DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2001, n. 311
Bando regionale per l'attivazione dell'intervento previsto dall'art. 11 della Legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dagli artt. 53 e 54, comma 5 della Legge 23/12/1998, n. 448 e dall'art. 7, comma 17 della Legge 23/12/1999, n. 488 e ai sensi del DLgs 31/3/1998, n.112, in tema di incentivi fiscali per i settori commercio e turismo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
- di approvare il bando regionale per l'attivazione dell'intervento
previsto dall'art. 11 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come
modificato dagli artt. 53 e 54, comma 5 della Legge 23 dicembre 1998,
n. 448 e dall'art. 7, comma 17 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488 e
ai sensi del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, in tema di incentivi fiscali
per i settori del commercio e del turismo specificato nell'Allegato A
che fa parte integrante del presente provvedimento;
- di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Bando regionale per l'attivazione dell'intervento previsto dall'art.
11 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dagli
articoli 53 e 54, comma 5 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
dall'art. 7, comma 17 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ai sensi
del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, in tema di incentivi fiscali per i
settori del commercio e del turismo
L'articolo 11 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto la
concessione di incentivi fiscali per il commercio e il turismo sotto
forma di credito d'imposta, con le modalita' e i criteri di cui
all'articolo 10 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative
disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4
e 6 del medesimo articolo 10. L'articolo 53 e l'articolo 54, comma 5
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 hanno esteso le agevolazioni
alle imprese commerciali all'ingrosso, alle spese per l'acquisto di
programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta
elettronica ed hanno elevato l'ammontare massimo di agevolazione
concedibile nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in
materia de minimis. L'articolo 7, comma 17 della Legge 23 dicembre
1999, n. 488 ha inoltre esteso l'agevolazione alle rivendite di
generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa.Il
presente bando fornisce le necessarie indicazioni per l'attivazione
dell'intervento e definisce lo schema di domanda da utilizzare per
l'accesso ai benefici.
1) Soggetti beneficiari
1.1) I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese
commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le rivendite di
generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, le
imprese di vendita all'ingrosso, quelle di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, le imprese turistiche e le agenzie di
viaggio.
Le domande presentate dovranno essere riferite esclusivamente alle
unita' locali ubicate in territorio emiliano-romagnolo.
a) Si intendono imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle
che esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al
consumatore finale. Esercita l'attivita' di commercio al minuto
chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio
e le rivende, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre
forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Esercita
l'attivita' di commercio su aree pubbliche l'impresa, munita
dell'autorizzazione prevista dalla Legge 28 marzo 1991, n. 112,
ovvero, dopo il 24 aprile 1999 di quella prevista dall'art. 28 del
DLgs 31 marzo 1998, n. 114 e dalla L.R. 25/6/1999, n. 12, che vende
merci al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su
aree pubbliche. Si intendono imprese di rivendita di generi di
monopolio operanti in base a concessione amministrativa quelle che
vendono generi di monopolio di cui alla Legge 22 dicembre 1957, n.
1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di
esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni. Sono quindi
escluse le rivendite autorizzate a mezzo di patentino (art. 23, Legge
1293/57).
b) Si intendono imprese commerciali di vendita all'ingrosso quelle
che acquistano merci in nome e per conto proprio e le rivendono ad
altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori
professionali o ad altri utilizzatori in grande. Non sono pertanto
ammissibili alle agevolazioni le imprese industriali, quelle agricole
e quelle artigiane, anche se vendono all'ingrosso i propri prodotti.
c) Si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende
tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali
dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, con impianti
ed attrezzature adeguati; tali imprese debbono essere in possesso
dell'autorizzazione comunale di cui alla Legge 25 agosto 1991, n.
287.
d) Le imprese turistiche sono quelle definite dalla Legge 17 maggio
1983, n. 217 (Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1983, n. 141) e dalle
leggi regionali, ivi comprese le agenzie di viaggi.
1.2) Sono invece ritenute non ammissibili le seguenti tipologie di
attivita':
a) tra le attivita' commerciali: - attivita' di vendita non rivolte
al pubblico (spacci interni, distributori posti in luoghi privati); -
attivita' di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori,
artigiani, ecc.); - attivita' di farmacie e rivendita di carburanti
salvo le parti di attivita' derivanti da comunicazioni ai sensi del
DLgs 114/98 o da autorizzazioni comunali per tabelle speciali di cui
al DM 375/98 ed al DM 561/96 (ricambi auto, ecc); - attivita' che
prevedono trasformazione di prodotti; - attivita' di noleggio, salvo
vi sia l'autorizzazione a vendita parziale delle merci
(videonoleggio, ecc.);
b) tra le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande: -
attivita' svolte da circoli privati e mense (quindi ad uso interno o
comunque limitato a determinate categorie ed utenze); - attivita'
artigianali per la produzione propria;
c) tra le attivita' turistiche: - attivita' di guida turistica,
interprete turistico, accompagnatore turistico o organizzatore di
congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, guida
speleologica, animatore turistico, tour operator.
1.3) Ai fini della definizione di piccola e media impresa si
applicano i parametri fissati per le imprese del commercio, dei
servizi e del turistico, dal decreto del Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1997, n. 229), in relazione alla
citata Legge 317/91 (decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1998), di seguito indicati:
A) e' definita piccola e media l'impresa che soddisfi tutti i
requisiti sottoindicati: a) ha meno di 95 dipendenti, b) ha un
fatturato annuo non superiore a 15 milioni di Euro, oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di Euro, c) e' in
possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1,
comma 4 del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997;
B) ove sia necessario distinguere, e' definita piccola l'impresa che
soddisfi tutti i requisiti sottoindicati: a) ha meno di 20
dipendenti, b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di
Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni
di Euro, c) e' in possesso del requisito di indipendenza, come
definito all'art. 1, comma 4 del citato decreto ministeriale del 18
settembre 1997.
2) Spese ammissibili
2.1) Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni
strumentali nuovi, strettamente pertinenti all'attivita' esercitata
nell'unita' locale ubicata nel territorio emiliano-romagnolo cui sono
destinati e oggetto di ammortamento, individuati dalla tabella dei
coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle
Finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989 e successive
modificazioni e integrazioni, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle
"Attivita' non precedentemente specificate", di seguito elencati:
A) GRUPPO XIX - "Alberghi, ristoranti, bar e attivita' affini"
a) mobili e arredamento
b) biancheria
c) attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.)
d) impianti generici (riscaldamento, condizionamento)
e) impianti specifici (igienici, cucina, ffigorifero, ascensori,
montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili)
f) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i
computer e i sistemi telefonici elettronici.
B) ATTIVITA' NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE - "Altre attivita'"
a) impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.
b) macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero,
impianto di condizionamento e distributore automatico)
c) stigliatura (ovvero scaffalatura)
d) arredamento
e) banconi blindati o con cristalli blindati
f) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e
televisiva
g) impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione
h) impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque,
fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici
i) mobili e macchine ordinarie d'ufficio
j) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i
computer e i sistemi telefonici elettronici.
C) ULTERIORI TIPOLOGIE DI SPESE
Sono altresi' ammissibili anche le spese relative all'acquisto di
programmi informatici (ivi inclusi quelli riferiti all'introduzione
dell'Euro) e di sistemi di pagamento con moneta elettronica (ivi
inclusi gli apparecchi EFT-POS). Per quanto riguarda l'acquisto di
programmi informatici rientrano in tale tipologia di spesa i software
applicativi, utilizzati cioe' per applicazioni particolari; i
software di sistema, essendo riferiti strettamente all'hardware, sono
considerati come parte integrante del bene sul quale sono applicati.
Per quanto riguarda i sistemi di pagamento con moneta elettronica,
rientrano in tale tipologia di spesa l'acquisto dell'hardware e del
relativo software di sistema, nonche' il software applicativo. Sono
escluse le spese per noleggio delle apparecchiature, quelle per
canoni, ecc. Le spese relative ai programmi informatici debbono
essere capitalizzate e, rappresentando spese che hanno utilita' per
piu' esercizi, debbono essere dedotte dal reddito sulla base delle
quote imputabili ai singoli esercizi, secondo la vigente disciplina
fiscale.
Sono infine ammissibili anche le spese relative agli acquisti di beni
per la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
2.2) Non sono ammissibili le spese concernenti autovetture,
autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di
qualsiasi tipologia. Sono inoltre escluse le spese relative a scorte
e ad investimenti oggetto di autofatturazione. Nel caso di attivita'
commerciale e/o turistica svolta congiuntamente ad altre attivita'
economiche escluse dagli incentivi previsti dall'art. 11 della Legge
449/97, sono ammessi al beneficio solo i beni utilizzati per le
attivita' agevolabili, ivi compresi quelli ad uso promiscuo.
2.3) Le spese medesime devono essere state fatturate a partire dal 7
giugno 1999. Gli importi devono essere al netto dell'IVA e di
eventuali altre imposte e tributi, delle spese notarili, degli
interessi passivi e dei costi per materiali di consumo. Nel caso di
beni per i quali vi sia gia' stata l'emissione di una fattura per un
importo parziale anteriormente al 7 giugno 1999, si considerera'
soltanto l'importo fatturato a partire da quest'ultima data.
L'importo complessivo dei beni ammissibili non potra' comunque essere
inferiore a Lire 500.000 (Euro 258,23), pena l'esclusione della
domanda.
2.4) Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione
l'impresa richiedente deve aver effettuato pagamenti, corrisposto
canoni o rate, pari ad almeno il trenta per cento del costo
agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione. Gli
acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono essere
effettuati nella forma dell'acquisto diretto, nella forma della
vendita con riserva della proprieta' (art. 1523 Codice civile), nelle
forme previste dalla Legge 28 novembre 1965, n.1329, ovvero tramite
operazioni di locazione finanziaria. Nel caso di acquisto tramite
locazione finanziaria, ai fini del rispetto del termine di cui al
comma precedente e della determinazione del costo agevolabile, si fa
riferimento alla fattura intestata alla societa' di leasing. Nel caso
di acquisto effettuato ai sensi della Legge 28 novembre 1965, n.
1329, per il rispetto della predetta quota si fa riferimento al
pagamento degli effetti, che comunque devono essere stati emessi
integralmente.
2.5) Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati
ovvero utilizzati nell'unita' locale indicata nel modulo di domanda.
Qualora l'impresa intenda utilizzare i beni agevolati, nel corso del
triennio successivo alla data di concessione delle agevolazioni,
presso un'altra unita' locale dell'impresa stessa, deve darne
comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
trenta giorni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura presso la quale e' stata presentata la domanda, pena la
revoca delle agevolazioni.
2.6) Per le attivita' stagionali, a parziale deroga di quanto
stabilito nel precedente punto 2.5), l'impresa potra' trasferire i
beni agevolati dall'unita' locale interessata ad altro luogo ai fini
di custodia per la durata di non utilizzo dei predetti beni
nell'unita' locale per il periodo di chiusura. In tal caso l'impresa
dovra' comunicare alla Camera di Commercio competente, nei termini e
con le modalita' previsti dal precedente punto 2.5), il luogo ove i
beni agevolati sono trasferiti ed il periodo di permanenza degli
stessi in tale localita'.
3) Tipologia e misura dell'agevolazione
3.1) L'agevolazione concessa consiste in un credito d'imposta
determinato nella misura del venti per cento del costo ammissibile
dei beni. L'importo verra' arrotondato alle mille lire inferiori.
In particolare, il credito d'imposta dovra' essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del
quale e' stato emesso il decreto di concessione con l'obbligo di
indicazione del credito fruito.
3.2) Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalita' e i
criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria
degli aiuti di Stato alle imprese (regolamento CE n.69/2001 della
Commissione del 12/1/2001 relativo agli aiuti de minimis pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Comunita' Europea serie L 10 del 13/1/2001).
Il regime di aiuti de minimis consente alla impresa,
indipendentemente dal numero di domande presentate e dal numero di
unita' locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo,
riconducibili alla categoria de minimis, complessivamente non
superiori a 100.000 Euro, nel triennio decorrente dalla concessione
del primo aiuto de minimis.
Qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nel triennio precedente
la data di concessione dei presenti contributi, aiuti riconducibili
alla categoria de minimis d'importo complessivamente inferiore a
100.000 Euro, tale limite non dovra' essere superato per effetto
della concessione dell'agevolazione richiesta. Ne consegue che per
effettuare il calcolo di capienza la Regione Emilia-Romagna deve
conoscere l'importo di tutti gli aiuti de minimis concessi
all'impresa richiedente nel predetto periodo. A tal fine l'impresa
richiedente, nel caso in cui abbia ottenuto nel triennio antecedente
la data di spedizione della domanda aiuti riconducibili sotto la
categoria de minimis d'importo complessivamente inferiore a 100.000
Euro, pena l'esclusione dalle agevolazioni deve indicare negli
appositi spazi del modulo di domanda i dati richiesti. Eventuali
contributi ottenuti ai sensi della Legge 449/97 in relazione alle
domande presentate negli anni 1998 e 1999 non vanno indicati in
quanto gia' noti.
Il richiedente si impegna altresi', pena l'esclusione dalle
agevolazioni, a comunicare tempestivamente (entro 10 giorni
dall'avvenuta conoscenza) eventuali altri contributi che gli fossero
concessi in regime de minimis entro la data di concessione del
presente incentivo di cui abbia avuto conoscenza dopo la
presentazione della domanda. A tal fine utilizzera' l'apposito modulo
Allegato n. 2 al presente bando.
I tassi di conversione Lira/Euro da applicare per gli aiuti concessi
fino al 1998 sono quelli medi annuali (utilizzati ai fini della
determinazione della dimensione aziendale) relativi all'esercizio
precedente quello di concessione dell'aiuto de minimis, di seguito
indicati:
Aiuti concessi nel Tasso di conversione da applicare
1997 1.932,7
1998 1.923,6
dal 1999 1.936,27
Nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato nel triennio
antecedente la data di concessione del presente aiuto di alcun aiuto
de minimis, l'ammontare massimo di agevolazione concedibile ai sensi
dell'art. 11 della Legge n. 449 del 1997, come modificato dalla Legge
n. 448 del 1998, e' pari a Lire 193.627.000, corrispondente a spese
sostenute per Lire 968.135.000.
3.3) Le risorse disponibili per le imprese sono pari a Lire 14,5
miliardi.
3.4) E' prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie a
disposizione, a favore delle imprese che occupano fino a 20
dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la
disponibilita' rimanente viene utilizzata dalle altre imprese. Ai
fini del calcolo del numero dei dipendenti si applicano i medesimi
criteri utilizzati per la determinazione della dimensione aziendale
di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997.
4) Modalita' e procedure per la concessione delle agevolazioni
4.1) La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere
spedita il 2 maggio 2001, esclusivamente tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia della regione
Emilia-Romagna nella quale e' situata l'unita' locale ove vengono
utilizzati i beni per i quali si richiedono le agevolazioni,
utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia o estratto dal sito
Internet www.regione.emilia-romagna.it, lo schema di domanda Allegato
n. 1 al presente bando. Sulla busta deve essere indicato il
riferimento: "Art. 11, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Incentivi
fiscali per il commercio e il turismo - Regione Emilia-Romagna". Deve
essere presentata una domanda per ciascuna unita' locale. Ogni
raccomandata non puo' contenere piu' di una domanda.
La firma apposta in calce alla domanda va autenticata secondo le
modalita' previste dal DPR 445/00 TU delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Ai sensi
dell'art. 21 del TU pertanto l'autenticita' della firma, per quanto
qui interessa, puo' essere garantita presentando l'istanza
sottoscritta accompagnata da fotocopia del documento di identita' del
firmatario.
Alla domanda non va allegata documentazione inerente l'acquisto dei
beni (fatture, quietanze ecc.).
Le richieste presentate fuori dei termini fissati o con modalita'
diverse dalla raccomandata con avviso di ricevimento non verranno
prese in considerazione.
Ove si rendano disponibili risorse finanziarie, la Regione
Emilia-Romagna provvede a fissare, con proprio decreto, nuovi termini
per la presentazione delle domande.
Gli indirizzi cui inviare le domande sono i seguenti:
Camera di Commercio Indirizzo
CCIAA di Bologna Piazza Mercanzia n. 4
- 40125 Bologna
CCIAA di Ferrara Via Borgoleoni n. 11
- 44100 Ferrara
CCIAA di Forli'-Cesena Corso Repubblica n. 5
- 47100 Forli'
CCIAA di Modena Via Ganaceto n. 134
- 41100 Modena
CCIAA di Piacenza Piazza Cavalli n. 35
- 29100 Piacenza
CCIAA di Parma Via Verdi n. 2 - 43100 Parma
CCIAA di Ravenna Viale Farini n. 14
- 48100 Ravenna
CCIAA di Reggio Emilia Piazza della Vittoria n. 1
42100 Reggio Emilia
CCIAA di Rimini Viale Sigismondo n. 28
- 47900 Rimini
Qualora si renda necessario, la Camera di Commercio competente,
nell'esercizio della propria attivita' istruttoria, potra' richiedere
all'impresa la regolarizzazione dell'autentica della firma e/o
chiarimenti relativi ai beni inseriti nella domanda stessa. L'impresa
dovra' far pervenire dette integrazioni e/o chiarimenti entro 20
giorni dal ricevimento della richiesta della Camera di Commercio. Il
mancato riscontro, nel termine suindicato, della regolarizzazione
dell'autentica verra' considerato come rinuncia all'intera domanda;
il mancato chiarimento relativo ai beni entro il termine suddetto,
comportera' l'inammissibilita' del bene o dei beni oggetto della
richiesta.
4.2) La Regione Emilia-Romagna, controllate le disponibilita'
finanziarie, relativamente alle domande validamente pervenute e
trasmesse da ciascuna Camera di Commercio, comunica alle imprese
interessate l'avvenuta concessione dell'agevolazione.
4.3) Qualora le disponibilita' finanziarie non consentano la
concessione integrale delle agevolazioni in favore delle domande
validamente pervenute la Regione Emilia-Romagna applica una riduzione
percentuale in eguale misura.
4.4) Sono motivi di esclusione dalla concessione:
a) la compilazione della domanda su modello diverso da quello
allegato al presente bando;
b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati
come obbligatori nel modulo di domanda d'accesso ai benefici, salvo
che il dato non sia comunque contenuto all'interno della domanda;
c) eventuali modificazioni apportate ai contenuti del modello di
domanda;
d) la mancanza della firma;
e) importo complessivo dei beni animissibili inferiore a Lire 500.000
(Euro 258,23);
f) la mancata comunicazione, nei termini e con le modalita' previste
al punto 3.2) del presente bando, dei contributi concessi in regime
de minimis, nell'ipotesi in cui tale omissione venga accertata
precedentemente alla concessione del presente contributo.
5) Divieto di cumulo
5.1) L'impresa non puo' beneficiare per i medesimi beni oggetto delle
agevolazioni di cui all'art. 11 della Legge n. 449 del 1997, di altre
agevolazioni previste sotto qualsiasi forma, ivi incluso anche gli
aiuti de minimis, da altre normative statali, regionali o delle
Provincie autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie
cofinanziate, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni
attuative della Legge n. 317 del 1991, richiamate dal comma 3
dell'art. 11 in questione.
6) Controlli, revoche e sanzioni
6.1) La Regione Emilia-Romagna puo' disporre, avvalendosi delle
Camere di Commercio, le ispezioni presso le imprese beneficiarie, ai
fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni.
Le imprese ammesse al beneficio che verranno individuate per le
ispezioni, da effettuarsi a campione presso l'unita' locale dove sono
presenti i beni oggetto di incentivazione, dovranno esibire le
fatture riguardanti i beni per i quali e' stato concesso l'incentivo
e una dimostrazione dell'avvenuto pagamento alla data di
presentazione della domanda per almeno il trenta per cento del costo
agevolabile sotto forma di quietanza delle stesse ovvero relativa
dichiarazione del fornitore che attesti l'avvenuto pagamento (nel
caso di leasing, la dichiarazione deve essere rilasciata dalla
societa' di locazione finanziaria; nel caso di acquisto ai sensi
della Legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'istituto di credito). In
alternativa possono essere prodotti scontrini fiscali allegati alla
fattura o la contabile bancaria di ritorno e della RI.BA. di avvenuto
pagamento quando questa contiene le indicazioni relative a:
denominazione dell'impresa, numero della fattura di riferimento,
importo e data dell'avvenuto pagamento.
6.2) La Regione Emilia-Romagna provvede alla revoca delle
agevolazioni qualora, nei tre anni successivi alla data di
concessione dell'incentivo:
a) i singoli beni oggetto di agevolazione risultino essere stati
ceduti, alienati, distratti o ne sia mutata la destinazione d'uso;
b) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni
previste per l'accesso alle agevolazioni, dichiarate dall'impresa in
fase di domanda di agevolazione;
c) l'impresa non abbia comunicato alla Camera di Commercio entro
trenta giorni l'utilizzo dei beni agevolati presso altra unita'
locale dell'impresa stessa, ovvero nel caso di attivita' stagionali,
presso altra localita' per il periodo di chiusura;
d) l'impresa abbia cessato l'attivita', ovvero il beneficiario abbia
ceduto, donato, affittato, assoggettato a fusione o scissione
l'azienda o l'unita' locale oggetto dell'agevolazione a favore di un
soggetto privo dei requisiti richiesti dal presente bando;
e) l'impresa non abbia comunicato all'ufficio della Camera di
Commercio competente per l'istruttoria, entro trenta giorni, la
fusione, la scissione, la cessione, donazione o affitto dell'azienda
o dell'unita' locale beneficiaria dell'agevolazione;
f) l'impresa abbia usufruito, per i medesimi beni oggetto
dell'agevolazione di cui al presente bando, di altre agevolazioni,
previste sotto qualsiasi forma ivi inclusa anche la categoria de
minimis, da altre normative statali, regionali o delle Provincie
autonome di Trento e Bolzano, ovvero da azioni comunitarie
cofinanziate;
g) l'impresa non abbia comunicato, nei termini e con le modalita'
previste al punto 4.1) del presente bando, i contributi concessi in
regime de minimis, nell'ipotesi in cui tale omissione venga accertata
successivamente alla concessione del presente contributo.
6.3) In caso di revoca la Regione Emilia-Romagna ne da' immediata
comunicazione al Ministero delle Finanze.
6.4) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e della
restituzione delle agevolazioni revocate si applicano, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 della Legge 27 dicembre
1997, n. 449, le disposizioni di cui all'articolo 13 della Legge 5
ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria, e' disposta
nella misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta
indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera
b) del punto 6.2).
Nei casi di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca
disposta per le inadempienze di cui alla lettera a) del punto 6.2)
per azioni o fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, ovvero per
i casi di cui lettera b) del medesimo punto 6.2), l'impresa stessa
deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al
tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del
credito di imposta.
In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
in misura pari al tasso di interesse legale.
6.5) Avverso le determinazioni regionali in applicazione dell'art. 11
della Legge 449/97, e' ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di
legge.
7) Responsabilita' del procedimento
7.1) Ai sensi della Legge 241/90 il procedimento amministrativo
riferito al presente bando e' affidato a:
Camera di Commercio - Riferimenti:
- CCIAA di Bologna - dott. Giuseppe Iannaccone, tel. 051/60934321 -
fax 051/6093423; e-mail: giuseppeiannaccone¹bo.camcom.it; Piazza
Mercanzia n. 4 - 40125 Bologna;
- CCIAA di Ferrara - Servizio Affari economici e promozionali; tel.
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