REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 15 marzo 2001, n. 2148

Attivazione delle procedure di cui all'art. 9, comma 7 e art. 15, comma 4 bis della L.R. 10/93 come modificata dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Premesso:                                                                       
- che con la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e' stata integrata e                     
parzialmente modificata la precedente L.R. 10/93 "Norme in materia di           
opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 KV. Delega di           
funzioni amministrative";                                                       
- che la nuova disciplina all'art. 9 "Collaudo" ha regolamentato le             
modalita' per l'esecuzione del collaudo delle linee e degli impianti            
elettrici, stabilendo:                                                          
all'art. 15, comma 4 bis "Norme transitorie" che gli impianti                   
autorizzati prima del 30 settembre 1998 e a tale data non fosse                 
ancora stato redatto il certificato di collaudo, si intendono                   
collaudati dietro presentazione di dichiarazione di conformita'                 
dell'opera al progetto e alle prescrizioni dettate dagli Enti                   
interessati;                                                                    
all'art. 9, comma 7 "Collaudo" che le linee e gli impianti elettrici            
non soggetti ad autorizzazione si intendono collaudati dietro                   
presentazione di una dichiarazione di conformita' dell'opera alle               
vigenti disposizioni;                                                           
- che le linee e gli impianti per le quali dovra' essere redatta la             
dichiarazione di conformita' sono:                                              
per il primo punto:                                                             
- linee con estensione in ambito provinciale autorizzate dalla                  
Amministrazione regionale o provinciale, a seguito della delega                 
attivata a far data dal 12 dicembre 1992;                                       
- linee interessanti il territorio di piu' province                             
(interprovinciali) autorizzate dall'Amministrazione regionale;                  
per il secondo punto sono:                                                      
art. 2, comma 2:                                                                
- linee con tensione nominale fino a 5000 volt;                                 
- linee con tensione nominale superiore a 5000 volt e fino a 15.000             
volt la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri;                            
art. 2, comma 3:                                                                
- le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti            
di tensione nominale fino a 15.000 volt a condizione che gli stessi             
interventi non modifichino lo stato dei luoghi;                                 
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti                   
esistenti;                                                                      
- che le suddette dichiarazioni devono essere redatte dalle imprese             
concessionarie dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica;            
ritenuto:                                                                       
- utile ai fini della norma, in considerazione che in Emilia-Romagna            
l'attivita' di distribuzione di energia elettrica e' attualmente                
condotta da diverse Societa' concessionarie, regolamentare le                   
modalita' per la redazione dei certificati di conformita' approvando            
i fac/simile di dichiarazione che tali Societa' dovranno inviare                
all'Ente che ha emesso l'autorizzazione o nel caso di linee non                 
soggette ad autorizzazione alla Amministrazione provinciale o alle              
Amministrazioni comunali territorialmente competenti secondo quanto             
specificato nella legge regionale;                                              
- che detta modulistica debba contenere oltre la dichiarazione di               
conformita' dell'opera al progetto i dati salienti utili                        
all'individuazione della pratica, la data di messa in esercizio                 
dell'impianto e l'indicazione che l'impianto e' stato costruito ed              
esercito in conformita' di tutte le leggi e norme vigenti in materia;           
dato atto che a tal fine sono state consultate le suddette societa'             
concessionarie nonche' le Amministrazioni provinciali che sulla                 
proposta hanno formulato osservazioni e considerazioni di cui si e'             
tenuto conto nella redazione del presente atto;                                 
viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995            
e n. 861 del 30 aprile 1996;                                                    
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio                  
Disciplina e Controllo delle acque dr.ssa Francesca Piazza, in merito           
alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4,               
comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive                         
modificazioni;                                                                  
- della legittimita' del presente provvedimento, ai sensi dell'art.             
4, comma VI della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                 
determina:                                                                      
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente               
atto, gli allegati modelli (A, B, C e D) per la presentazione delle             
dichiarazioni di conformita' di cui al comma 4 bis dell'art. 15 e               
comma 7 dell'art. 9 della L.R. 10/93 cosi' come modificata dalla L.R.           
3/99, che sostituiscono per gli impianti elettrici autorizzati prima            
del 30 settembre 1998 e per le linee ed impianti elettrici non                  
soggetti ad autorizzazione il certificato di collaudo:                          
- Modello A                                                                     
riferito a impianti elettrici autorizzati dalla Regione                         
Emilia-Romagna ai sensi del TU 1775/33 e della L.R. 22 febbraio 1993,           
n. 10;                                                                          
- Modello B                                                                     
riferito a impianti elettrici autorizzati dalle Amministrazioni                 
provinciali in base alla delega disposta dalla L.R. 10/93 nel caso              
siano trascorsi 3 anni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso;           
- Modello C                                                                     
riferito ai medesimi impianti elettrici di cui  al precedente modello           
B nel caso in cui non sia trascorso, dalla data di messa in                     
esercizio, il periodo di tre anni di cui all'art. 3.1.03 del DM                 
21/3/1988, n. 449;                                                              
- Modello D                                                                     
riferito alle linee ed impianti elettrici non soggetti ad                       
autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2 e comma 3 della L.R. 10/93            
come modificata dalla L.R. 3/99;                                                
2) di stabilire che tali dichiarazioni dovranno essere predisposte              
nella forma approvata e dovranno essere inoltrate da parte delle                
Soci'eta' concessionarie del servizio elettrico, alle Amministrazioni           
che hanno rilasciato le autorizzazioni o alle Amministrazioni                   
provinciali o comunali competenti per territorio nel caso si tratti             
di impianti non sottoposti ad autorizzazione.                                   
3) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Sergio Garagnani                                                                
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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