LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 9
Contributo straordinario alla "Enoteca regionale Emilia-Romagna"
1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalita' di cui
all'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46 e successive modifiche
concernente la promozione dei prodotti enologici regionali, e'
autorizzata, per l'esercizio 2001, la concessione di un contributo
straordinario di Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07) alla Associazione
"Enoteca regionale Emilia-Romagna" con sede in Dozza (BO).
2. Il direttore generale competente in materia di agricoltura dispone
la concessione e la liquidazione del suddetto contributo
straordinario al verificarsi della condizione di cui al comma 4
dell'art. 2 della L.R. n. 46 del 1993 con riferimento all'anno 2000.
(Cap. 18146 CNI)
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46,
concernente Contributi per la promozione dei prodotti enologici
regionali, e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna si propone di favorire, con la presente
legge, la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali,
con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a
quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata,
nonche' di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei
vini.
2. La Regione individua nell'associazione "Enoteca regionale
Emilia-Romagna", con sede in Dozza (Bologna), lo strumento idoneo
attraverso cui raggiungere tali obiettivi.
3. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1,
l'"Enoteca regionale Emilia-Romagna", per l'attuazione delle
iniziative, si rapporta di norma con gli organismi che effettuano
attivita' di promozione economica dei vini e dei prodotti tipici
regionali.".
Comma 2
2) Il testo del comma 4 dell'art. 2 della L.R. n. 46 del 1993, citata
alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 2 - Finanziamenti
omissis
4. L'approvazione regionale dei rendiconti di cui alla lett. b) del
comma 3 costituisce condizione per la concessione dei contributi per
l'attivita' da svolgersi nell'esercizio successivo.".