REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2001, n. 268

Modifica e integrazione della deliberazione della Giunta regionale 1979/00 recante "Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99. Misura 2.f - Misure agroambientali. Approvazione disposizioni applicative per l'annata agraria 2000-2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il Reg. (CE) 1257/99 del Consiglio europeo, relativo al sostegno              
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di                     
orientamento e garanzia (FEAOG);                                                
- il Reg. (CE) 1258/99 del Consiglio europeo, sul finanziamento della           
politica agricola comune;                                                       
- il Reg. (CE) 1750/99 della Commissione europea, che reca                      
disposizioni di applicazione al citato Reg. (CE) 1257/99;                       
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, esecutiva, che approva il Piano regionale di sviluppo rurale              
dell'Emilia-Romagna (di seguito PRSR) adottato in attuazione del piu'           
volte citato Reg. (CE) 1257/99;                                                 
- la decisione della Commissione europea n. C(2000) 2153 in data 20             
luglio 2000, recante approvazione del suddetto PRSR nella versione              
definitiva trasmessa dalla Regione in data 4 luglio 2000;                       
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2, concernente l'attuazione del Piano             
regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2000-2006;            
- la propria deliberazione n. 1979 del 14 novembre 2000, recante                
"Piano regionale di sviluppo rurale  in attuazione del Reg. (CE)                
1257/99. Misura 2.f - Misure agro-ambientali. Approvazione                      
disposizioni applicative per l'annata agraria 2000-2001";                       
viste:                                                                          
- la determinazione n. 397 del 24 gennaio 2001, con la quale i                  
termini per la presentazione delle domande sono prorogati alle ore 12           
del 28 febbraio 2001;                                                           
- la determinazione n. 1522 del 28 febbraio 2001, con la quale i                
termini per la presentazione delle domande vengono ulteriormente                
prorogati alle ore 12 del 30 marzo 2001;                                        
richiamato, delle disposizioni applicative approvate quale parte                
integrante della citata deliberazione 1979/00, il Capitolo 14, Azione           
2 Produzione biologica, per quel che concerne il termine del 31                 
dicembre 2000, stabilito per la presentazione della notifica o della            
variazione di notifica riferita alla conduzione biologica                       
all'organismo di certificazione ed alla Direzione generale                      
Agricoltura, considerato requisito essenziale per l'accesso agli                
aiuti della suddetta azione;                                                    
considerato:                                                                    
- che la fase di avvio dell'applicazione del Reg. (CE) 1804/99 e del            
DM 91346/00 relativi alla zootecnia biologica ha richiesto tempi                
tecnici che sono risultati non compatibili con il rispetto del                  
suddetto termine del 31 dicembre 2000;                                          
- che e' pertanto opportuno consentire agli allevamenti zootecnici di           
presentare la notifica di attivita' con metodo biologico agli                   
organismi di certificazione ed alla Direzione generale Agricoltura              
entro il medesimo termine di presentazione delle domande di aiuto;              
- che i suddetti allevamenti dovranno presentare agli Uffici                    
istruttori, entro termini da definire dagli stessi Uffici, in                   
istruttoria e comunque compatibili con il completo svolgimento delle            
fasi preliminari all'autorizzazione al pagamento per l'annualita'               
2001, apposito certificato, emesso dall'Organismo  di certificazione,           
contenente gli stessi  elementi necessari alla redazione dell'elenco            
regionale degli operatori biologici redatto in base al DLgs 220/95 e            
alla L.R. 28/97;                                                                
richiamato, delle citate disposizioni approvate con la deliberazione            
1979/00, il Capitolo 14, Azione 9 e Azione 10, per quel che riguarda            
il richiamo dell'Allegato 2 del PRSR come elenco di riferimento per             
la scelta degli alberi e arbusti autoctoni da utilizzare in                     
applicazione  delle suddette azioni;                                            
considerato:                                                                    
- che il citato Allegato 2 del PRSR e'  specifico dell'applicazione             
della Misura 2.h, e deve pertanto intendersi erroneamente richiamato            
per l'attuazione delle Azioni 9 e 10 della Misura 2.f;                          
- che le specie arboree ed arbustive di riferimento per l'attuazione            
degli impegni D1 e f) ai sensi delle disposizioni per l'applicazione            
del Reg. (CEE) 2078/92 per l'annata agraria 1999-2000, approvate con            
determinazione dirigenziale  n.10634 del 19 novembre 1999, sono                 
valide anche per gli impegni ai sensi delle Azioni 9 e 10 della                 
Misura 2.f;                                                                     
- che e' pertanto opportuno modificare il riferimento all'Allegato 2            
del PRSR di cui alla  citata deliberazione 1979/00, considerando come           
valido ai fini dell'applicazione delle sopra citate Azioni 9 e 10               
l'elenco  di specie  arboree ed arbustive  parte integrante della               
presente deliberazione,  analogo all'elenco gia' Allegato n. 6 alle             
disposizioni per l'applicazione del Reg.  (CEE) 2078/92 per l'annata            
agraria 1999-2000, approvate con la  citata determinazione 10634/99;            
richiamati, delle predette disposizioni approvate con la                        
deliberazione 1979/00, i punti 2.2 e 5.1, per quel che riguarda                 
l'obbligo di possesso del titolo di conduzione dei terreni per tutto            
il periodo di impegno e di relativa autodichiarazione da inserire               
nell'allegato regionale alla domanda (R1);                                      
considerato:                                                                    
- che la proroga dei termini per la presentazione delle domande al 30           
marzo 2001 comporta un uguale slittamento della data di inizio                  
impegno, corrispondente al giorno successivo al termine di                      
presentazione delle domande;                                                    
- che, nel caso di contratti di conduzione dei terreni gia' stipulati           
in data antecedente a quella  di pubblicazione nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della  presente deliberazione,           
la data scadenza  dei  medesimi potrebbe gia' essere stata fissata e            
potrebbe risultare precedente a quella di scadenza dell'impegno;                
- che e' opportuno ritenere ammissibili ad aiuto le superfici                   
ricadenti in tali fattispecie, prevedendo il soddisfacimento della              
condizione per i mesi restanti fino alla fine dell'impegno possa                
essere raggiunto durante la fase istruttoria o in sede di                       
presentazione della domanda per la successiva annualita' di impegno,            
fermo restando che la condizione deve  essere soddisfatta entro tali            
termini pena la restituzione dell'aiuto secondo le norme gia'                   
stabilite;                                                                      
dato atto del parere della Responsabile del Servizio Piani e                    
Programmi, dr.ssa Donata Cavazza, in ordine alla compatibilita' del             
presente atto con i contenuti del PRSR;                                         
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2541 del 4 luglio 1995;                                                    
- n. 1657 del 3 ottobre 2000;                                                   
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio                
Aiuti alle imprese, dr.ssa Teresita Pergolotti, in merito alla                  
regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi                       
dell'articolo 4, sesto comma della L.R. 19/11/1992, n. 41 nonche'               
della citata deliberazione 2541/95;                                             
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura,            
dr. Dario Manghi, in merito  alla legittimita' della medesima                   
deliberazione ai sensi dei predetto articolo di legge e della sopra             
richiamata deliberazioner 2541/95;                                              
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa e qui                  
richiamate, anche a modifica delle disposizioni applicative della               
Misura 2.f del PRSR approvate quale parte integrante della                      
deliberazione 1979/00:                                                          
a) che gli  allevamenti zootecnici, per accedere all'aiuto previsto             
dall'Azione 2,  possono presentare la notifica o della variazione di            
notifica riferita alla conduzione  biologica all'Organismo di                   
certificazione ed alla Direzione generale Agricoltura entro il                  
medesimo termine di presentazione delle domande di aiuto;                       
b) che, entro termini da definire dagli Uffici competenti                       
all'istruttoria e comunque compatibili con  il completo svolgimento             
delle fasi preliminari all'autorizzazione al pagamento per                      
l'annualita' 2001, gli stessi allevamenti debbano presentare=20                 
apposito  certificato, emesso dall'Organismo di certificazione,                 
contenente gli stessi elementi necessari alla  redazione dell'elenco            
regionale degli operatori biologici redatto in base al DLgs 220/95 e            
alla L.R. 28/97;                                                                
c) che, in luogo del riferimento all'Allegato 2 del PRSR indicato=20            
nelle disposizioni applicative approvate con la deliberazione                   
1979/00, sia da considerare valido ai fini dell'applicazione delle              
Azioni 9 e 10 della Misura 2.f l'elenco di specie arboree ed                    
arbustive gia'  contenuto nell'Allegato n. 6 alle disposizioni  per             
l'applicazione del Reg. (CEE) 2078/92  per l'annata agraria                     
1999-2000, approvate  con determinazione dirigenziale 10634/99, e               
riprodotto in allegato alla  presente deliberazione, della quale e'             
parte integrante;                                                               
d) che le superfici per le quali il titolo di conduzione, ovvero                
l'attestazione d'assenso del proprietario del terreno, scada                    
anteriormente al termine dell'impegno (fermo restando che tale                  
anticipata scadenza non puo' essere anteriore al 31 ottobre                     
immediatamente precedente alla data di fine impegno), possono essere            
considerate ammissibili ad aiuto prevedendo che la condizione                   
relativa ai mesi restanti fino alla fine dell'impegno sia                       
perfezionata durante la fase istruttoria o in sede di presentazione             
della domanda per la successiva annualita' di impegno, pena la                  
restituzione dell'aiuto secondo le norme gia' stabilite;                        
2) di pubblicare la presente deliberazione nonche' l'allegato parte             
integrante della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione                  
Emilia-Romagna.                                                                 
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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