LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Contributo al Comitato di solidarieta' alle
vittime delle stragi
Art. 2 - Fondo regionale per la montagna
Art. 3 - Cartografia regionale
Art. 4 - Sistema informativo regionale
Art. 5 - Sistema informativo agricolo regionale
Art. 6 - Potenziamento strutture produttive zootecniche
Art. 7 - Interventi per la forestazione
Art. 8 - Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 9 - Contributo straordinario alla "Enoteca regionale
Emilia-Romagna"
Art. 10 - Interventi a favore delle cooperative di
garanzia e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo
Art. 11 - Interventi per lo sviluppo dei sistemi
agro-alimentari
Art. 12 - Interventi per le aziende agricole ed
agro-alimentari in difficolta'
Art. 13 - Finanziamento di progetti rilevanti ai fini
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto
produttivo regionale
Art. 14 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
Art. 15 - Interventi nel settore dell'artigianato
Art. 16 - Valorizzazione delle attivita' ittiche
Art. 17 - Interventi per la disciplina dell'offerta
turistica
Art. 18 - Organizzazione turistica regionale. Interventi
per la promozione e commercializzazione turistica
Art. 19 - Interventi a favore degli impianti di risalita e
delle stazioni sciistiche
Art. 20 - Mercati e centri agro-alimentari
Art. 21 - Qualificazione e sviluppo del termalismo
Art. 22 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale
degli insediamenti storici
Art. 23 - Opere acquedottistiche e fognarie
Art. 24 - Piani per la tutela dell'ambiente
dall'inquinamento atmosferico
Art. 25 - Ricerca applicata finalizzata al miglioramento
dell'ambiente
Art. 26 - Pianificazione di tutela, uso e risanamento
delle acque
Art. 27 - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale
Art. 28 - Parchi regionali e riserve naturali
Art. 29 - Fondo per la conservazione della natura
Art. 30 - Interventi per la difesa del suolo della costa e
per il consolidamento dei centri abitati
Art. 31 - Interventi in materia di opere idrauliche nei
corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 32 - Porti regionali
Art. 33 - Porti comunali
Art. 34 - Contributi all'Azienda Regionale per la
Navigazione Interna (ARNI)
Art. 35 - Piano regionale integrato dei trasporti e
contributi per la progettazione delle opere
Art. 36 - Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 37 - Trasformazione in societa' per azioni e
ricapitalizzazione della Societa' "Ferrovie Emilia-Romagna Societa' a
responsabilita' limitata"
Art. 38 - Contributi per opere stradali
Art. 39 - Interventi per la sicurezza dei trasporti
Art. 40 - Protezione civile - Interventi di emergenza
Art. 41 - Interventi di promozione e supporto nei
confronti delle aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
Art. 42 - Aree di sosta e di transito per le minoranze
nomadi
Art. 43 - Promozione, sostegno e sviluppo delle
cooperative sociali
Art. 44 - Investimenti per i servizi educativi per
l'infanzia
Art. 45 - Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina
Art. 46 - Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione
Art. 47 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art. 48 - Iniziative straordinarie per le celebrazioni del
primo centenario della morte di Giuseppe Verdi
Art. 49 - Iniziative straordinarie per la valorizzazione
delle espressioni storiche, artistiche e culturali
Art. 50 - Iniziative regionali a favore dei giovani
Art. 51 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 52 - Edilizia residenziale universitaria
Art. 53 - Strutture formativo-professionali
Art. 54 - Programmi d'area
Art. 55 - Trasferimento all'esercizio 2001 delle
autorizzazioni di spesa relative al 2000 finanziate con mezzi
regionali
Art. 56 - Modifiche alla L.R. 14 aprile 1995, n. 36
Art. 57 - Copertura finanziaria
Art. 58 - Dichiarazione d'urgenza
Art. 1
Contributo al Comitato di solidarieta' alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per
l'esercizio 2001, un contributo di Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53)
al Comitato di solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra
la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di
Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro.
(Cap. 02705)
NOTA AL TITOLO
Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"13-bis - Legge finanziaria regionale
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':
a) il rifinanziamento del programma di settore con riferimento alle
rispettive leggi settoriali di intervento;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei
finanziamenti gia' autorizzati in passato;
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla
legge finanziaria dalla presente legge.
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".