DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2001, n. 254
Approvazione regime di aiuti di Stato alla formazione in attuazione del Regolamento (CE) 68/01
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) 68/01 della Commissione delle Comunita' Europee
del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicata
nella GUCE serie L n. 10 del 13/1/2001;
- il Regolamento CE 1260/99 del Consiglio del 21/6/1999 recante le
disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei fondi
strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di
coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attivita' ammesse oltre
che le procedure di programmazione e di attuazione;
- il Regolamento CE 1685/00 della Commissione del 28/7/2000 recante
disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1260/99 del Consiglio
per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le
operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, pubblicato in GUCE
serie L n. 193 del 29/7/2000;
- il Regolamento CE 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 12/7/1999 che definisce i compiti, il campo di applicazione e le
attivita' finanziabili dal Fondo sociale Europeo nell'ambito degli
Obiettivi nn. 1, 2 e 3;
- la raccomandazione della CE in materia di definizione della
dimensione delle piccole e medie imprese del 30/4/1996, pubblicata
sulla GUCE serie L n. 107 del 30/4/1996;
- il Quadro Comunitario di sostegno per l'Obiettivo 3 - FSE 2000/2006
presentato alla Commissione Europea contenente le strategie e le
priorita' di azione dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi
specifici e la partecipazione dei fondi strutturali;
- il Documento di orientamento per il Programma Operativo della
Regione Emilia-Romagna, approvato dal Consiglio regionale con atto n.
1275 del 3/11/1999, e gia' approvato alla Commissione Europea, con
decisione del 21/9/2000;
viste altresi':
- la Legge n. 236 del 19/3/1993 "Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione", ed in particolare l'art. 9;
- la Circolare 92/00 del Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale "Interventi di promozione di piani formativi aziendali,
settoriali e territoriali e sviluppo delle prassi della formazione
continua";
richiamati inoltre:
- la Legge 21/12/1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione
professionale" e successive modificazioni;
- la L.R. 24/7/1979, n. 19 "Riordino, programmazioni e deleghe della
formazione alle professioni" e successive modificazioni;
- "Il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" siglato il
22/12/1998 tra il Governo e le Parti sociali, che si prefigge tra
l'altro di rendere coerenti le scelte indicate per la formazione a
favore dei lavoratori occupati;
considerato altresi':
- che la Regione intende realizzare, attraverso l'approvazione di
appositi avvisi, le azioni di formazione professionale rivolte ai
lavoratori occupati delle imprese localizzate sul suo territorio, sia
attraverso il cofinanziamento del Fondo sociale europeo, cosi' come
previste in particolare nell'ambito delle Misure D.1, D.3, ed E.1 del
Programma Operativo per l'Obiettivo 3 - periodo 2000/2006, sia
attraverso l'utilizzo di risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale ai sensi della Legge 236/93 e della
Circolare 92/00 sopra citate;
- che a tale scopo e' necessario definire le modalita' di attuazione
e di finanziamento delle azioni che, individuando come beneficiari le
imprese, possono rientrare nel campo di applicazione della
summenzionata disciplina degli aiuti di Stato destinati alla
formazione;
sentiti in merito il Comitato di Coordinamento interistituzionale e
la Commissione regionale tripartita, ai sensi della L.R. 27/7/1998,
n. 25;
dato atto del parere favorevole in merito alla legittimita' e
regolarita' tecnica espresso ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R.
41/92, nonche' della propria deliberazione 2541/95 dal Direttore
generale dell'Area "Formazione professionale e Lavoro", dott.ssa
Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare le modalita' di attuazione e di finanziamento,
descritte sull'Allegato "A" che della presente deliberazione
costituisce parte integrante e sostanziale, delle azioni di
formazione professionale rivolte ai lavoratori occupati delle
imprese localizzate sul territorio regionale, sia attraverso il
cofinanziamento del Fondo sociale europeo, cosi' come previste in
particolare nell'ambito delle Misure D.1, D.3 ed E.1 del Programma
Operativo Regione Emilia-Romagna per l'Obiettivo 3 - periodo
2000-2006, sia attraverso l'utilizzo di risorse assegnate dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi della Legge
236/93 e della Circolare 92/00;
b) di contenere la vigenza di quanto previsto dalla presente
deliberazione entro il 31/12/2006, corrispondente alla programmazione
del Fondo sociale europeo e alla scadenza del periodo di validita'
del summenzionato Regolamento 68/01;
c) di pubblicare la presente deliberazione integralmente, comprensiva
dell'Allegato A parte integrante della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della regione
appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che
sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed
aggiornamento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce
deboli
1) La Regione Emilia-Romagna intende finanziare:
a) mediante l'utilizzo delle risorse del cofinanziamento comunitario
assicurate dal Fondo sociale europeo (Programma Operativo Ob. 3
periodo 2000-2006); interventi formativi per i lavoratori occupati,
compresi i titolari delle PMI, delle imprese localizzate sul proprio
territorio, senza distinzione di dimensione, finalizzati al
perseguimento dei seguenti obiettivi: - garantire l'aggiornamento
delle qualifiche e l'acquisizione di nuove competenze da parte dei
lavoratori occupati (compresi i lavoratori autonomi, i piccoli
imprenditori ed i prestatori di lavoro temporaneo), con particolare
attenzione per quelli dipendenti da PMI; - sostenere l'occupabilita'
dei lavoratori interessati da forme contrattuali "flessibili" (quali
lavoratori stagionali, interinali, a tempo parziale, ecc.); -
promuovere l'utilizzo di nuovi modelli organizzativi della
prestazione lavorativa quali il telelavoro, indirizzate specialmente
alle donne, - sostenere nuove pratiche di rimodulazione dei tempi di
lavoro in impresa, - sostenere il ricambio generazionale nelle
imprese, attraverso la formazione di giovani imprenditori o giovani
neo-inseriti nelle imprese familiari, - sostenere l'emersione dal
sommerso, attraverso processi di riqualificazione degli addetti delle
imprese interessate, - sostenere la riqualificazione e
l'aggiornamento delle occupate, interessate da un processo di
reinserimento professionale, nonche' lo sviluppo della loro carriera,
anche in quanto imprenditrici;
b) mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi della Legge 236/93
"Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", art. 9, la
realizzazione di azioni di formazione a favore di lavoratori per
aggiornare ed accrescere le loro competenze per sviluppare la
competitivita' delle imprese.
2) Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del regime di aiuti
alla formazione e' pari a Lire 234.454.000.000 (pari ad Euro
121.085.385,82) fino al 31/12/2006.
3) Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime
imprese grandi, medie e piccole. Per piccole e medie imprese
s'intendono quelle definite in conformita' alla raccomandazione della
Commissione del 3 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale L n. 107 del
30/4/1996), recepita dal Decreto 18/9/1997, (Gazzetta Ufficiale n.
229 dell'1/10/1997) "Adeguamenti alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione delle PMI".
4) In attuazione della disciplina degli aiuti di Stato alla
formazione della Commissione Europea contenuta nel Regolamento (CE)
68/01 (GUCE serie L n. 10 del 12/1/2001, la Regione stabilisce che
gli interventi di formazione di cui al punto 1) devono realizzarsi
secondo le intensita' lorde massime di aiuto, espresse in percentuale
dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro, dove per
zone assistite, si intendono le imprese localizzate in aree che
possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'art. 87,
par. 3, punto c) del Trattato:
GRANDI Formazione Formazione IMPRESE Specifica generale
- Zone non assistite 25 50
- Zone assistite 30 55
PMI Formazione Formazione specifica generale
- Zone non assistite 35 70
- Zone assistite 40 75
Le intensita' di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10
punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata
alla formazione di lavoratori svantaggiati:
- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza
ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se
assunto da non piu' di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso
pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o
psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del
lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si e' spostato
all'interno della Comunita' o diviene residente nella Comunita' per
assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o
linguistica;
- qualsiasi persona che desideri riprendere un'attivita' lavorativa
dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi
persona che abbia lasciato il lavoro per la difficolta' di conciliare
vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non piu' di 6
mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene
richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona di piu' di 45 anni priva di un titolo di studio
di livello secondario superiore;
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza
lavoro ad oltre 12 mesi consecutivi (solo se assunto da non piu' di 6
mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene
richiesto l'aiuto).
Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi,
la sua intensita' puo' raggiungere il 100% indipendentemente dal
fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica
o quella generale, purche' vengano soddisfatte le seguenti
condizioni:
- il partecipante al progetto di formazione non e' un membro attivo
dell'equipaggio, ma soprannumerario, e
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei
registri comunitari.5) La presente disciplina si applica ai progetti
formativi impartiti sia direttamente dalle imprese che da enti
pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori.
Nell'ipotesi che i corsi siano svolti da enti, la Regione richiede a
questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie
contribuiscano al finanziamento del progetto formativo nella misura
richiesta dalla presente delibera.
6) Ai fini della distinzione tra tipi di formazione di cui al
precedente punto 3 si definisce:
- formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente
e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura,
occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca
qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di
occupazione, o lo siano solo limitatamente.
- formazione generale quella che comporta insegnamenti non
applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale
o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma
che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o
settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo
la possibilita' di collocamento del dipendente.
Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che
e' ritenuta "generale":
- la formazione interaziendale, cioe' la formazione organizzata
congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della
normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di
cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
- la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle
autorita' competenti in materia.
7) La forma che assumera' l'aiuto e' quella del rimborso delle spese
ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di
azioni formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverra' -
secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione
all'azione formativa, documentati con titoli di spesa validi anche
dal punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati -
al termine dell'azione a cui si riferiscono, in un "rendiconto
generale delle spese". La Regione definisce con propri atti gli
eventuali limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti
per la realizzazione delle azioni.
8) I costi sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla
formazione sono riportati nel seguente quadro:
Categoria Descrizione Importo (eventuale limite
massimo)
- Costi del Retribuzione e oneri di
personale personale docente interno
docente Collaborazioni professionali
insegnanti esterni
- Spese di Viaggi e trasferte di
trasferta del personale docente
personale Viaggi allievi
docente e dei Spese vitto partecipanti
destinatari della Spese alloggio partecipanti
formazione
- Altre spese Retribuzione e oneri di
correnti personale interno non docente
(direzione, coordinamento,
amministrazione e segreteria)
Manutenzioni ordinarie/pulizie
locali
Noleggio e leasing
attrezzature
Materiali di consumo per
esercitazione dei partecipanti
Materiale didattico in
dotazione individuale ai
partecipanti
Indumenti di lavoro in
dotazione
Spese connesse ad azioni di
formazione formatori (del
personale docente)
Spese di amministrazione
- Ammortamento Ammortamento attrezzature
degli strumenti per la quota da riferire al
e delle loro uso esclusivo per il
attrezzature progetto di formazione
- Costi dei Spese per la progettazione
servizi di dell'intervento
consulenza Spese per la predisposizione
sull'iniziativa dei testi didattici
di formazione Collaborazioni professionali
di personale non insegnante
- Costi di Reddito allievi (rapportato Fino a un
personale per alle sole ore durante le quali massimo
partecipanti i lavoratori hanno pari al totale
al progetto effettivamente partecipato degli altri
formativo alla formazione al netto delle costi
ore produttive o equivalenti) ammissibili
Assicurazione partecipanti e comunque
pari al 50%
del costo
totale
delle spese
ammesse.
9) I costi indicati saranno ritenuti ammissibili solo ove siano
attinenti a progetti formativi presentati dal beneficiario, sia esso
l'impresa o un centro di formazione pubblico o privato, finalizzati
al perseguimento di uno degli obiettivi indicati al punto 1).
10) Le indicazioni riportate ai precedenti punti si applicano a tutti
i settori esclusa la siderurgia, che risulta quindi non ammissibile
al presente regime d'aiuto.11) Il presente regime non si applica agli
aiuti alla formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese
"in crisi" secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' (GUCE
serie C 288 del 9/10/1999), nell'ambito di operazioni di salvataggio
o ristrutturazione. Tali aiuti saranno valutati alla luce di detti
ultimi orientamenti.
12) Inoltre il presente regime non si applica qualora l'importo
dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di
formazione ecceda la somma di 1 milione di Euro, nel qual caso si
dovra' procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla
Commissione Europea per la sua approvazione.
13) Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita
mediante il presente provvedimento saranno assoggettati alla regola
del "de minimis".
14) La Regione, al momento dell'adozione del presente regime d'aiuto,
si impegna a trasmettere alla Commissione, entro dieci giorni
lavorativi, ai fini della pubblicazione nella GUCE, una sintesi delle
informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello
di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) 68/01.
15) La Regione si impegna a conservare un registro dei singoli aiuti
concessi in applicazione del presente regime d'aiuto, il quale
contenga tutte le informazioni necessarie per valutare se le
condizioni di esenzione previste dal regolamento summenzionato sono
soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci
anni a decorrere dalla data in cui sara' concesso l'ultimo aiuto
singolo a norma del presente regime.
16) La Regione si impegna a trasmettere - secondo il modello di cui
all'Allegato III del summenzionato Regolamento nonche' in formato
elettronico - una relazione sull'applicazione del presente regime
d'aiuto per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel
quale e' applicabile il Regolamento summenzionato e il presente
regime d'aiuto, al piu' tardi entro tre mesi dalla scadenza del
periodo al quale essa si riferisce.