DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 13 marzo 2001, n. 2007
Prescrizioni fitosanitarie ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella comunita', di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
comunita';
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536 concernente le misure di
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi
nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
- il DM 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro l'introduzione
e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- il decreto del Ministero delle Risorse agricole alimentari e
forestali del 14 aprile 1997, concernente la commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutto;
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini
della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio
1982, n. 34";
- il DM 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della
ôVaiolatura delle drupacee' (Sharka)";
- il DM 10 settembre 1999 "Regolamento recante misure per la lotta
obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora)
nel territorio della Repubblica";
considerata:
- la necessita' di conoscere l'esatta ubicazione dei vivai di piante
da frutto e di piante ornamentali (pomoidee e prunoidee) contemplate
nella normativa fitosanitaria al fine di poter espletare puntualmente
i controlli fitosanitari obbligatori;
- la necessita' di vietare l'utilizzo di gemme o marze per la
costituzione di astoni di piante da frutto non provenienti da campi
di piante madri ufficialmente dichiarati, al fine di ridurre il
rischio fitosanitario;
viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante: "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della delibera 2541/95;
determina:
che le aziende vivaistiche, iscritte al Registro ufficiale dei
produttori che producono piante da frutto e ornamentali (pomoidee e
prunoidee), hanno l'obbligo di:
a) comunicare al Servizio Fitosanitario regionale entro il 30 aprile
2001 l'ubicazione degli impianti vivaistici esistenti;
b) comunicare al Servizio Fitosanitario regionale entro 30 giorni
dalla messa a dimora delle piante, l'ubicazione di nuovi impianti
vivaistici;
c) allegare, alle citate comunicazioni, copia della Carta tecnica
regionale (CTR) nonche' l'estratto della mappa catastale in cui siano
evidenziati gli appezzamenti di terreno nei quali sono stati
costituiti i vivai;
d) allegare mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero
di piante per fila, distinto per specie e tipologia (astoni,
portinnesti, varieta');
e) utilizzare, per la costituzione di astoni di piante da frutto
(pomoidee e prunoidee), gemme o marze provenienti da campi di piante
madri ufficialmente dichiarati;
f) richiedere la preventiva autorizzazione del Servizio
Fitosanitario regionale per prelevare gemme o marze da piante non
presenti in campi di piante madri ufficialmente dichiarati per la
costituzione di astoni di piante da frutto (pomoidee e prunoidee).
La mancata ottemperanza delle suddette prescrizioni e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000
(da 516,46 a 3.098,74 Euro), prevista dall'art. 11, comma 8 della
L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti