LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 6
Potenziamento strutture produttive zootecniche
1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai fini della
realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di
strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a
prevalente indirizzo zootecnico, a norma di quanto previsto dalla
L.R. 13 agosto 1973, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni, e' disposta, per l'esercizio finanziario 2001,
l'autorizzazione di spesa di Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07).
(Cap. 10645)
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
La L.R. 13 agosto 1973, n. 29, concerne Potenziamento delle strutture
produttive zootecniche.