DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2001, n. 268
Modifica e integrazione della deliberazione della Giunta regionale 1979/00 recante "Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99. Misura 2.f - Misure agroambientali. Approvazione disposizioni applicative per l'annata agraria 2000-2001
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Reg. (CE) 1257/99 del Consiglio europeo, relativo al sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEAOG);
- il Reg. (CE) 1258/99 del Consiglio europeo, sul finanziamento della
politica agricola comune;
- il Reg. (CE) 1750/99 della Commissione europea, che reca
disposizioni di applicazione al citato Reg. (CE) 1257/99;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, esecutiva, che approva il Piano regionale di sviluppo rurale
dell'Emilia-Romagna (di seguito PRSR) adottato in attuazione del piu'
volte citato Reg. (CE) 1257/99;
- la decisione della Commissione europea n. C(2000) 2153 in data 20
luglio 2000, recante approvazione del suddetto PRSR nella versione
definitiva trasmessa dalla Regione in data 4 luglio 2000;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2, concernente l'attuazione del Piano
regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2000-2006;
- la propria deliberazione n. 1979 del 14 novembre 2000, recante
"Piano regionale di sviluppo rurale in attuazione del Reg. (CE)
1257/99. Misura 2.f - Misure agro-ambientali. Approvazione
disposizioni applicative per l'annata agraria 2000-2001";
viste:
- la determinazione n. 397 del 24 gennaio 2001, con la quale i
termini per la presentazione delle domande sono prorogati alle ore 12
del 28 febbraio 2001;
- la determinazione n. 1522 del 28 febbraio 2001, con la quale i
termini per la presentazione delle domande vengono ulteriormente
prorogati alle ore 12 del 30 marzo 2001;
richiamato, delle disposizioni applicative approvate quale parte
integrante della citata deliberazione 1979/00, il Capitolo 14, Azione
2 Produzione biologica, per quel che concerne il termine del 31
dicembre 2000, stabilito per la presentazione della notifica o della
variazione di notifica riferita alla conduzione biologica
all'organismo di certificazione ed alla Direzione generale
Agricoltura, considerato requisito essenziale per l'accesso agli
aiuti della suddetta azione;
considerato:
- che la fase di avvio dell'applicazione del Reg. (CE) 1804/99 e del
DM 91346/00 relativi alla zootecnia biologica ha richiesto tempi
tecnici che sono risultati non compatibili con il rispetto del
suddetto termine del 31 dicembre 2000;
- che e' pertanto opportuno consentire agli allevamenti zootecnici di
presentare la notifica di attivita' con metodo biologico agli
organismi di certificazione ed alla Direzione generale Agricoltura
entro il medesimo termine di presentazione delle domande di aiuto;
- che i suddetti allevamenti dovranno presentare agli Uffici
istruttori, entro termini da definire dagli stessi Uffici, in
istruttoria e comunque compatibili con il completo svolgimento delle
fasi preliminari all'autorizzazione al pagamento per l'annualita'
2001, apposito certificato, emesso dall'Organismo di certificazione,
contenente gli stessi elementi necessari alla redazione dell'elenco
regionale degli operatori biologici redatto in base al DLgs 220/95 e
alla L.R. 28/97;
richiamato, delle citate disposizioni approvate con la deliberazione
1979/00, il Capitolo 14, Azione 9 e Azione 10, per quel che riguarda
il richiamo dell'Allegato 2 del PRSR come elenco di riferimento per
la scelta degli alberi e arbusti autoctoni da utilizzare in
applicazione delle suddette azioni;
considerato:
- che il citato Allegato 2 del PRSR e' specifico dell'applicazione
della Misura 2.h, e deve pertanto intendersi erroneamente richiamato
per l'attuazione delle Azioni 9 e 10 della Misura 2.f;
- che le specie arboree ed arbustive di riferimento per l'attuazione
degli impegni D1 e f) ai sensi delle disposizioni per l'applicazione
del Reg. (CEE) 2078/92 per l'annata agraria 1999-2000, approvate con
determinazione dirigenziale n.10634 del 19 novembre 1999, sono
valide anche per gli impegni ai sensi delle Azioni 9 e 10 della
Misura 2.f;
- che e' pertanto opportuno modificare il riferimento all'Allegato 2
del PRSR di cui alla citata deliberazione 1979/00, considerando come
valido ai fini dell'applicazione delle sopra citate Azioni 9 e 10
l'elenco di specie arboree ed arbustive parte integrante della
presente deliberazione, analogo all'elenco gia' Allegato n. 6 alle
disposizioni per l'applicazione del Reg. (CEE) 2078/92 per l'annata
agraria 1999-2000, approvate con la citata determinazione 10634/99;
richiamati, delle predette disposizioni approvate con la
deliberazione 1979/00, i punti 2.2 e 5.1, per quel che riguarda
l'obbligo di possesso del titolo di conduzione dei terreni per tutto
il periodo di impegno e di relativa autodichiarazione da inserire
nell'allegato regionale alla domanda (R1);
considerato:
- che la proroga dei termini per la presentazione delle domande al 30
marzo 2001 comporta un uguale slittamento della data di inizio
impegno, corrispondente al giorno successivo al termine di
presentazione delle domande;
- che, nel caso di contratti di conduzione dei terreni gia' stipulati
in data antecedente a quella di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della presente deliberazione,
la data scadenza dei medesimi potrebbe gia' essere stata fissata e
potrebbe risultare precedente a quella di scadenza dell'impegno;
- che e' opportuno ritenere ammissibili ad aiuto le superfici
ricadenti in tali fattispecie, prevedendo il soddisfacimento della
condizione per i mesi restanti fino alla fine dell'impegno possa
essere raggiunto durante la fase istruttoria o in sede di
presentazione della domanda per la successiva annualita' di impegno,
fermo restando che la condizione deve essere soddisfatta entro tali
termini pena la restituzione dell'aiuto secondo le norme gia'
stabilite;
dato atto del parere della Responsabile del Servizio Piani e
Programmi, dr.ssa Donata Cavazza, in ordine alla compatibilita' del
presente atto con i contenuti del PRSR;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2541 del 4 luglio 1995;
- n. 1657 del 3 ottobre 2000;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio
Aiuti alle imprese, dr.ssa Teresita Pergolotti, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi
dell'articolo 4, sesto comma della L.R. 19/11/1992, n. 41 nonche'
della citata deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura,
dr. Dario Manghi, in merito alla legittimita' della medesima
deliberazione ai sensi dei predetto articolo di legge e della sopra
richiamata deliberazioner 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa e qui
richiamate, anche a modifica delle disposizioni applicative della
Misura 2.f del PRSR approvate quale parte integrante della
deliberazione 1979/00:
a) che gli allevamenti zootecnici, per accedere all'aiuto previsto
dall'Azione 2, possono presentare la notifica o della variazione di
notifica riferita alla conduzione biologica all'Organismo di
certificazione ed alla Direzione generale Agricoltura entro il
medesimo termine di presentazione delle domande di aiuto;
b) che, entro termini da definire dagli Uffici competenti
all'istruttoria e comunque compatibili con il completo svolgimento
delle fasi preliminari all'autorizzazione al pagamento per
l'annualita' 2001, gli stessi allevamenti debbano presentare=20
apposito certificato, emesso dall'Organismo di certificazione,
contenente gli stessi elementi necessari alla redazione dell'elenco
regionale degli operatori biologici redatto in base al DLgs 220/95 e
alla L.R. 28/97;
c) che, in luogo del riferimento all'Allegato 2 del PRSR indicato=20
nelle disposizioni applicative approvate con la deliberazione
1979/00, sia da considerare valido ai fini dell'applicazione delle
Azioni 9 e 10 della Misura 2.f l'elenco di specie arboree ed
arbustive gia' contenuto nell'Allegato n. 6 alle disposizioni per
l'applicazione del Reg. (CEE) 2078/92 per l'annata agraria
1999-2000, approvate con determinazione dirigenziale 10634/99, e
riprodotto in allegato alla presente deliberazione, della quale e'
parte integrante;
d) che le superfici per le quali il titolo di conduzione, ovvero
l'attestazione d'assenso del proprietario del terreno, scada
anteriormente al termine dell'impegno (fermo restando che tale
anticipata scadenza non puo' essere anteriore al 31 ottobre
immediatamente precedente alla data di fine impegno), possono essere
considerate ammissibili ad aiuto prevedendo che la condizione
relativa ai mesi restanti fino alla fine dell'impegno sia
perfezionata durante la fase istruttoria o in sede di presentazione
della domanda per la successiva annualita' di impegno, pena la
restituzione dell'aiuto secondo le norme gia' stabilite;
2) di pubblicare la presente deliberazione nonche' l'allegato parte
integrante della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)