LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 4
Sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti al sistema informativo regionale,
secondo le finalita' di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976,
n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n.
30, sono disposte le seguenti integrazioni e autorizzazioni di spesa
per i sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno
indicati:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26
luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2001: + Lire 5.500.000.000 (Euro
2.840.512,94)Esercizio 2002: Lire 2.000.000.000 (Euro
1.032.913,80)
b) Cap. 03907 "Spese per la manutenzione e lo sviluppo del sistema
informativo finanziario-contabile (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" (CNI)
Esercizio 2001: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)
c) Cap. 03910 "Impianto di un sistema informativo regionale (art. 17,
comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2001: + Lire
12.000.000.000 (Euro 6.197.482,79)Esercizio 2002: Lire
2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)
d) Cap. 03911 "Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione
dei dati (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2001: + Lire
1.500.000.000 (Euro 774.685,35)Esercizio 2002: Lire 1.000.000.000
(Euro 516.456,90)
e) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali per l'impianto di un
sistema informativo (art. 17, commi 2 e 3, L.R. 26 luglio 1988, n.
30)" Esercizio 2001: + Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50).
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) La Legge 19 maggio 1976, n. 335, e' stata abrogata dal DLgs 28
marzo 2000, n. 76, concernente Principi fondamentali e norme di
coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle Regioni,
in attuazione dell'articolo 1, comma 4 della Legge 25 giugno 1999, n.
208.
La norma sostitutiva dell'art. 34 della Legge n. 335 del 1976 e' il
comma 1 dell'art. 32 del DLgs n. 76 del 2000, sopra citato, che di
seguito si riporta:
"Art. 32 - Cooperazione Stato-Regioni
1. Gli organi statali e le Regioni sono tenuti a fornirsi
reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento
delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto,
nonche' a concordare le modalita' di utilizzazione comune dei
rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.
omissis".
2) La L.R. 26 luglio 1988, n. 30, concerne Costituzione del sistema
informativo regionale.