REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 8

MODIFICA ALLA L.R. 1 FEBBRAIO 2000, N. 4, RECANTE "NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO"

          Art. 2                                                                
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo            
31, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il                
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino              
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 6 aprile 2001  VASCO ERRANI                                            
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 120 del 30 gennaio 2001; oggetto consiliare n. 1140 (VII                     
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio 2001;                           
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 76 in data 15 febbraio 2001;                                         
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura           
Scuola Formazione" in sede referente.                                           
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/II.7 del             
20 febbraio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in            
aula del consigliere Gnassi;                                                    
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio                
2001, atto n. 22/2001;                                                          
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 315/4.1.14/C.G. del           
2 aprile 2001.                                                                  
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Nota alla rubrica                                                               
1) La L.R. 1 febbraio 2000, n. 4, concerne: Norme per la disciplina             
delle attivita' turistiche di accompagnamento.                                  
2) Il testo del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 4 del 2000, citata           
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 11 - Disposizioni transitorie                                             
omissis                                                                         
3. La sessione speciale di cui al comma 2 e' gestita da una                     
commissione costituita dal Presidente della Regione ed e' composta da           
cinque membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene            
scelto il presidente, un rappresentante del Collegio regionale delle            
guide alpine e due esperti nelle discipline oggetto dell'esame.                 
omissis".                                                                       
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
3) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
4) Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 31                                                                        
omissis                                                                         
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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