REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 9                                                                
Contributo straordinario alla   "Enoteca regionale Emilia-Romagna"              
1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalita' di cui               
all'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46 e successive modifiche            
concernente la promozione dei prodotti enologici regionali, e'                  
autorizzata, per l'esercizio 2001, la concessione di un contributo              
straordinario di Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07) alla Associazione           
"Enoteca regionale Emilia-Romagna" con sede in Dozza (BO).                      
2. Il direttore generale competente in materia di agricoltura dispone           
la concessione e la liquidazione del suddetto contributo                        
straordinario al verificarsi della condizione di cui al comma 4                 
dell'art. 2 della L.R. n. 46 del 1993 con riferimento all'anno 2000.            
 (Cap. 18146 CNI)                                                               
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46,                     
concernente Contributi per la promozione dei prodotti enologici                 
regionali, e' il seguente:                                                      
"Art. 1 - Finalita'                                                             
1. La Regione Emilia-Romagna si propone di favorire, con la presente            
legge, la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali,           
con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a                 
quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata,                
nonche' di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei             
vini.                                                                           
2. La Regione individua nell'associazione "Enoteca regionale                    
Emilia-Romagna", con sede in Dozza (Bologna), lo strumento idoneo               
attraverso cui raggiungere tali obiettivi.                                      
3. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1,                   
l'"Enoteca regionale Emilia-Romagna", per l'attuazione delle                    
iniziative, si rapporta di norma con gli organismi che effettuano               
attivita' di promozione economica dei vini e dei prodotti tipici                
regionali.".                                                                    
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 4 dell'art. 2 della L.R. n. 46 del 1993, citata           
alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                              
"Art. 2 - Finanziamenti                                                         
omissis                                                                         
4. L'approvazione regionale dei rendiconti di cui alla lett. b) del             
comma 3 costituisce condizione per la concessione dei contributi per            
l'attivita' da svolgersi nell'esercizio successivo.".                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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