COMUNICATO
Modifica statuto comunale: ripubblicazione art. 26, comma 2 bis, reintegrato con deliberazione di Consiglio comunale 21 novembre 2000, n. 91 - controllata dal CORECO nella seduta del 29/11/2000, n. 47
CAPO II
La Giunta comunale
Art. 26
1) La Giunta comunale e' l'Organo che collabora con il Sindaco
nell'Amministrazione del Comune.
2) E' composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori.
2 bis) Il Sindaco, valutate le proprie esigenze organizzative, puo'
decidere di avvalersi della collaborazione di un numero inferiore di
Assessori, comunque in misura non inferiore a quattro.
3) Possono essere nominati Assessori, in un numero non superiore a
tre, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in
possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla
carica di Consigliere comunale e non candidati alle elezioni da cui
e' scaturito il Consiglio comunale. Hanno l'obbligo di rendere
pubblica la loro situazione patrimoniale e reddituale, nelle forme
stabilite dal regolamento.
3 bis) (Abrogato)
4) (Abrogato)