LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 8
MODIFICA ALLA L.R. 1 FEBBRAIO 2000, N. 4, RECANTE "NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO"
Art. 2
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo
31, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 aprile 2001 VASCO ERRANI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 120 del 30 gennaio 2001; oggetto consiliare n. 1140 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio 2001;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 76 in data 15 febbraio 2001;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/II.7 del
20 febbraio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Gnassi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio
2001, atto n. 22/2001;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 315/4.1.14/C.G. del
2 aprile 2001.
NOTE ALL'ART. 1
Nota alla rubrica
1) La L.R. 1 febbraio 2000, n. 4, concerne: Norme per la disciplina
delle attivita' turistiche di accompagnamento.
2) Il testo del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 4 del 2000, citata
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 11 - Disposizioni transitorie
omissis
3. La sessione speciale di cui al comma 2 e' gestita da una
commissione costituita dal Presidente della Regione ed e' composta da
cinque membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene
scelto il presidente, un rappresentante del Collegio regionale delle
guide alpine e due esperti nelle discipline oggetto dell'esame.
omissis".
NOTE ALL'ART. 2
3) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 127
omissis
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
omissis".
4) Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il
seguente:
"Art. 31
omissis
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".