REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 7

MODIFICA DELL'ART. 3, COMMA 2 DELLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 27 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifica dell'art. 3 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27                            
1. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 e'                    
sostituto dal seguente:                                                         
"2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,                 
presso ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore             
della presente legge, e' istituito un Comitato provinciale presieduto           
dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo                    
delegato, e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle              
Aziende Unita' sanitarie locali della provincia, un rappresentante              
indicato dall'Ordine professionale dei medici veterinari della                  
provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di ciascun Comune della              
provincia sede di struttura per il ricovero e la custodia di cani e             
gatti, un rappresentante delle associazioni intercomunali, un                   
rappresentante designato da ciascuna Comunita' Montana della                    
provincia ed un rappresentante per ciascuna associazione di cui al              
comma 2 dell'art. 1 esistente nella provincia e che faccia richiesta.           
Tale Comitato puo' essere integrato da tecnici di volta in volta                
formalmente invitati dal Presidente del Comitato su proposta dei                
componenti.".                                                                   
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 6 aprile 2001  VASCO ERRANI                                            
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali Balboni,               
Aimi, Bignami, Tassi presentato in data 18 luglio 2000; oggetto                 
consiliare n. 254 (VII legislatura);                                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 26 in data 3 agosto 2000;                                            
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza                
Sociale" in sede referente.                                                     
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 15               
febbraio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula del consigliere Aimi;                                                      
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio                
2001, atto n. 21/2001;                                                          
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 314/4.1.1/C.G. del            
2 aprile 2001                                                                   
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Nota alla rubrica                                                               
1) La L.R. 7 aprile 2000, n. 27, concerne: Nuove norme per la tutela            
ed il controllo della popolazione canina e felina.                              
2) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 27 del 2000, citata           
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 3 - Competenze delle Province                                             
omissis                                                                         
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso           
ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della              
presente legge, e' istituito un Comitato provinciale presieduto dal             
Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, e            
formato da: un veterinario designato da ciascuna delle Aziende Unita'           
sanitarie locali della provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di            
ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero e la           
custodia di cani e gatti, un rappresentante delle associazioni                  
intercomunali, un rappresentante designato da ciascuna Comunita'                
Montana della provincia ed un rappresentante per ciascuna                       
associazione di cui al comma 2 dell'art. 1 esistente nella provincia            
e che ne faccia richiesta. Tale Comitato puo' essere integrato da               
tecnici di volta in volta formalmente invitati dal Presidente del               
Comitato su proposta dei componenti.                                            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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