REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2001, n. 254

Approvazione regime di aiuti di Stato alla formazione in attuazione del Regolamento (CE) 68/01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il Regolamento (CE) 68/01 della Commissione delle Comunita' Europee           
del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88           
del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicata                
nella GUCE serie L n. 10 del 13/1/2001;                                         
- il Regolamento CE 1260/99 del Consiglio del 21/6/1999 recante le              
disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei fondi                      
strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di              
coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attivita' ammesse oltre            
che le procedure di programmazione e di attuazione;                             
- il Regolamento CE 1685/00 della Commissione del 28/7/2000 recante             
disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1260/99 del Consiglio           
per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le                 
operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, pubblicato in GUCE               
serie L n. 193 del 29/7/2000;                                                   
- il Regolamento CE 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio              
del 12/7/1999 che definisce i compiti, il campo di applicazione e le            
attivita' finanziabili dal Fondo sociale Europeo nell'ambito degli              
Obiettivi nn. 1, 2 e 3;                                                         
- la raccomandazione della CE in materia di definizione della                   
dimensione delle piccole e medie imprese del 30/4/1996, pubblicata              
sulla GUCE serie L n. 107 del 30/4/1996;                                        
- il Quadro Comunitario di sostegno per l'Obiettivo 3 - FSE 2000/2006           
presentato alla Commissione Europea contenente le strategie e le                
priorita' di azione dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi             
specifici e la partecipazione dei fondi strutturali;                            
- il Documento di orientamento per il Programma Operativo della                 
Regione Emilia-Romagna, approvato dal Consiglio regionale con atto n.           
1275 del 3/11/1999, e gia' approvato alla Commissione Europea, con              
decisione del 21/9/2000;                                                        
viste altresi':                                                                 
- la Legge n. 236 del 19/3/1993 "Interventi urgenti a sostegno                  
dell'occupazione", ed in particolare l'art. 9;                                  
- la Circolare 92/00 del Ministero del Lavoro e della Previdenza                
sociale "Interventi di promozione di piani formativi aziendali,                 
settoriali e territoriali e sviluppo delle prassi della formazione              
continua";                                                                      
richiamati inoltre:                                                             
- la Legge 21/12/1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione            
professionale" e successive modificazioni;                                      
- la L.R. 24/7/1979, n. 19 "Riordino, programmazioni e deleghe della            
formazione alle professioni" e successive modificazioni;                        
- "Il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" siglato il                 
22/12/1998 tra il Governo e le Parti sociali, che si prefigge tra               
l'altro di rendere coerenti le scelte indicate per la formazione a              
favore dei lavoratori occupati;                                                 
considerato altresi':                                                           
- che la Regione intende  realizzare, attraverso l'approvazione di              
appositi avvisi, le azioni di formazione professionale rivolte ai               
lavoratori occupati delle imprese localizzate sul suo territorio, sia           
attraverso il cofinanziamento del Fondo sociale europeo, cosi' come             
previste in particolare nell'ambito delle Misure D.1, D.3, ed E.1 del           
Programma Operativo per l'Obiettivo 3 - periodo 2000/2006, sia                  
attraverso l'utilizzo di risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e           
della Previdenza sociale ai sensi della Legge 236/93 e della                    
Circolare 92/00 sopra citate;                                                   
- che a tale scopo e' necessario definire le modalita' di attuazione            
e di finanziamento delle azioni che, individuando come beneficiari le           
imprese, possono rientrare nel campo di applicazione della                      
summenzionata disciplina degli aiuti di Stato destinati alla                    
formazione;                                                                     
sentiti in merito il Comitato di Coordinamento interistituzionale e             
la Commissione regionale tripartita, ai sensi della L.R. 27/7/1998,             
n. 25;                                                                          
dato atto del parere favorevole in merito alla legittimita' e                   
regolarita' tecnica espresso ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R.           
41/92, nonche' della propria deliberazione 2541/95 dal Direttore                
generale dell'Area "Formazione professionale e Lavoro", dott.ssa                
Cristina Balboni;                                                               
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare le modalita' di attuazione e di finanziamento,                  
descritte sull'Allegato "A" che della presente deliberazione                    
costituisce parte integrante e sostanziale, delle azioni di                     
formazione professionale rivolte ai lavoratori  occupati delle                  
imprese localizzate sul territorio regionale, sia attraverso il                 
cofinanziamento del Fondo sociale europeo, cosi' come previste in               
particolare nell'ambito delle Misure D.1, D.3 ed E.1 del Programma              
Operativo Regione Emilia-Romagna per l'Obiettivo 3 - periodo                    
2000-2006, sia attraverso l'utilizzo di risorse assegnate dal                   
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi della Legge            
236/93 e della Circolare 92/00;                                                 
b) di contenere la vigenza di quanto previsto dalla presente                    
deliberazione entro il 31/12/2006, corrispondente alla programmazione           
del Fondo sociale europeo e alla scadenza del periodo di validita'              
del summenzionato Regolamento 68/01;                                            
c) di pubblicare la presente deliberazione integralmente, comprensiva           
dell'Allegato A parte integrante della presente deliberazione nel               
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della regione              
appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che           
sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed                    
aggiornamento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce             
deboli                                                                          
1) La Regione Emilia-Romagna intende finanziare:                                
a) mediante l'utilizzo delle risorse del cofinanziamento comunitario            
assicurate dal Fondo sociale europeo (Programma Operativo Ob. 3                 
periodo  2000-2006); interventi formativi per i lavoratori occupati,            
compresi i titolari  delle PMI, delle imprese localizzate sul proprio           
territorio, senza distinzione di dimensione, finalizzati al                     
perseguimento dei seguenti obiettivi: - garantire l'aggiornamento               
delle qualifiche e l'acquisizione di nuove competenze da parte dei              
lavoratori occupati (compresi i lavoratori autonomi, i piccoli                  
imprenditori ed i prestatori di lavoro temporaneo), con particolare             
attenzione per quelli dipendenti da PMI; - sostenere l'occupabilita'            
dei lavoratori interessati da forme contrattuali "flessibili" (quali            
lavoratori stagionali, interinali, a tempo parziale, ecc.); -                   
promuovere l'utilizzo di nuovi modelli organizzativi della                      
prestazione lavorativa quali il telelavoro, indirizzate specialmente            
alle donne, - sostenere nuove pratiche di rimodulazione dei tempi di            
lavoro in impresa, - sostenere il ricambio generazionale nelle                  
imprese, attraverso la formazione di giovani imprenditori o giovani             
neo-inseriti nelle imprese familiari, - sostenere l'emersione dal               
sommerso, attraverso processi di riqualificazione degli addetti delle           
imprese interessate, - sostenere la riqualificazione e                          
l'aggiornamento delle occupate, interessate da un processo di                   
reinserimento professionale, nonche' lo sviluppo della loro carriera,           
anche in quanto imprenditrici;                                                  
b) mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero del                
Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi della Legge 236/93                   
"Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", art. 9, la                    
realizzazione di azioni di formazione a favore di lavoratori per                
aggiornare ed accrescere le loro competenze per sviluppare la                   
competitivita' delle imprese.                                                   
2) Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del regime di aiuti             
alla formazione e' pari a Lire 234.454.000.000 (pari ad Euro                    
121.085.385,82) fino al 31/12/2006.                                             
3) Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime                  
imprese grandi, medie e piccole. Per piccole e medie imprese                    
s'intendono quelle definite in conformita' alla raccomandazione della           
Commissione del 3 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale L n. 107 del                  
30/4/1996), recepita dal Decreto 18/9/1997, (Gazzetta Ufficiale n.              
229 dell'1/10/1997) "Adeguamenti alla disciplina comunitaria dei                
criteri di individuazione delle PMI".                                           
4) In attuazione della disciplina degli aiuti di Stato alla                     
formazione della Commissione Europea contenuta nel Regolamento (CE)             
68/01 (GUCE serie L n. 10 del 12/1/2001, la Regione stabilisce che              
gli interventi di formazione di cui al punto 1) devono realizzarsi              
secondo le intensita' lorde massime di aiuto, espresse in percentuale           
dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro, dove per              
zone assistite, si intendono le imprese localizzate in aree che                 
possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'art. 87,            
par. 3, punto c) del Trattato:                                                  
GRANDI  Formazione  Formazione   IMPRESE  Specifica  generale                   
- Zone non assistite  25  50                                                    
- Zone assistite  30  55                                                        
PMI  Formazione  Formazione     specifica  generale                             
- Zone non assistite  35  70                                                    
- Zone assistite  40  75                                                        
Le intensita' di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10                
punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata             
alla formazione di lavoratori svantaggiati:                                     
- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza              
ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se               
assunto da non piu' di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso                 
pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);                                    
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o              
psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del                  
lavoro;                                                                         
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si e' spostato                  
all'interno della Comunita' o diviene residente nella Comunita' per             
assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o             
linguistica;                                                                    
- qualsiasi persona che desideri riprendere un'attivita' lavorativa             
dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi               
persona che abbia lasciato il lavoro per la difficolta' di conciliare           
vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non piu' di 6              
mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene                 
richiesto l'aiuto);                                                             
- qualsiasi persona di piu' di 45 anni priva di un titolo di studio             
di livello secondario superiore;                                                
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza               
lavoro ad oltre 12 mesi consecutivi (solo se assunto da non piu' di 6           
mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene                 
richiesto l'aiuto).                                                             
Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi,           
la sua intensita' puo' raggiungere il 100% indipendentemente dal                
fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica            
o quella generale, purche' vengano soddisfatte le seguenti                      
condizioni:                                                                     
- il partecipante al progetto di formazione non e' un membro attivo             
dell'equipaggio, ma soprannumerario, e                                          
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei               
registri comunitari.5) La presente disciplina si applica ai progetti            
formativi impartiti sia direttamente dalle imprese che da enti                  
pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori.              
Nell'ipotesi che i corsi siano svolti da enti, la Regione richiede a            
questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie                         
contribuiscano al finanziamento del progetto formativo nella misura             
richiesta dalla presente delibera.                                              
6) Ai fini della distinzione tra tipi di formazione di cui al                   
precedente punto 3 si definisce:                                                
- formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente            
e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura,                 
occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca            
qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di             
occupazione, o lo siano solo limitatamente.                                     
- formazione generale quella che comporta insegnamenti non                      
applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale            
o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma             
che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o              
settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo            
la possibilita' di collocamento del dipendente.                                 
Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che           
e' ritenuta "generale":                                                         
- la formazione interaziendale, cioe' la formazione organizzata                 
congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della                  
normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di             
cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;                        
- la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle                   
autorita' competenti in materia.                                                
7) La forma che assumera' l'aiuto e' quella del rimborso delle spese            
ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di           
azioni formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverra' -                
secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione                    
all'azione formativa, documentati con titoli di spesa validi anche              
dal punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati -           
al termine dell'azione a cui si riferiscono, in un "rendiconto                  
generale delle spese". La Regione definisce con propri atti gli                 
eventuali limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti            
per la realizzazione delle azioni.                                              
8) I costi sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla           
formazione sono riportati nel seguente quadro:                                  
Categoria  Descrizione  Importo         (eventuale      limite               
massimo)                                                                        
-  Costi del  Retribuzione e oneri di                                           
  personale  personale docente interno                                          
  docente  Collaborazioni professionali                                         
    insegnanti esterni                                                          
-  Spese di  Viaggi e trasferte di                                              
  trasferta del  personale docente                                              
  personale  Viaggi allievi                                                     
  docente e dei  Spese vitto partecipanti                                       
  destinatari della  Spese alloggio partecipanti                                
  formazione                                                                    
-  Altre spese  Retribuzione e oneri di                                         
  correnti  personale interno non docente                                       
    (direzione, coordinamento,                                                  
    amministrazione e segreteria)                                               
    Manutenzioni ordinarie/pulizie                                              
    locali                                                                      
    Noleggio e leasing                                                          
    attrezzature                                                                
    Materiali di consumo per                                                    
    esercitazione dei partecipanti                                              
    Materiale didattico in                                                      
    dotazione individuale ai                                                    
    partecipanti                                                                
    Indumenti di lavoro in                                                      
    dotazione                                                                   
    Spese connesse ad azioni di                                                 
    formazione formatori (del                                                   
    personale docente)                                                          
    Spese di amministrazione                                                    
-  Ammortamento  Ammortamento attrezzature                                      
  degli strumenti  per la quota da riferire al                                  
  e delle  loro uso esclusivo per il                                            
  attrezzature  progetto di formazione                                          
-  Costi dei  Spese per la progettazione                                        
  servizi di  dell'intervento                                                   
  consulenza  Spese per la predisposizione                                      
  sull'iniziativa  dei testi didattici                                          
  di formazione  Collaborazioni professionali                                   
    di personale non insegnante                                                 
-  Costi di  Reddito allievi (rapportato  Fino a un                             
  personale per  alle sole ore durante le quali  massimo                        
  partecipanti  i lavoratori hanno  pari al totale                              
  al progetto  effettivamente partecipato  degli altri                          
  formativo  alla formazione al netto delle  costi                              
    ore produttive o equivalenti)  ammissibili                                  
    Assicurazione partecipanti  e  comunque                                     
      pari al 50%                                                               
      del costo                                                                 
      totale                                                                    
      delle spese                                                               
      ammesse.                                                                  
9) I costi indicati saranno ritenuti ammissibili solo ove siano                 
attinenti a progetti formativi presentati dal beneficiario, sia esso            
l'impresa o un centro di formazione pubblico o privato, finalizzati             
al perseguimento di uno degli obiettivi indicati al punto 1).                   
10) Le indicazioni riportate ai precedenti punti si applicano a tutti           
i settori esclusa la siderurgia, che risulta quindi non ammissibile             
al presente regime d'aiuto.11) Il presente regime non si applica agli           
aiuti alla formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese              
"in crisi" secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il               
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' (GUCE               
serie C 288 del 9/10/1999), nell'ambito di operazioni di salvataggio            
o ristrutturazione. Tali aiuti saranno valutati alla luce di detti              
ultimi orientamenti.                                                            
12) Inoltre il presente regime non si applica qualora l'importo                 
dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di                    
formazione ecceda la somma di 1 milione di Euro, nel qual caso si               
dovra' procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla                 
Commissione Europea per la sua approvazione.                                    
13) Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita             
mediante il presente provvedimento  saranno assoggettati alla regola            
del "de minimis".                                                               
14) La Regione, al momento dell'adozione del presente regime d'aiuto,           
si impegna a trasmettere alla Commissione, entro dieci giorni                   
lavorativi, ai fini della pubblicazione nella GUCE, una sintesi delle           
informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello             
di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) 68/01.                              
15) La Regione si impegna a conservare un registro dei singoli aiuti            
concessi in applicazione del presente regime d'aiuto, il quale                  
contenga tutte le informazioni necessarie per valutare se le                    
condizioni di esenzione previste dal regolamento summenzionato sono             
soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci               
anni a decorrere dalla data in cui sara' concesso l'ultimo aiuto                
singolo a norma del presente regime.                                            
16) La Regione si impegna a trasmettere - secondo il modello di cui             
all'Allegato III del summenzionato Regolamento nonche' in formato               
elettronico - una relazione sull'applicazione del presente regime               
d'aiuto per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel              
quale e' applicabile il Regolamento summenzionato e il presente                 
regime d'aiuto, al piu' tardi entro tre mesi dalla scadenza del                 
periodo al quale essa si riferisce.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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