REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 2                                                                
Fondo regionale per la montagna                                                 
1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di                 
preminente interesse per le aree montane della regione, a norma                 
dell'art. 47 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22, e' disposta la                   
seguente autorizzazione di spesa:                                               
Esercizio 2001: Lire 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15).   (Cap.                 
03455)                                                                          
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 47 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22, concernente             
Ordinamento delle Comunita' Montane e disposizioni a favore della               
montagna, e' il seguente:                                                       
"Art. 47 - Fondo regionale per la montagna                                      
1. E' istituito il fondo regionale per la montagna al fine di                   
incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente             
interesse per le aree montane della regione.                                    
2. Il fondo regionale per la montagna sostiene investimenti, ivi                
compresi quelli d'iniziativa privata, configurabili come interventi             
speciali per la montagna secondo la definizione di cui al comma 4               
dell'art. 1 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, previsti nei piani              
pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunita' Montane,                
ovvero in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato,                
della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunita'               
Montane partecipino.                                                            
3. Il fondo e' finanziato con risorse a carico del bilancio regionale           
ed integra il fondo per gli interventi speciali per la montagna in              
attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della Legge n.            
97 del 1994.                                                                    
4. Il fondo e' ripartito per il sessanta per cento in proporzione               
alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla                 
popolazione delle Comunita' Montane.                                            
5. Per la concessione, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca             
alle Comunita' Montane dei finanziamenti recati dal fondo regionale             
per la montagna si applicano le stesse modalita' previste per il                
fondo per gli interventi speciali per la montagna.".                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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