COMUNICATO
Approvazione dell'accordo di programma promosso dal Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, ai sensi delle Leggi 4 dicembre 1993, n. 493 e 30 aprile 1999, n. 136 e concluso in data 28 settembre 2000, tra il Comune di Lugagnano Val d'Arda, la Provincia di Piacenza, la Regione Emilia-Romagna e la Cooperativa Piacenza 74. Decreto presidenziale n. 14 del 28/2/2001
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Premesso:
- che l'art. 18 del DL 13 maggio 1991, n. 152 convertito nella Legge
12 luglio 1991, n. 203, recante "Provvedimenti urgenti in tema di
lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento
delle attivita' amministrative", promuove e regola la realizzazione
di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere
in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello
Stato impegnate nella lotta alla criminalita' organizzata;
- che ai sensi del comma 2 dello stesso art. 18 gli interventi
rivolti all'attuazione del programma straordinario possono essere
realizzati da Comuni, IACP, imprese di costruzioni o cooperative, in
forma singola, consortile e associata;
- che il Ministero dei lavori pubblici, al fine di individuare le
proposte di intervento e i soggetti affidatari, con decreto del 17
gennaio 1992, ha indetto un confronto pubblico concorrenziale, in
conformita' alle procedure di cui all'art. 3, comma 7 bis del DL 7
febbraio 1985, n. 12, convertito dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118;
- che la procedura del confronto pubblico concorrenziale e' stata
completamente espletata e si e' conclusa con la predisposizione di un
elenco dei soggetti affidatari e delle proposte d'intervento
selezionati ad esito dei lavori della Commissione appositamente
istituita con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 marzo
1992;
- che l'art. 11 della Legge 30 aprile 1999, n. 136 intendendo dare
attuazione al programma straordinario di cui alla Legge 203/91
consente, tra l'altro, la rilocalizzazione, in ambito regionale, di
programmi al fine di utilizzare i finanziamenti accantonati ai sensi
del comma 72 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- che lo stesso articolo demanda al Segretario generale del CER il
compito di comunicare ai Presidenti delle Regioni l'elenco delle
proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i
procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i
contenuti urbanistici dei programmi, e dei corrispondenti soggetti
attuatori e proponenti;
- che con nota del 24/6/1999 il Segretario generale del CER ha
inviato l'elenco sopracitato includendovi, tra gli altri, il
programma di intervento proposto dalla Cooperativa Piacenza 74 e
localizzato nel Comune di Piacenza;
preso atto della corrispondenza intercorsa fra la Regione
Emilia-Romagna e il Comune di Piacenza in merito alla disponibilita'
di aree idonee alla localizzazione del suddetto programma
d'intervento;
precisato, ad integrazione e rettifica di quanto evidenziato nelle
premesse dell'accordo di programma sottoscritto in data 28/9/2000,
che la Regione Emilia-Romagna, a seguito della nota del Comune di
Piacenza prot. n. 80 del 10/4/2000, ha preso atto con nota del
27/6/2000, n. 16036 della indisponibilita' di aree idonee alla
realizzazione dell'intervento nel territorio comunale di Piacenza;
rilevato:
- che il Comune di Lugagnano Val d'Arda con deliberazione consiliare
n. 37 del 25/5/2000 ha assentito a localizzare nel proprio territorio
l'intervento e ha dichiarato la disponibilita' a sottoscrivere un
accordo di programma in variante allo strumento urbanistico vigente;
- che la Cooperativa Piacenza 74 con nota prot. n. 518 in data
11/3/2000 ha comunicato al Comune di Lugagnano Val d'Arda la propria
disponibilita' a localizzare in tale territorio comunale il programma
d'intervento;
- che in data 19 luglio 2000 il Comune di Lugagnano Val d'Arda, la
Provincia di Piacenza, la Regione Emilia-Romagna e la Cooperativa
Piacenza 74 hanno sottoscritto una proposta di accordo di programma;
- che l'accordo di programma in oggetto, comportando variante al PRG
del Comune di Lugagnano Val d'Arda, e' soggetto a quanto disposto
dall'art. 40 della L.R. 20/00;
- che tale proposta di accordo e gli atti ad essa allegati sono stati
depositati presso le Amministrazioni interessate, come previsto dal
comma 3 del citato art. 40 della L.R. 20/00 e che nei sessanta giorni
dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell'avviso dell'avvenuta conclusione della proposta di accordo, non
sono state presentate osservazioni;
- che in data 28 settembre 2000 e' stato pertanto sottoscritto
l'accordo di programma in argomento tra il Comune di Lugagnano Val
d'Arda, la Provincia di Piacenza, la Cooperativa Piacenza 74 e la
Regione Emilia-Romagna, comportante la realizzazione di n. 5 alloggi
di edilizia sovvenzionata e di n. 14 alloggi di edilizia
convenzionata;
- che con deliberazione n. 90 del 26/10/2000 il Consiglio comunale di
Lugagnano Val d'Arda ha provveduto alla ratifica della sottoscrizione
dell'accordo di programma per l'attuazione dei programmi d'intervento
di cui all'art. 18 del DL 13/5/1991, n. 152 convertito nella Legge
12/7/1991, n. 203, stipulato ai sensi dell'art. 8, comma 1 del DL
5/10/1993, n.398 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4
dicembre 1993, n. 493 e ai sensi della Legge 30/4/1999, n. 136, tra
Regione Emilia-Romagna, Amministrazione provinciale di Piacenza,
Comune di Lugagnano Val d'Arda e Cooperativa Piacenza 74;
- che con deliberazione n. 2102 del 28/11/2000 la Giunta regionale ha
preso atto dell'avvenuta conclusione dell'accordo di programma in
argomento;
precisato inoltre:
- che la Provincia di Piacenza in qualita' di soggetto preposto al
controllo e all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, e'
intervenuta all'accordo di programma esclusivamente per
l'approvazione della variante urbanistica prodotta dall'accordo
medesimo;
- che la suddetta variante urbanistica e' stata oggetto di esame
della Giunta provinciale la quale, con atto n. 396 del 24/11/1999 ha
espresso le osservazioni di cui al comma 5 dell'art. 15 della L.R.
47/78 cosi' come modificato dall'art. 12 della L.R. 6/95;
- che le osservazioni medesime hanno trovato idoneo riscontro al
punto "h" del considerato dell'accordo di programma sottoscritto;
- che, in ogni caso, con atto n. 71 del 21/2/2001 la Giunta
provinciale ha approvato la variante generale al PRG del Comune di
Lugagnano Val d'Arda, nell'ambito della quale trova riscontro l'area
PEEP oggetto dell'accordo di programma di cui trattasi;
visto il DLgs del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali" per quanto riguarda le
disposizioni in materia di accordi di programma per l'attuazione di
interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni,
Province, Regioni, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici;
visto l'art. 40 della L.R. 20/00 in merito alle procedure di
formazione ed approvazione degli accordi di programma che comportino
variante allo strumento di pianificazione urbanistica;
decreta:
e' approvato, con le precisazioni in narrativa evidenziate, l'accordo
di programma promosso dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi delle
Leggi 4/12/1993, n. 493 e 30/4/1999, n. 136 e concluso il 28/9/2000,
tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Piacenza, il Comune di
Lugagnano Val d'Arda e la Cooperativa Piacenza 74.Il presente decreto
sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Dario Squeri