LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 8
MODIFICA ALLA L.R. 1 FEBBRAIO 2000, N. 4, RECANTE "NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 11 della L.R. 1 febbraio 2000, n. 4
1. Il comma 3 dell'art. 11 della L.R. 1 febbraio 2000, n. 4 e'
sostituito dal seguente:
"3. La sessione speciale di cui al comma 2 e' gestita da una
commissione costituita dal Presidente della Regione ed e' composta da
cinque membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene
scelto il presidente, e tre esperti nelle discipline oggetto
dell'esame, di cui uno in possesso di specifica competenza in materia
escursionistica.".