DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 8 marzo 2001, n. 1868
Determinazione 9716/00 concernente concessione d'uso marchio collettivo regionale "Qualita' controllata". Modifica termini di presentazione relazioni su valorizzazioni effettuate (art. 3, comma 5, L.R. 29/99)
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, avente per oggetto "Valorizzazione
dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi
regionali 29/92 e 51/95";
- la deliberazione n. 639, adottata dalla Giunta regionale l'1 marzo
2000, esecutiva ai sensi di legge, concernente "L.R. 28/99
concernente valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari
ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei
consumatori. Determinazioni in ordine alla conferma della validita'
dei disciplinari gia' approvati e approvazione caratteristiche nuovo
marchio";
- la deliberazione n. 640, adottata dalla Giunta regionale l'1 marzo
2000, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99
concernente valorizzazione prodotti agricoli ed alimentari ottenuti
con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e
modalita' di richiesta e di concessione dell'uso del marchio
collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle
sanzioni";
preso atto che in base al disposto di cui al punto B.2. della stessa
deliberazione 640/00, spetta al Direttore generale Agricoltura
l'emanazione degli atti di concessione d'uso del marchio collettivo;
preso inoltre atto che tali atti devono indicare il termine entro il
quale inviare la relazione richiesta al comma 5 dell'art. 3 della
L.R. 28/99, contenente i dati consuntivi relativi alle annualita'
nelle quali viene attuata la valorizzazione dei prodotti tramite il
marchio collettivo regionale;
richiamata la propria determinazione n. 9716 dell'11 ottobre 2000,
esecutiva ai sensi di legge, recante: "L.R. 28/99 - Concessione d'uso
del marchio collettivo regionale Qualita' controllata";
preso atto:
- che con tale determinazione si e' provveduto a concedere l'uso del
marchio collettivo ai soggetti indicati nell'allegato parte
integrante della determinazione medesima;
- che al punto 2, secondo alinea, del dispositivo della sopracitata
determinazione 9716/00 e' stato fissato al 31 gennaio di ogni anno il
termine entro il quale inviare alla Regione la relazione di cui al
citato comma 5 dell'art. 3 della L.R. 28/99 per le concessioni
relative ai prodotti orticoli, frutticoli e ai funghi;
considerato:
- che la commercializzazione di prodotti sottoposti alla
valorizzazione, relativamente ad alcune specie ortofrutticole
interessate da una media e lunga conservazione, si protrae per alcuni
mesi successivi all'annata di produzione;
- che si ritiene necessario acquisire, nella relazione di cui
trattasi, la valutazione dell'effettivo interesse che incontra, anche
per tali prodotti, il metodo della produzione integrata nella fase
della valorizzazione commerciale attraverso il marchio collettivo
regionale "Qualita' controllata";
ritenuta l'opportunita', per le valutazioni sopra esposte, di
provvedere con il presente atto alle necessarie modificazioni della
citata determinazione 9716/00 e precisamente:
- a prorogare alla data del 15 aprile 2001 il termine per l'invio
della relazione concernente la valorizzazione effettuata nell'anno
2000 per le concessioni relative a prodotti orticoli, prodotti
frutticoli e funghi rilasciate in favore dei soggetti indicati nella
determinazione 9716/00;
- a fissare in via definitiva al 15 aprile di ogni anno il termine
ultimo per l'invio della relazione relativa alla annualita'
precedente per le concessioni relative a prodotti orticoli, prodotti
frutticoli e funghi;
viste le deliberazioni della Giunta regionale nn. 2541 in data 4
luglio 1995 e 1396 in data 31 luglio 1998, entrambe esecutive;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, in merito alla regolarita' tecnica e alla legittimita'
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, VI comma, della L.R.
19/11/1992, n. 41 e del punto 3.2 del dispositivo della deliberazione
della Giunta regionale 2541/95;
determina:
1) di prorogare, sulla base delle considerazioni formulate in
premessa e qui richiamate integralmente, al 15 aprile 2001 l'invio
della relazione di cui al comma 5 dell'art. 3 della L.R. 28/99 per le
concessioni relative a prodotti orticoli, prodotti frutticoli e
funghi in riferimento alla valorizzazione effettuata nell'anno 2000;
2) di stabilire - a modifica del punto 2, primo alinea, del
dispositivo della propria determinazione n. 9716 dell'11 ottobre 2000
- al 15 aprile di ogni anno il termine entro il quale i concessionari
d'uso del marchio collettivo "Qualita' controllata" per prodotti
orticoli, prodotti frutticoli e funghi indicati nell'Allegato A,
parte integrante della determinazione stessa, sono tenuti a
trasmettere alla Regione Emilia-Romagna la relazione di cui al comma
5 dell'art. 3 della L.R. 29/99 riferita alla valorizzazione
effettuata nella precedente annualita';
3) di confermare quanto altro disposto nella determinazione n. 9716
dell'11 ottobre 2000 sopra indicata;
4) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi