LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 12
Interventi per le aziende agricole ed agro-alimentari in
difficolta'
1. Per l'attuazione di interventi in favore delle aziende agricole ed
agro-alimentari in difficolta' e' disposta una autorizzazione di
spesa per l'esercizio 2001 di Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50).
(Cap. 20058 CNI).
2. L'intervento regionale e' attivato ai sensi e nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 e dal comma 2 dell'art. 11
della L.R. 28 dicembre 1999, n. 39, ad integrazione dei programmi di
intervento disposti dallo Stato in base al comma 2 dell'art. 13 del
DLgs n. 173 del 1998.
3. A tal fine e' autorizzata la concessione di contributi in conto
interessi da corrispondersi in forma attualizzata secondo limiti,
criteri e procedure definiti dalla Giunta regionale.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 2
1) Il testo del comma 2 dell'art. 8 e del comma 2 dell'art. 11 della
L.R. n. 39 del 1999, citata alla nota all'art. 11, e' il seguente:
"Art. 8 - Promozione di interventi per la ristrutturazione di imprese
agricole e agroalimentari in difficolta'
omissis
2. La Regione, inoltre, puo' concedere aiuti alle imprese agricole ed
agroalimentari in difficolta' in presenza di situazioni
particolarmente rilevanti per i sistemi produttivi locali e sulla
base di intese con gli Enti locali. Tali aiuti sono concessi ad
integrazione dei programmi di intervento disposti dallo Stato ai
sensi dell'art. 13 del DLgs n. 173 del 1998 nel rispetto degli
orientamenti comunitari in materia.".
Art. 11 - Esame comunitario
omissis
2. All'attuazione dei singoli interventi di cui al comma 2 dell'art.
8 si provvede dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di
compatibilita' dei medesimi da parte della Commissione dell'Unione
Europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.".
2) Il testo del comma 2 dell'art. 13 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173,
concernente Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole,
a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15 della Legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e' il seguente:
"Art. 13 - Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle
imprese di trasformazione e commercializzazione
omissis
2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese agricole e agroalimentari, il Ministero per le Politiche
agricole, di concerto con il Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, definisce, nei limiti delle autorizzazioni di spesa
all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un programma
di interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.".