COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA
Reg. (CE) 1257/99, Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006, disposizioni per l'applicazione della Misura 2.f: modifiche della normativa europea per le Azioni riguardanti allevamenti zootecnici
Alle Amministrazioni provinciali - Assessorato Agricoltura; alle
Comunita' Montane; alle Organizzazioni professionali e Cooperative
agricole regionali; alle Associazioni allevatori; agli altri Enti in
indirizzo loro sedi
Si informa che il Ministero delle Politiche agricole e forestali, con
nota prot. 1333 del 23 febbraio 2001, pervenuta in data 5 marzo 2001
(prot. RER 7068/1), che si allega, ha trasmesso due proposte di
regolamenti che modificano il Reg. (CE) 1750/99, applicativo del Reg.
(CE) 1257/99, approvate dal Comitato STAR nella seduta del 21
febbraio 2001.
L'esame dei due provvedimenti di prossima approvazione induce a
comunicare con estrema urgenza, nell'attesa della effettiva
approvazione dei due regolamenti, le seguenti novita', in quanto
incidono sulle attivita' gia' in corso per la presentazione delle
domande:
- la possibilita' per gli Stati membri di concludere nuovi impegni
fino al 31 dicembre 2001 nel quadro del regime di sostegno allo
sviluppo rurale per razze minacciate di estinzione ammissibili in
virtu' di regimi precedenti. Nel caso del PRSR dell'Emilia-Romagna,
tale possibilita' comporta la reintroduzione dell'ammissibilita'
degli aiuti per le razze Romagnola (bovina) e Cavallo Agricolo
Italiano TPR (equina) nell'ambito dell'Azione 11 della Misura 2.f;
- l'indicazione di considerare, in sede di controllo di misure
agro-ambientali che comportino la valutazione dell'incidenza dei capi
di bestiame sulla superficie per la verifica del rispetto dei
requisiti di estensivizzazione, un coefficiente di abbattimento (UBA
valide ai fini del controllo =3D UBA effettive x 0,8) che tenga conto
della probabile maggiore presenza di bestiame bovino negli
allevamenti a causa della crisi in corso per i problemi legati alla
diffusione della BSE. Tale deroga varra' fino al 16 aprile 2001.
Sara' inoltre consentito, fino al 15 giugno 2001, a fronte delle
giustificazioni contenute nel testo della proposta di regolamento, il
recesso senza sanzioni da impegni pluriennali ancora in corso che
comportino aiuti per bestiame bovino.
Le indicazioni sopra riportate divengono immediatamente applicabili,
con retroattivita' dall'1 gennaio 2000 per quel che riguarda le razze
in via di estinzione, con l'entrata in vigore dei due regolamenti
attualmente sotto forma di proposta, i quali modificano, senza
necessita' di ulteriori provvedimenti da parte della Regione
Emilia-Romagna, il PRSR approvato con decisione CE C(2000)2153 del 20
luglio 2000.
Si ritiene pertanto che tutti gli imprenditori agricoli coinvolti
dalle modifiche relative alla reintroduzione delle due citate razze
in via di estinzione possano presentare domanda ai sensi dell'Azione
11 della Misura 2.f, condizionata all'effettiva approvazione del
regolamento, entro i termini stabiliti al 30 marzo 2001 con l'ultimo
provvedimento di proroga.
Considerata l'urgenza legata alla ristrettezza dei tempi per
l'applicazione delle indicazioni sopra riportate, tutti i soggetti in
indirizzo sono pregati di dare la piu' ampia diffusione a queste
informazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi