COMUNE DI RUBIERA (REGGIO EMILIA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 20 febbraio 2001, n. 17

Autorizzazione all'occupazione d'urgenza, a termini dell'art. 20 della Legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni

Premesso che con determinazione del Direttore generale Area Ambiente            
della Regione Emilia-Romagna 18/4/2000,  n.3522 esecutiva a termini             
di legge, e' stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Lavori           
di adeguamento sezioni di deflusso dell'alveo del torrente Tresinaro            
per evitare pericolo di esondazioni nei comuni di Casalgrande,                  
Scandiano e Rubiera";                                                           
(omissis)                                                                       
vista la richiesta n. 1325/23.2.2 in data 12/2/2001 della Regione               
Emilia-Romagna - Servizio provinciale per la Difesa del suolo,                  
Risorse idriche e forestali di Reggio Emilia ns. prot. n. 2622/10.2.1           
del 13/2/2001 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione               
d'urgenza delle aree indicate nell'elenco delle superficie da                   
occupare allegato al presente atto di cui fa parte integrante;                  
ritenuto di dover autorizzare l'occupazione delle aree;                         
(omissis)                                                                       
con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,                               
delibera:                                                                       
1) e' autorizzata l'occupazione d'urgenza delle aree descritte                  
nell'allegato al presente atto a favore della Regione Emilia-Romagna            
- Servizio provinciale per la Difesa del suolo, Risorse idriche e               
forestali di Reggio Emilia per la realizzazione delle opere e lavori            
citati in premessa;                                                             
2) l'occupazione dovra' avvenire entro tre mesi dalla data di                   
esecutivita' del presente atto e non potra' protrarsi oltre il 17               
aprile 2004;                                                                    
3) l'indennita' di occupazione da corrispondere ai proprietari delle            
aree suddette, sara' determinata con separato provvedimento a norma             
delle vigenti disposizioni di legge;                                            
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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