REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 12                                                               
Interventi per le aziende agricole   ed agro-alimentari in                      
difficolta'                                                                     
1. Per l'attuazione di interventi in favore delle aziende agricole ed           
agro-alimentari in difficolta' e' disposta una autorizzazione di                
spesa per l'esercizio 2001 di Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50).           
  (Cap. 20058 CNI).                                                             
2. L'intervento regionale e' attivato ai sensi e nel rispetto di                
quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 e dal comma 2 dell'art. 11              
della L.R. 28 dicembre 1999, n. 39, ad integrazione dei programmi di            
intervento disposti dallo Stato in base al comma 2 dell'art. 13 del             
DLgs n. 173 del 1998.                                                           
3. A tal fine e' autorizzata la concessione di contributi in conto              
interessi da corrispondersi in forma attualizzata secondo limiti,               
criteri e procedure definiti dalla Giunta regionale.                            
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 8 e del comma 2 dell'art. 11 della            
L.R. n. 39 del 1999, citata alla nota all'art. 11, e' il seguente:              
"Art. 8 - Promozione di interventi per la ristrutturazione di imprese           
agricole e agroalimentari in difficolta'                                        
omissis                                                                         
2. La Regione, inoltre, puo' concedere aiuti alle imprese agricole ed           
agroalimentari in difficolta' in presenza di situazioni                         
particolarmente rilevanti per i sistemi produttivi locali e sulla               
base di intese con gli Enti locali. Tali aiuti sono concessi ad                 
integrazione dei programmi di intervento disposti dallo Stato ai                
sensi dell'art. 13 del DLgs n. 173 del 1998 nel rispetto degli                  
orientamenti comunitari in materia.".                                           
          Art. 11 - Esame comunitario                                           
omissis                                                                         
2. All'attuazione dei singoli interventi di cui al comma 2 dell'art.            
8 si provvede dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino             
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di           
compatibilita' dei medesimi da parte della Commissione dell'Unione              
Europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.".                            
2) Il testo del comma 2 dell'art. 13 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173,           
concernente Disposizioni in materia di contenimento dei costi di                
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole,           
a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15 della Legge 27 dicembre 1997,           
n. 449, e' il seguente:                                                         
"Art. 13 - Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle                  
imprese di trasformazione e commercializzazione                                 
omissis                                                                         
2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle             
imprese agricole e agroalimentari, il Ministero per le Politiche                
agricole, di concerto con il Ministero dell'Industria, del Commercio            
e dell'Artigianato, di intesa con la Conferenza permanente per i                
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e            
di Bolzano, definisce, nei limiti delle autorizzazioni di spesa                 
all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi           
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un programma           
di interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di             
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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