LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 7
MODIFICA DELL'ART. 3, COMMA 2 DELLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 27 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell'art. 3 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27
1. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 e'
sostituto dal seguente:
"2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,
presso ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, e' istituito un Comitato provinciale presieduto
dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo
delegato, e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle
Aziende Unita' sanitarie locali della provincia, un rappresentante
indicato dall'Ordine professionale dei medici veterinari della
provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di ciascun Comune della
provincia sede di struttura per il ricovero e la custodia di cani e
gatti, un rappresentante delle associazioni intercomunali, un
rappresentante designato da ciascuna Comunita' Montana della
provincia ed un rappresentante per ciascuna associazione di cui al
comma 2 dell'art. 1 esistente nella provincia e che faccia richiesta.
Tale Comitato puo' essere integrato da tecnici di volta in volta
formalmente invitati dal Presidente del Comitato su proposta dei
componenti.".
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 aprile 2001 VASCO ERRANI
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali Balboni,
Aimi, Bignami, Tassi presentato in data 18 luglio 2000; oggetto
consiliare n. 254 (VII legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 26 in data 3 agosto 2000;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza
Sociale" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 15
febbraio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Aimi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio
2001, atto n. 21/2001;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 314/4.1.1/C.G. del
2 aprile 2001
NOTE ALL'ART. 1
Nota alla rubrica
1) La L.R. 7 aprile 2000, n. 27, concerne: Nuove norme per la tutela
ed il controllo della popolazione canina e felina.
2) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 27 del 2000, citata
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 3 - Competenze delle Province
omissis
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso
ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, e' istituito un Comitato provinciale presieduto dal
Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, e
formato da: un veterinario designato da ciascuna delle Aziende Unita'
sanitarie locali della provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di
ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero e la
custodia di cani e gatti, un rappresentante delle associazioni
intercomunali, un rappresentante designato da ciascuna Comunita'
Montana della provincia ed un rappresentante per ciascuna
associazione di cui al comma 2 dell'art. 1 esistente nella provincia
e che ne faccia richiesta. Tale Comitato puo' essere integrato da
tecnici di volta in volta formalmente invitati dal Presidente del
Comitato su proposta dei componenti.
omissis".