COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI
Designazione del Revisore unico dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Ferrara
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina
del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19
ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n.20" si informa
che la Giunta regionale deve provvedere alla designazione del
Revisore unico dell'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario di Ferrara.
Dato atto che a seguito della deliberazione della Giunta n.678 del 6
maggio 1997, con la quale si nomina il Revisore unico dell'Azienda
regionale per il diritto allo studio universitario di Ferrara nella
persona del rag. Concetto Bellotti, con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 228 del 30 giugno 1997, e' stato costituito il
Revisore unico, che dura in carica quattro anni.
Rilevato che ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24
"gli organi esercitano le loro funzioni fino alla scadenza" e la
ricostituzione degli stessi "deve avvenire in tempo utile affinche'
il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli
stessi".
1) Organismo e carica a cui si riferiscono le nomine: Revisore unico
dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di
Ferrara.
2) Requisiti e condizioni occorrenti per le designazioni e per le
funzioni connesse alla carica: in via generale: - il designato deve
possedere la onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata per
esercitare la funzione; - la persona designata non deve trovarsi
nelle situazioni di incompatibilita' che siano prescritte per la
funzione da ricoprire; in via particolare: - il designato deve essere
iscritto nel ruolo dei revisori contabili di cui al DLgs 27 gennaio
1992, n. 88; - i requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro
i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre
nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza
definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12
marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero per
uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile
e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (art. 3, comma 2, della L.R. 24/94); -
in ogni caso, ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge regionale,
sussiste incompatibilita, con le funzioni di: a) membro del
Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco
o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o
Assessore di un'Amministrazione provinciale; b) componente di
organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma
di vigilanza sull'Azienda, ovvero dipendente con funzioni direttive
del medesimo organismo; c) magistrato ordinario, amministrativo,
contabile e di ogni altra giurisdizione speciale; d) avvocato o
procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; e) membro delle Forze
armate o di Polizia, in servizio. Ai sensi dell'art. 13 dello statuto
dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di
Ferrara - ARSTUD, approvato con deliberazione della Giunta regionale
13 gennaio 1998, n. 3 la carica di Revisore non puo' essere assunta
da parenti o affini entro il quarto grado dei componenti gli altri
organi dell'Azienda. Il Revisore non puo' assumere incarichi
professionali o consulenze presso l'Azienda; tale divieto permane
per un triennio dallo scadere dalla carica. I candidati non possono
essere dipendenti dell'Universita'.
3) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: in deroga
all'art. 17 della L.R. 50/96 si applica temporaneamente la normativa
regionale in materia di compensi agli organi di controllo di Enti ed
aziende regionali: a) indennita' mensile lorda dell'importo massimo
di Lire 1.255.523; b) qualora il componente non risieda nel comune
sede dell'Azienda: indennita' giornaliera chilometrica forfettaria
lorda massima di: Lire 22.592 da 10 a 20 Km.; Lire 33.719 da 20 a 40
Km.; Lire 45.016 da 40 a 60 Km.; Lire 56.312 oltre 60 Km., secondo
quanto stabilito dalle tabelle allegate alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 2114 del 29/9/1983 e secondo l'inserimento
nelle fasce di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 572
dell'11/2/1997, esecutiva a termini di legge. In alternativa
all'indennita' di cui alla lettera b) del punto 3), e' previsto il
rimborso spese viaggio nella misura stabilita dalla normativa
regionale. Per eventuali trasferte connesse con l'espletamento
dell'incarico conferito spetta un'indennita' di missione e rimborso
spese calcolati nella misura prevista per i consiglieri regionali. Si
specifica che l'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario di Ferrara determinera' all'interno dei limiti massimi
cosi' individuati e nel rispetto dei criteri e delle direttive
fissati con la deliberazione consiliare 2114/83, l'importo degli
emolumenti da corrispondere ai componenti dei propri organi.
4) Durata della carica: quattro anni.
5) Organo competente a provvedere alla nomina: Giunta regionale.
6) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature: entro
trenta giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale, qualsiasi
soggetto politico, ente o cittadino puo' presentare, in carta
semplice, proposte di candidatura indirizzandole al responsabile del
procedimento, dott.ssa Lori Favilli dell'Assessorato Scuola,
Formazione, Universita', Lavoro e Pari opportunita' - Regione
Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - Bologna.
Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in
corso di svolgimento - del candidato e deve contenere gli elementi
necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti (art. 7,
comma 1, L.R. 24/94).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Bertelli