REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Contributo al Comitato di solidarieta' alle                 
vittime delle stragi                                                            
          Art.  2 - Fondo regionale per la montagna                             
          Art.  3 - Cartografia regionale                                       
          Art.  4 - Sistema informativo regionale                               
          Art.  5 - Sistema informativo agricolo regionale                      
          Art.  6 - Potenziamento strutture produttive zootecniche              
          Art.  7 - Interventi per la forestazione                              
          Art.  8 - Interventi nel settore delle bonifiche                      
          Art.  9 - Contributo straordinario alla "Enoteca regionale            
Emilia-Romagna"                                                                 
          Art.  10 - Interventi a favore delle cooperative di                   
garanzia e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo                        
          Art.  11 - Interventi per lo sviluppo dei sistemi                     
agro-alimentari                                                                 
          Art.  12 - Interventi per le aziende agricole ed                      
agro-alimentari in difficolta'                                                  
          Art.  13 - Finanziamento di progetti rilevanti ai fini                
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto                 
produttivo regionale                                                            
          Art.  14 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo            
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa                                  
          Art.  15 - Interventi nel settore dell'artigianato                    
          Art.  16 - Valorizzazione delle attivita' ittiche                     
          Art.  17 - Interventi per la disciplina dell'offerta                  
turistica                                                                       
          Art.  18 - Organizzazione turistica regionale. Interventi             
per la promozione e commercializzazione turistica                               
          Art.  19 - Interventi a favore degli impianti di risalita e           
delle stazioni sciistiche                                                       
          Art.  20 - Mercati e centri agro-alimentari                           
          Art.  21 - Qualificazione e sviluppo del termalismo                   
          Art.  22 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale               
degli insediamenti storici                                                      
          Art.  23 - Opere acquedottistiche e fognarie                          
          Art.  24 - Piani per la tutela dell'ambiente                          
dall'inquinamento atmosferico                                                   
          Art.  25 - Ricerca applicata finalizzata al miglioramento             
dell'ambiente                                                                   
          Art.  26 - Pianificazione di tutela, uso e risanamento                
delle acque                                                                     
          Art.  27 - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e               
ripristino ambientale                                                           
          Art.  28 - Parchi regionali e riserve naturali                        
          Art.  29 - Fondo per la conservazione della natura                    
          Art.  30 - Interventi per la difesa del suolo della costa e           
per il consolidamento dei centri abitati                                        
          Art.  31 - Interventi in materia di opere idrauliche nei              
corsi d'acqua di competenza regionale                                           
          Art.  32 - Porti regionali                                            
          Art.  33 - Porti comunali                                             
          Art.  34 - Contributi all'Azienda Regionale per la                    
Navigazione Interna (ARNI)                                                      
          Art.  35 - Piano regionale integrato dei trasporti e                  
contributi per la progettazione delle opere                                     
          Art.  36 - Investimenti nel settore dei trasporti                     
          Art.  37 - Trasformazione in societa' per azioni e                    
ricapitalizzazione della Societa' "Ferrovie Emilia-Romagna Societa' a           
responsabilita' limitata"                                                       
          Art.  38 - Contributi per opere stradali                              
          Art.  39 - Interventi per la sicurezza dei trasporti                  
          Art.  40 - Protezione civile - Interventi di emergenza                
          Art.  41 - Interventi di promozione e supporto nei                    
confronti delle aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione            
          Art.  42 - Aree di sosta e di transito per le minoranze               
nomadi                                                                          
          Art.  43 - Promozione, sostegno e sviluppo delle                      
cooperative sociali                                                             
          Art.  44 - Investimenti per i servizi educativi per                   
l'infanzia                                                                      
          Art.  45 - Interventi volti alla tutela e al controllo                
della popolazione canina e felina                                               
          Art.  46 - Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e           
dell'immigrazione                                                               
          Art.  47 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"              
          Art.  48 - Iniziative straordinarie per le celebrazioni del           
primo centenario della morte di Giuseppe Verdi                                  
          Art.  49 - Iniziative straordinarie per la valorizzazione             
delle espressioni storiche, artistiche e culturali                              
          Art.  50 - Iniziative regionali a favore dei giovani                  
          Art.  51 - Opere urgenti di edilizia scolastica                       
          Art.  52 - Edilizia residenziale universitaria                        
          Art.  53 - Strutture formativo-professionali                          
          Art.  54 - Programmi d'area                                           
          Art.  55 - Trasferimento all'esercizio 2001 delle                     
autorizzazioni di spesa relative al 2000 finanziate con mezzi                   
regionali                                                                       
          Art.  56 - Modifiche alla L.R. 14 aprile 1995, n. 36                  
          Art.  57 - Copertura finanziaria                                      
          Art.  58 - Dichiarazione d'urgenza                                    
          Art. 1                                                                
Contributo al Comitato di solidarieta'   alle vittime delle stragi              
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per                
l'esercizio 2001, un contributo di Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53)            
al Comitato di solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra            
la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di               
Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro.                  
(Cap. 02705)                                                                    
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,                      
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"13-bis - Legge finanziaria regionale                                           
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,              
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':           
a) il rifinanziamento del programma di settore con riferimento alle             
rispettive leggi settoriali di intervento;                                      
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei                       
finanziamenti gia' autorizzati in passato;                                      
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il             
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli           
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei            
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la                   
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle               
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i             
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla             
legge finanziaria dalla presente legge.                                         
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle                    
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento               
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle               
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti            
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche               
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente                
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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