COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI
Designazione di n. 3 componenti il Collegio dei revisori dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina
del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19
ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n.20" si informa
che la Giunta regionale deve provvedere alla designazione di n. 3
componenti il Collegio dei revisori dell'Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario di Bologna;
dato atto che a seguito della deliberazione della Giunta n.679 del 6
maggio 1997, con la quale si nomina il Collegio dei revisori dei
conti dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
di Bologna nelle persone di Carlo Carpani, Claudio Tinti e Paolo
Barbieri, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 226
del 27 giugno 1997, e' stato costituito il Collegio dei Revisori dei
conti di Bologna, i cui componenti durano in carica quattro anni;
rilevato che ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24
"gli organi esercitano le loro funzioni fino alla scadenza" e la
ricostituzione degli stessi "deve avvenire in tempo utile affinche'
il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli
stessi";
1) Organismo e carica a cui si riferiscono le nomine: Collegio dei
revisori dell'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario di Bologna.
2) Requisiti e condizioni occorrenti per le designazioni e per le
funzioni connesse alla carica: in via generale: - i designati devono
possedere la onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata per
esercitare la funzione; - le persone designate non devono trovarsi
nelle situazioni di incompatibilita' che siano prescritte per la
funzione da ricoprire; in via particolare: - i designati devono
essere iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al DLgs 27
gennaio 1992, n. 88; - i requisiti di onorabilita' non sussistono per
coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della
Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni,
ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con
sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel
RDL 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del
Codice civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (art. 3, comma 2, della
L.R. 24/94); - in ogni caso, ai sensi dell'art. 4 della suddetta
legge regionale, sussiste incompatibilita', con le funzioni di: a)
membro del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000
abitanti, Presidente o Assessore di un'Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare
qualsiasi forma di vigilanza sull'Azienda, ovvero dipendente con
funzioni direttive del medesimo organismo; c) magistrato ordinario,
amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale; d)
avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; e) membro
delle Forze armate o di Polizia, in servizio. Ai sensi dell'art. 13
dello statuto dell'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario di Bologna - ARSTUD, approvato con deliberazione della
Giunta regionale 23 settembre 1997, n. 1698 la carica di componenti
del Collegio dei revisori non puo' essere assunta da parenti o affini
entro il quarto grado dei componenti gli altri organi dell'Azienda. I
candidati non possono essere dipendenti dell'Universita'.
3) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: in deroga
all'art. 17 della L.R. 50/96 si applica temporaneamente la normativa
regionale in materia di compensi agli organi di controllo di Enti ed
aziende regionali: a) indennita' mensile lorda dell'importo massimo
di Lire 1.255.523; b) qualora i componenti non risiedano nel comune
sede dell'Azienda: indennita' giornaliera chilometrica forfettaria
lorda massima di: Lire 22.592 da 10 a 20 Km.; Lire 33.719 da 20 a 40
Km.; Lire 45.016 da 40 a 60 Km.; Lire 56.312 oltre 60 Km., secondo
quanto stabilito dalle tabelle allegate alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 2114 del 29/9/1983 e secondo l'inserimento
nelle fasce di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 572
dell'11/2/1997, esecutiva a termini di legge. In alternativa
all'indennita' di cui alla lettera b) del punto 3), e' previsto il
rimborso spese viaggio nella misura stabilita dalla normativa
regionale. Per eventuali trasferte connesse con l'espletamento
dell'incarico conferito spetta un'indennita' di missione e rimborso
spese calcolati nella misura prevista per i consiglieri regionali.
Si specifica che l'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario di Bologna determinera', all'interno dei limiti massimi
cosi' individuati e nel rispetto dei criteri e delle direttive
fissati con la deliberazione consiliare 2114/83, l'importo degli
emolumenti da corrispondere ai componenti dei propri organi.
4) Durata della carica: quattro anni.
5) Organo competente a provvedere alla nomina: Giunta regionale.
6) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature: entro
trenta giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale,
qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino puo' presentare, in
carta semplice, proposte di candidatura indirizzandole al
responsabile del procedimento, dott.ssa Lori Favilli
dell'Assessorato Scuola, Formazione, Universita', Lavoro e Pari
opportunita' - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 -
Bologna.
Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in
corso di svolgimento - del candidato e deve contenere gli elementi
necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti (art. 7,
comma 1, L.R. 24/94).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Bertelli