DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 15 marzo 2001, n. 2148
Attivazione delle procedure di cui all'art. 9, comma 7 e art. 15, comma 4 bis della L.R. 10/93 come modificata dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che con la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e' stata integrata e
parzialmente modificata la precedente L.R. 10/93 "Norme in materia di
opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 KV. Delega di
funzioni amministrative";
- che la nuova disciplina all'art. 9 "Collaudo" ha regolamentato le
modalita' per l'esecuzione del collaudo delle linee e degli impianti
elettrici, stabilendo:
all'art. 15, comma 4 bis "Norme transitorie" che gli impianti
autorizzati prima del 30 settembre 1998 e a tale data non fosse
ancora stato redatto il certificato di collaudo, si intendono
collaudati dietro presentazione di dichiarazione di conformita'
dell'opera al progetto e alle prescrizioni dettate dagli Enti
interessati;
all'art. 9, comma 7 "Collaudo" che le linee e gli impianti elettrici
non soggetti ad autorizzazione si intendono collaudati dietro
presentazione di una dichiarazione di conformita' dell'opera alle
vigenti disposizioni;
- che le linee e gli impianti per le quali dovra' essere redatta la
dichiarazione di conformita' sono:
per il primo punto:
- linee con estensione in ambito provinciale autorizzate dalla
Amministrazione regionale o provinciale, a seguito della delega
attivata a far data dal 12 dicembre 1992;
- linee interessanti il territorio di piu' province
(interprovinciali) autorizzate dall'Amministrazione regionale;
per il secondo punto sono:
art. 2, comma 2:
- linee con tensione nominale fino a 5000 volt;
- linee con tensione nominale superiore a 5000 volt e fino a 15.000
volt la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri;
art. 2, comma 3:
- le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti
di tensione nominale fino a 15.000 volt a condizione che gli stessi
interventi non modifichino lo stato dei luoghi;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti
esistenti;
- che le suddette dichiarazioni devono essere redatte dalle imprese
concessionarie dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica;
ritenuto:
- utile ai fini della norma, in considerazione che in Emilia-Romagna
l'attivita' di distribuzione di energia elettrica e' attualmente
condotta da diverse Societa' concessionarie, regolamentare le
modalita' per la redazione dei certificati di conformita' approvando
i fac/simile di dichiarazione che tali Societa' dovranno inviare
all'Ente che ha emesso l'autorizzazione o nel caso di linee non
soggette ad autorizzazione alla Amministrazione provinciale o alle
Amministrazioni comunali territorialmente competenti secondo quanto
specificato nella legge regionale;
- che detta modulistica debba contenere oltre la dichiarazione di
conformita' dell'opera al progetto i dati salienti utili
all'individuazione della pratica, la data di messa in esercizio
dell'impianto e l'indicazione che l'impianto e' stato costruito ed
esercito in conformita' di tutte le leggi e norme vigenti in materia;
dato atto che a tal fine sono state consultate le suddette societa'
concessionarie nonche' le Amministrazioni provinciali che sulla
proposta hanno formulato osservazioni e considerazioni di cui si e'
tenuto conto nella redazione del presente atto;
viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995
e n. 861 del 30 aprile 1996;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio
Disciplina e Controllo delle acque dr.ssa Francesca Piazza, in merito
alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4,
comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive
modificazioni;
- della legittimita' del presente provvedimento, ai sensi dell'art.
4, comma VI della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
determina:
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, gli allegati modelli (A, B, C e D) per la presentazione delle
dichiarazioni di conformita' di cui al comma 4 bis dell'art. 15 e
comma 7 dell'art. 9 della L.R. 10/93 cosi' come modificata dalla L.R.
3/99, che sostituiscono per gli impianti elettrici autorizzati prima
del 30 settembre 1998 e per le linee ed impianti elettrici non
soggetti ad autorizzazione il certificato di collaudo:
- Modello A
riferito a impianti elettrici autorizzati dalla Regione
Emilia-Romagna ai sensi del TU 1775/33 e della L.R. 22 febbraio 1993,
n. 10;
- Modello B
riferito a impianti elettrici autorizzati dalle Amministrazioni
provinciali in base alla delega disposta dalla L.R. 10/93 nel caso
siano trascorsi 3 anni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso;
- Modello C
riferito ai medesimi impianti elettrici di cui al precedente modello
B nel caso in cui non sia trascorso, dalla data di messa in
esercizio, il periodo di tre anni di cui all'art. 3.1.03 del DM
21/3/1988, n. 449;
- Modello D
riferito alle linee ed impianti elettrici non soggetti ad
autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2 e comma 3 della L.R. 10/93
come modificata dalla L.R. 3/99;
2) di stabilire che tali dichiarazioni dovranno essere predisposte
nella forma approvata e dovranno essere inoltrate da parte delle
Soci'eta' concessionarie del servizio elettrico, alle Amministrazioni
che hanno rilasciato le autorizzazioni o alle Amministrazioni
provinciali o comunali competenti per territorio nel caso si tratti
di impianti non sottoposti ad autorizzazione.
3) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sergio Garagnani
(segue allegato fotografato)