REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2001, n. 197

Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e            
la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";              
- la L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative           
a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di                  
funzioni amministrative" alle Amministrazioni provinciali;                      
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente "Riforma del Sistema                 
regionale e locale" e in particolare l'art. 90 che ha apportato                 
modifiche alla suddetta L.R. 10/93;                                             
considerato che gli articoli 6, 8, 12 e 13 della L.R. 30/00 prevedono           
la stesura di una direttiva per l'individuazione degli allegati                 
tecnici a corredo delle domande di autorizzazione per l'installazione           
di impianti fissi di emittenza radio e televisiva, degli impianti               
fissi e mobili di telefonia mobile nonche' per la definizione                   
dell'ampiezza dei corridoi per la localizzazione degli impianti di              
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;                            
ritenuto di dare seguito ai sopra indicati articoli adottando una               
direttiva al fine di uniformare le procedure amministrative e di                
pianificazione urbanistica fra gli Enti locali delegati all'esercizio           
delle relative funzioni;                                                        
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Promozione Indirizzo e Controllo ambientale dr. Sergio Garagnani, in            
merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.           
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive                 
modificazioni e del punto 3.2. della deliberazione 2541/95;                     
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente            
dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della presente           
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e            
del punto 3.1 della delibera 2541/95;                                           
sentita in data 1 febbraio 2001 la Commissione consiliare Territorio,           
Ambiente, Trasporti;                                                            
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di adottare la "Direttiva inerente l'applicazione della L.R. 31              
ottobre 2000, n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la              
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico",                 
allegata quale parte integrante del presente atto;                              
2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel            
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO                                                                        
Direttiva per l'applicazione della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30                  
recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente                    
dall'inquinamento elettromagnetico"                                             
Premessa                                                                        
La presente direttiva e' emanata in applicazione degli artt. 4, 6, 8,           
13 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 concernente "Norme per la tutela           
della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento                  
elettromagnetico", di seguito denominata legge.                                 
CAPO I                                                                          
Finalita'                                                                       
Art. 1                                                                          
Finalita'                                                                       
La legge detta norme:                                                           
a) per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela                 
sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente                     
dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della            
pianificazione urbanistica;                                                     
b) per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive,           
degli impianti di telefonia mobile, ivi compresi gli impianti del               
sistema dect, e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei           
valori di cautela fissati nella normativa statale e per il                      
perseguimento degli obiettivi di qualita'.                                      
Gli Enti locali nell'esercizio delle loro competenze e della                    
pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di               
qualita' per la minimizzazione del rischio della popolazione ai campi           
elettromagnetici.                                                               
Art. 2                                                                          
Campo d'applicazione                                                            
La legge non si applica agli apparati previsti al comma 1 dell'art. 2           
mentre per gli impianti dei radioamatori, regolati con il DPR 5                 
agosto 1966, n. 1214, fa rinvio ad un'apposita disciplina da                    
adottarsi con regolamento nei termini previsti al comma 2.                      
CAPO II                                                                         
Impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva                               
Art. 3                                                                          
Piano provinciale di localizzazione                                             
dell'emittenza radio e televisiva                                               
Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e                   
televisiva, approvato con le procedure previste all'art. 27 della               
L.R. 20/00, deve essere realizzato in coerenza con il Piano nazionale           
di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva,                  
approvato dall'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni il 30              
ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e con la               
deliberazione consiliare n. 936 dell'8 luglio 1998 in cui la Regione            
ha indicato al Ministero competente i siti per la localizzazione                
delle postazioni televisive.                                                    
Per garantire comunque l'informazione, il Piano di localizzazione, in           
considerazione del fatto che il Piano nazionale per la                          
radiodiffusione televisiva non ha ancora trovato concreta attuazione,           
e che l'Autorita' non ha emanato il piano per la radiodiffusione                
sonora, puo' prevedere, motivatamente e temporaneamente, la                     
permanenza degli impianti nelle aree previste al comma 1 dell'art. 4,           
fermo restando il rispetto dei valori fissati dal DM n. 381 del 1998            
ed evitando, per quanto possibile, la presenza di impianti nelle aree           
destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.               
Qualora il Piano provinciale preveda la collocazione di un impianto a           
meno di 500 metri dal confine con il territorio di una o piu'                   
Province, l'approvazione del medesimo deve essere corredata del                 
parere favorevole delle Provincie interessate.                                  
Art. 4                                                                          
Divieto di localizzazione degli impianti                                        
per l'emittenza radio e televisiva                                              
Si definisce fascia di rispetto, ai sensi del comma 1 dell'art. 4               
della legge, la distanza non inferiore a 300 metri dal perimetro del            
centro abitato definito ai sensi del comma 6 dell'art. A-5 della L.R.           
20/00 (1), come individuato dagli strumenti della pianificazione                
urbanistica generale comunale, ovvero dal perimetro del territorio              
urbanizzato del PRG vigente, definito ai sensi dell'art. 13 della               
L.R. 47/78. In tale fascia non sono consentite localizzazioni di                
impianti ad eccezione dei ponti radio nonche' di quelle previste dal            
piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Sono altresi'                  
vietate le installazioni su edifici scolastici, sanitari e a                    
prevalente destinazione residenziale nonche' su edifici vincolati ai            
sensi della normativa vigente, classificati di interesse                        
storico-architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e            
testimoniale.                                                                   
Art. 5                                                                          
Pianificazione comunale                                                         
Sono stabilite le procedure per adeguare la pianificaziorie                     
urbanistica comunale ai Piani provinciali previsti all'art. 3 e la              
facolta' per i Comuni di acquisire o, se del caso, occupare d'urgenza           
le aree interessate, assegnandole in diritto di superficie ai                   
gestori, ai sensi dell'art. 4 della Legge 223/90 (2).                           
Art. 6                                                                          
Funzione dei Comuni                                                             
Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono autorizzati dal            
Comune con le modalita' e le procedure di seguito elencate.                     
6.1) Autorizzazione                                                             
La domanda di autorizzazione e' presentata allo Sportello Unico, ove            
istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 21                
della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e'              
disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. La domanda e' corredata           
della seguente documentazione:                                                  
a) scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di: - frequenze,              
larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati; - massima               
potenza immessa in antenna;                                                     
b) caratteristiche di irradiazione dell'antenna con l'indicazione di:           
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del                
sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni           
grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il                
campo relativo E/E0); - inclinazione sull'orizzonte dell'asse di                
massima irradiazione (tilt elettrico o meccanico) con direzione                 
riferita al nord geografico; - guadagno dell'antenna (valore numerico           
assoluto e in decibel); - altezza dell'asse di massima irradiazione             
dal suolo e dalla base della struttura a cui e' ancorata l'antenna;             
c) progetto dell'impianto in scala 1:200;                                       
d) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona                         
d'installazione;                                                                
e) cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con                       
l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti in un raggio             
di 1 Km dal sito in questione;                                                  
f) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli               
edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e                
delle aree di pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto,                   
individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne             
trasmittenti (rispetto al nord geografico);                                     
g) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di            
altri impianti di teleradiocomunicazione;                                       
h) valutazione del campo elettrico generato dall'impianto in                    
condizione di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi           
derivanti dalla presenza di altre installazioni.                                
Per l'installazione di ponti radio la domanda deve essere corredata             
della documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del               
punto 6.1).                                                                     
6.2) Parere tecnico                                                             
Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le                  
valutazioni di campo elettromagnetico e li invia all'Azienda Unita'             
sanitaria locale che esprime le proprie valutazioni, acquisite le               
quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle            
valutazioni ambientali e sanitarie.                                             
Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri             
per il rilascio delle concessioni edilizie.                                     
6.3) Spese di istruttoria                                                       
Ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell'art. 6 della legge le               
spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione              
sono a carico del richiedente.                                                  
Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni                   
impianto, secondo la complessita' dell'istruttoria, tra un minimo di            
Lire 1.500.000 (pari a 774,69 Euro), ed un massimo di Lire 3.000.000            
(pari a 1.549,37 Euro) da richiedersi qualora l'istruttoria richieda            
l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve              
essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio                  
dell'autorizzazione. Tale contributo e' comprensivo di tutti gli                
oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune           
provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attivita'             
istruttoria le somme di loro spettanza.                                         
Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio            
della concessione edilizia, qualora prevista.                                   
6.4) Rilascio dell'autorizzazione                                               
Lo Sportello Unico, ove attivato, ovvero il Comune provvede al                  
rilascio dell'autorizzazione.                                                   
Le autorizzazioni, nelle more di approvazione del piano provinciale             
di localizzazione e del suo recepimento nella pianificazione                    
urbanistica comunale, sono rilasciate su parere favorevole del                  
Comitato Tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva,                
previsto all'art. 20 della legge.                                               
Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del                
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere           
rispettato il termine massimo previsto dal DPR 447/98 (90 giorni).              
Qualora l'autorizzazione riguardi i programmi annuali, tale termine             
decorre dalla data ultima prevista per la presentazione dei medesimi.           
Art. 7                                                                          
Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva                   
Il comma 1 dell'art. 7, stabilisce, per gli impianti esistenti,                 
l'obbligatorieta' dell'autorizzazione e dell'adeguamento alle norme             
della legge.                                                                    
A tal fine i gestori degli impianti per regolarizzare la propria                
posizione, devono presentare:                                                   
1) la domanda di autorizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore           
della legge, per gli impianti esistenti e non autorizzati che                   
rispettano i limiti fissati dal DM 381/98 e le norme della legge. La            
domanda deve essere corredata della documentazione di cui al punto              
6.1), lettere a), b), d) ed e) nonche' dalle misure del campo                   
elettrico generato dall'impianto effettuate nelle condizioni di                 
massimo esercizio attestanti il rispetto dei limiti, tenuto conto di            
eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.           
Il Comune sulla base della documentazione presentata e con le                   
procedure di cui al comma 2 dell'art. 6 rilascia l'autorizzazione               
ovvero invita i gestori a presentare, nel rispetto dei termini di               
legge, il previsto Piano di risanamento relativo alla                           
delocalizzazione;                                                               
2) il Piano di risanamento, per gli impianti non conformi, corredato            
delle modalita' e dei tempi di riconduzione a conformita'. Tale piano           
ricomprende la richiesta di autorizzazione. Il risanamento puo'                 
comportare la delocalizzazione e/o l'adeguamento ai limiti: a) per la           
delocalizzazione i gestori, entro sei mesi dall'adeguamento degli               
strumenti urbanistici comunali ai Piani provinciali, presentano, per            
gli impianti che devono essere delocalizzati, specifici piani di                
risanamento da realizzarsi entro sei mesi dalla loro approvazione; b)           
per l'adeguamento ai limiti previsti dal DM 381/98 i gestori, entro             
sei mesi dall'entrata in vigore della legge, presentano specifici               
Piani di risanamento da realizzarsi nei tempi previsti nel                      
provvedimento di approvazione. Entro trenta giorni dall'avvenuta                
realizzazione di tali interventi deve essere data comunicazione al              
Comune. L'adeguamento ai limiti deve essere comunque completato entro           
e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel           
caso che il risanamento comporti sia la delocalizzazione che                    
l'adeguamento ai limiti, si applicano le procedure di cui alla lett.            
a), fermo restando il rispetto del termine di 2 anni decorrenti                 
dall'entrata in vigore della legge per l'adeguamento ai limiti.                 
CAPO III                                                                        
Impianti per telefonia mobile                                                   
Art. 8                                                                          
Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile                         
Il comma 1 dell'art. 8 stabilisce l'obbligo dell'autorizzazione.                
Di norma, entro il 30 settembre di ogni anno i gestori presentano ai            
Comuni il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.            
Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'art. 8 i programmi annuali             
sono soggetti a pubblicizzazione con le modalita' previste dai                  
rispettivi ordinamenti comunali.                                                
Per l'anno 2001 il Programma deve essere presentato entro il                    
30/4/2001. Sino a tale data sono autorizzabili le singole                       
installazioni.                                                                  
Il Programma annuale oltre a indicare la localizzazione puntuale                
degli impianti puo' individuare altresi' le aree circoscritte, di               
ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di              
collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il                   
servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione                       
ministeriale, prevede di installare gli impianti.                               
L'autorizzazione pertanto riguardera' solo gli impianti localizzati             
in siti puntuali, mentre, per le aree circoscritte in cui si prevede            
di localizzare altri impianti, il Comune ne valuta la compatibilita'            
urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando il rilascio                      
dell'autorizzazione alle procedure previste al comma 6 dell'art. 8.             
Per tali aree non e' richiesta la procedura di pubblicizzazione.                
Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione              
con le procedure previste al successivo punto 8.5). Qualora la                  
modifica di un impianto gia' autorizzato non determini un incremento            
di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a             
permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi               
provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla                  
normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di           
autorizzazione, previa comunicazione al Comune, all'ARPA e                      
all'Azienda Unita' sanitaria locale.                                            
Per favorire la corretta applicazione da parte dei gestori delle                
norme contenute nel presente Capo III, i Comuni mettono a                       
disposizione dei gestori medesimi le informazioni contenute nei                 
rispettivi strumenti di pianificazione.                                         
8.1) Autorizzazione del programma                                               
Il programma annuale, comprensivo della domanda di autorizzazione, va           
presentato allo Sportello Unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai            
sensi dell'art. 8 e dell'art. 21 della legge il procedimento per il             
rilascio dell'autorizzazione del programma e' disciplinato dal DPR 20           
ottobre 1998, n. 447. Il programma va corredato della seguente                  
documentazione:                                                                 
- cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio                     
interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle            
aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti           
nonche' di quelli gia' installati;                                              
- elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed           
il numero civico.                                                               
Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la                 
seguente documentazione relativamente a:                                        
CARATTERISTICHE DEL SITO                                                        
- progetto dell'impianto in scala 1:200;                                        
- inserimento fotografico;                                                      
- altitudine e coordinate geografiche del punto o zona                          
d'installazione;                                                                
- carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;                                  
- cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli                
edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e                
delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso,            
individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne             
trasmittenti (rispetto al nord geografico);                                     
CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE E VALUTAZIONE STRUMENTALE                       
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;                     
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle,                
tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal              
centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore              
isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);                             
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di               
trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;                       
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del                
sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza              
irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;                      
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con            
l'indicazione delle modalita' di accesso da parte del personale di              
servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati                   
tecnologici;                                                                    
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in                         
corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi                  
primari di induzione;                                                           
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle                  
condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi           
derivanti dalla presenza di altre installazioni.                                
Inoltre, per antenne installate su edifici:                                     
- planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti             
verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.                   
Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti                
microcellulari dovra' essere prodotta oltre a quanto previsto al                
punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:              
- lunghezza sbraccio;                                                           
- inserimento fotografico;                                                      
- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con                     
indicazione della presenza di eventuali portici;                                
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal                       
trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista              
permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con                   
relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc ... la pianta                 
dovra' essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze             
dei luoghi specificati;                                                         
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone               
ritenute a permanenza prolungata in prossimita' dell'antenna (interno           
edicola, negozi ed abitazioni etc ... ).                                        
In particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere            
presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i            
interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene             
collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni           
orizzontali e verticali).                                                       
Tale documentazione costituisce adempimento per il catasto di cui               
all'art. 12 della legge.                                                        
8.2) Spese di istruttoria                                                       
Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 8 della legge le               
spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione              
del programma annuale sono a carico del richiedente.                            
Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni singola           
installazione e secondo la complessita' dell'istruttoria, tra un                
minimo di Lire 1.000.000 (pari a 516,46 Euro), ed un massimo di Lire            
3.000.000 (pari a 1.549,37 Euro) da richiedersi qualora l'istruttoria           
richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il                    
pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del            
rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo e' comprensivo di tutti           
gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il              
Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono                
attivita' istruttoria le somme di loro spettanza.                               
Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio            
delle concessioni edilizie, qualora previste.                                   
8.3) Parere tecnico                                                             
Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le                  
valutazioni di campo elettromagnetico e le invia all'Azienda Unita'             
sanitaria locale che esprime le proprie valutazioni, acquisite le               
quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle            
valutazioni ambientali e sanitarie.                                             
Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri             
per il rilascio delle concessioni edilizie.                                     
8.4) Rilascio dell'autorizzazione                                               
Lo Sportello Unico, ove attivato, ovvero il Comune provvede a                   
rilasciare l'autorizzazione del programma.                                      
Nell'autorizzare la localizzazione delle infrastrutture di telefonia            
mobile il Comune, anche in relazione al catasto previsto all'art. 12,           
valuta la loro compatibilita' ambientale con riferimento ai vincoli             
posti dalla legge, agli strumenti urbanistici e alle misure previste            
per la minimizzazione degli impatti negativi. In attesa di una                  
definizione del quadro normativo statale e dei relativi atti di                 
indirizzo, si ritiene che tale valutazione, assolvendo agli obblighi            
di tutela sanitaria ed ambientale tenga luogo anche di quanto                   
previsto al comma 2 dell'art. 2 bis della Legge 1 luglio 1997, n. 189           
relativamente alle opportune procedure di valutazione di impatto                
ambientale.                                                                     
8.5) Autorizzazione di singole installazioni                                    
Qualora non sia stato possibile prevedere l'installazione nell'ambito           
del programma annuale il gestore puo' motivatamente richiederne                 
l'autorizzazione per il rilascio della quale si applicano le                    
procedure previste per il programma.                                            
Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del                
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere           
rispettato il termine massimo previsto dal DPR 447/98 (90 giorni).              
Durante il periodo di esame e approvazione del programma annuale non            
e' possibile presentare domande relative a singole installazioni.               
Fanno eccezione le domande di autorizzazione relative ad impianti               
collocati nell'ambito di aree di ricerca per le quali il Comune ha              
gia' espresso il parere di compatibilita' urbanistico-edilizia ed               
ambientale.                                                                     
Art. 9                                                                          
Divieto di localizzazione                                                       
La legge vieta la localizzazione di impianti fissi di telefonia                 
mobile in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e             
scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve                 
naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1998 nonche' su edifici di               
valore storico-architettonico e monumentale.                                    
La localizzazione degli impianti in prossimita' di aree destinate ad            
attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche e' consentita               
qualora si persegua l'obiettivo di qualita' teso alla minimizzazione            
dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree           
ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente            
con la qualita' del servizio da erogare, il piu' vicino possibile al            
valore del fondo preesistente.                                                  
Art. 10                                                                         
Risanamenti                                                                     
La riduzione a conformita' degli impianti esistenti di telefonia                
mobile avviene attraverso l'adeguamento ai valori fissati agli                  
articoli 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 ovvero attraverso la                      
delocalizzazione in aree e su edifici diversi da quelli previsti                
all'art. 9.                                                                     
L'adeguamento ai limiti deve essere realizzato entro il termine                 
massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Dell'avvenuta           
realizzazione degli interventi di adeguamento deve essere data                  
comunicazione al Comune entro trenta giorni.Entro il termine per la             
presentazione del primo programma annuale delle installazioni i                 
gestori degli impianti esistenti localizzati nelle aree di cui al               
comma 1 dell'art. 9 della legge, presentano il programma degli                  
interventi di risanamento che prevede la delocalizzazione dei                   
medesimi. Il programma degli interventi di risanamento contiene la              
richiesta di autorizzazione ed e' approvato dal Comune con le                   
procedure di cui al comma 4 dell'art. 8. L'approvazione fissa il                
termine entro il quale deve essere effettuata la delocalizzazione.              
Nel caso che il risanamento comporti sia la delocalizzazione che                
l'adeguamento ai limiti, si applicano le procedure sopra previste per           
la delocalizzazione, fermo restando il rispetto del termine di 6 mesi           
decorrenti dall'entrata in vigore della legge per l'adeguamento ai              
limiti.                                                                         
Art. 11                                                                         
Catasto                                                                         
Viene istituito il catasto degli impianti fissi di telefonia mobile.            
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge i gestori            
forniscono ai Comuni la mappa completa degli impianti fissi gia'                
installati.                                                                     
Gli impianti installati senza alcuna autorizzazione devono essere               
corredati delle caratteristiche tecniche necessarie per le                      
valutazioni dei campi elettromagnetici come individuate al punto 8.1.           
Il gestore, contestualmente, indica gli impianti da delocalizzare per           
i quali e' stato presentato il programma degli interventi di                    
risanamento.                                                                    
Art. 12                                                                         
Impianti mobili di telefonia mobile                                             
Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono           
soggetti alla comunicazione al Comune, da parte del gestore,                    
quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione           
deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPA e dell'Azienda            
Unita' sanitaria locale, espresso con le procedure previste al 6.2).            
La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve             
essere corredata della seguente documentazione:                                 
- descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che                    
richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di             
installazione dell'impianto mobile;                                             
- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala               
1:2000;                                                                         
- parere favorevole dell'ARPA e dell'Azienda Unita' sanitaria locale,           
espresso con le procedure previste al 6.2).                                     
La documentazione da presentare all'ARPA ed all'Azienda Unita'                  
sanitaria locale per il rilascio del parere da allegare alla                    
comunicazione e' la seguente:                                                   
CARATTERISTICHE DEL SITO                                                        
- progetto dell'impianto in scala 1:200;                                        
- altitudine e coordinate geografiche del punto o zona                          
d'installazione;                                                                
- carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;                                  
- cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli                
edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e                
delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso,            
individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne             
trasmittenti (rispetto al nord geografico).                                     
CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE E VALUTAZIONI STRUMENTALI                       
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;                     
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle,                
tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal              
centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore              
isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);                             
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di               
canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;              
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del                
sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza              
irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;                      
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con            
l'indicazione delle modalita' di accesso da parte del personale di              
servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati                   
tecnologici;                                                                    
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di             
altri impianti di teleradiocomunicazione;                                       
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle                  
condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi           
derivanti dalla presenza di altre installazioni.                                
Il Comune nei successivi trenta giorni puo' chiedere al gestore una             
diversa localizzazione comunicando l'inidoneita' della localizzazione           
proposta.                                                                       
Gli impianti possono essere previsti:                                           
- a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare            
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della                     
manifestazione medesima;                                                        
- per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del              
traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche, questi, con tale           
procedura, potranno stazionare, nell'area prevista, una sola volta              
per un tempo massimo di quattro mesi;                                           
- per garantire il servizio in attesa del rilascio                              
dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un                
tempo massimo di quattro mesi.                                                  
Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura             
come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni           
previste all'art. 17 della legge.                                               
12.1) Spese d'istruttoria                                                       
Ai sensi di quanto previsto al 2 comma dell'art. 12 della legge le              
spese occorrenti per l'istruttoria delle comunicazione sono a carico            
del richiedente.                                                                
Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni singola           
installazione, secondo la complessita' dell'istruttoria, tra un                 
minimo di Lire 700.000 (pari a 361,52 Euro), ed un massimo di Lire              
2.500.000 (pari a 1.291,14 Euro) da richiedersi qualora l'istruttoria           
richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. il                    
pagamento deve essere effettuato a favore del Comune al momento del             
rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo e' comprensivo di tutti           
gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il              
Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono                
attivita' istruttoria le somme di loro spettanza.                               
CAPO IV                                                                         
Impianti per la trasmissione                                                    
e la distribuzione dell'energia elettrica                                       
Art. 13                                                                         
Impianti per la trasmissione                                                    
e distribuzione dell'energia elettrica                                          
13.1) Definizioni                                                               
Ai fini dell'applicazione della legge si considera:                             
Esercente o Ente gestore della rete: il soggetto a cui compete la               
gestione delle linee e degli impianti elettrici, preposto al                    
funzionamento/esercizio del servizio elettrico che, di norma, per               
quelli di distribuzione coincide sia con il proprietario che con il             
titolare delle relativa autorizzazione e per quelli di trasmissione             
(Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi del DLgs                 
16/3/1999, n. 79) e' altro soggetto rispetto al proprietario                    
dell'impianto.                                                                  
Linee ed impianti elettrici o elettrodotti: l'insieme delle opere               
(costituito da linee, cabine, stazioni e sottostazioni di                       
trasformazione, ecc.) che danno luogo al sistema elettrico mediante             
il quale l'energia prodotta viene resa disponibile agli utilizzatori.           
Classificazione degli impianti elettrici: gli impianti elettrici di             
pubblico servizio classificati secondo il DM Lavori pubblici                    
21/3/1988, n. 449 sono:                                                         
Classe  Identificazione corrente    Tensione  Tipo di utilizzo   DM             
449      (1)  prevalente          Descrizione  Sigla  kV                     
Prima  Bassa tensione  BT    Distribuzione                                      
      0,4  energia                                                              
        elettrica alla                                                          
        clientela diffusa                                                       
Seconda  Media tensione  MT  15  Distribuzione                                  
        secondaria                                                              
Terza  Alta tensione  AT  132  Trasmissione e                                   
        distribuzione                                                           
  Altissima      primaria                                                       
  tensione  ATT  220  Trasmissione                                              
      380  Trasmissione                                                         
(1) Impianti piu' diffusi sul territorio della regione                          
Emilia-Romagna.                                                                 
Corrente massima di esercizio normale: e' la corrente che puo' essere           
sopportata da un conduttore per il 100% del tempo con limiti                    
accettabili del rischio di scarica e dell'invecchiamento. Si                    
distingue dalla portata nominale della linea che ha un puro valore              
convenzionale (Punto 2.5 della norma CEI 11-60, luglio 2000, I ed.              
fasc. 5708).                                                                    
Corridoio di fattibilita': porzione di territorio, di adeguata                  
dimensione, destinata ad ospitare la localizzazione degli impianti              
elettrici previsti nei programmi di sviluppo delle reti tale da                 
consentire la localizzazione di un tracciato tecnicamente                       
realizzabile, tenuto anche conto della necessaria ricerca del                   
consenso dei proprietari dei suoli e delle opere interferite.                   
I corridoi di fattibilita' trovano la loro rappresentazione grafica             
negli strumenti di pianificazione urbanistica provinciale e comunale.           
Fascia di rispetto: striscia o area di terreno le cui dimensioni,               
determinate in via cautelativa, sono correlate alla tipologia e                 
tensione d'esercizio dell'impianto elettrico al fine di garantire il            
perseguimento dell'obiettivo di qualita' di 0,2 microTesla. Le fasce            
di rispetto trovano la loro rappresentazione grafica negli strumenti            
della pianificazione urbanistica comunale.                                      
Obiettivo di qualita': l'obiettivo individuato nella misura di 0,2              
microTesla di induzione magnetica da perseguire attraverso gli                  
strumenti urbanistici tenendo conto delle particolari situazioni                
territoriali al fine di contemperare le esigenze di minimizzazione              
del rischio con quelle di sviluppo territoriale, ferma restando la              
tutela della salute garantita attraverso il rispetto di opportuni               
valori di cautela e limiti di esposizione.                                      
Tuttavia mentre il limite di esposizione per gli elettrodotti e'                
stato formalmente fissato con DPCM 23 aprile 1992 nella misura di 100           
microTesla, per quanto concerne il valore di cautela il Ministero ha            
solo fornito un'indicazione nella misura di 0,5 microTesla. Detto               
valore, individuato sulla base delle piu' aggiornate conoscenze                 
scientifiche in materia di protezione da possibili effetti a lungo              
termine, trova un suo riconoscimento nella disciplina regionale al              
comma 1 dell'art. 15. Infatti tale valore viene previsto nell'ambito            
del censimento e del catasto delle linee ed impianti elettrici, per             
l'individuazione dei ricettori per i quali dovra' essere effettuato             
il risanamento in seguito all'adozione di una specifica normativa da            
parte dello Stato.                                                              
Per alcune situazioni territoriali che prevedano la presenza di aree            
di sviluppo urbanistico, in particolare aree di espansione con piani            
attuativi gia' approvati o aree di completamento gia' dotate delle              
opere di urbanizzazione, che risultino in prossimita' di impianti               
esistenti o ove si manifesti la necessita' di potenziare la rete                
elettrica in aree fortemente urbanizzate, la determinazione di un               
obiettivo di qualita' rappresentato da un valore meno restrittivo di            
0,2 microTesla trovera' quindi il suo limite superiore nel rispetto             
del valore di cautela; pertanto in tali casi, si ritiene opportuno              
che gli 0,5 microTesla rappresentino l'obiettivo di qualita' minimo             
da perseguire.                                                                  
Tale valore, sino a diversa determinazione statale, va valutato sulla           
base del valore della corrente media annua di esercizio riferita                
all'anno precedente incrementata del 5%, ovvero del 50% della                   
corrente massima di esercizio normale, qualora piu' cautelativo,                
tenuto anche conto dei programmi di sviluppo degli esercenti.                   
13.2) Procedure per l'individuazione dei corridoi di fattibilita'               
La Pianificazione territoriale provinciale (PTCP o piano stralcio),             
ai sensi del comma 1, dell'art. 13 della legge, individua i corridoi            
di fattibilita' ambientale che comprendono i tracciati e le aree piu'           
idonee ove localizzare e quindi realizzare gli impianti di                      
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Le procedure di            
formazione del PTCP o suo piano stralcio sono definite dall'art. 27             
della Legge 20/00 e pertanto le forme di cooperazione e concertazione           
tra Province e Comuni sono garantite nell'ambito della conferenza di            
pianificazione. La procedura di formazione e approvazione del PTCP o            
del suo piano stralcio puo' conseguentemente usufruire delle                    
semplificazioni procedurali e la riduzione dei termini temporali                
conseguenti alla stipula di eventuali accordi di pianificazione. In             
sede di prima applicazione gli esercenti presentano alla Provincia ed           
ai Comuni interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore             
della presente direttiva, i rispettivi programmi di sviluppo anche              
tramite la presentazione di elaborati semplificati che evidenzino le            
tipologie d'impianto ed i tracciati tecnicamente realizzabili e                 
concorrono al contempo alla costituzione del catasto delle linee e              
degli impianti, di cui all'art. 15, quali elementi costitutivi del              
quadro conoscitivo. I successivi aggiornamenti di tali programmi                
devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.                      
Le procedure per tali aggiornamenti rientrano nella casistica di                
opere interventi e programmi di iniziativa pubblica o privata avente            
rilevante interesse, di cui agli accordi di programma in variante               
alla pianificazione previsti all'art. 40 della L.R. 20/00.                      
Il PTCP o piano stralcio definisce i corridoi di fattibilita' delle             
infrastrutture elettriche relative ad impianti di AT ed MT il cui               
tracciato interessa il territorio di piu' comuni ovvero di                      
infrastrutture di interesse sovracomunale (es. cabine primarie).                
Per le medesime infrastrutture di valenza locale il cui tracciato               
riguarda un unico territorio comunale, il Comune interessato                    
individua nel proprio PSC, al momento della sua formazione, i                   
corridoi di fattibilita'; eventuali aggiornamenti di tali programmi             
possono essere recepiti nel PSC tramite accordo di programma.                   
Le Province ed i Comuni nella individuazione delle aree per gli                 
impianti e le reti per la trasmissione e distribuzione dell'energia             
elettrica, devono realizzare il miglior rapporto tra economicita' del           
sistema elettrico e suo inserimento nel territorio nel rispetto dei             
principi fissati dalla presente legge e dalla lettera d), punto 7,              
art. A-23 della L.R. 20/00.                                                     
L'ampiezza dei corridoi di fattibilita' tiene conto delle                       
caratteristiche costruttive dell'impianto, della sua tensione e della           
sua capacita' di trasportare corrente e non puo' essere inferiore               
alle dimensione delle fasce laterali di cui alle Tabelle 1 e 2.                 
Nell'ambito dei corridoi di fattibilita' non sono consentite nuove              
destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone superiore a           
quattro ore giornaliere. Fino alla definizione delle fasce di                   
rispetto nuove destinazioni urbanistiche in contrasto con tali                  
disposizioni possono essere previste solamente nel rispetto                     
dell'obiettivo di qualita' di 0,2 microTesla.                                   
Le tipologie costruttive degli impianti sono stabilite in coerenza              
con le caratteristiche del territorio, pregio ambientale, densita'              
abitativa, vocazione urbanistica.                                               
Per favorire la migliore individuazione dei corridoi, gli Enti locali           
mettono a disposizione degli esercenti le informazioni contenute nei            
rispettivi strumenti di pianificazione.                                         
Tali corridoi costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del               
territorio ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/00.                            
A seguito della individuazione del tracciato definitivo, in sede di             
autorizzazione di cui alla L.R. 10/93, i corridoi di fattibilita'               
sono sostituiti dalle fasce di rispetto e gli strumenti urbanistici             
vengono adeguati in tal senso.                                                  
13.3) Procedure per l'individuazione della fascia di rispetto                   
La fascia di rispetto viene definita per tutti gli impianti,                    
costruiti od autorizzati, con tensione superiore o uguale a 15.000              
volt in relazione alle caratteristiche della linea in modo tale che             
di norma, esternamente alla fascia, negli edifici e aree previsti al            
comma 4 dell'art. 13 si realizzi l'obiettivo di qualita' di 0,2                 
microTesla di induzione magnetica.                                              
Per agevolare l'inserimento delle fasce di rispetto negli strumenti             
urbanistici, l'ampiezza delle stesse e' individuata per livello di              
tensione e tipologia costruttiva standard, adottando in via                     
cautelativa il criterio di massimizzazione dei parametri di calcolo.            
E' comunque consentita per le aree di sviluppo urbanistico di cui al            
punto 13.1) la definizione di ampiezze minori qualora si dimostri il            
perseguimento dell'obiettivo di qualita', cosi' come definito al                
punto 13.1), valutato sulla base del valore della corrente media                
annua di esercizio riferita all'anno precedente incrementata del 5%,            
ovvero del 50% della corrente massima di esercizio normale, qualora             
piu' cautelativo, tenuto anche conto dei programmi di sviluppo degli            
esercenti.                                                                      
Le fasce di rispetto costituiscono dotazione ecologica ed ambientale            
del territorio ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/00.                        
13.4) Dimensionamento della fascia di rispetto                                  
I campi elettromagnetici generati dagli impianti per la trasmissione            
e distribuzione dell'energia elettrica dipendono dall'intensita'                
della corrente elettrica, caratterizzata da un'elevata variabilita'             
sia nell'arco della giornata che nei periodi dell'anno, nonche' dal             
numero e dalla disposizione geometrica dei conduttori. Considerato              
che si possono identificare una serie di configurazioni standard                
delle varie tipologie di impianti, il dimensionamento delle "fasce di           
rispetto" diventa quindi strettamente correlato alla definizione                
della "corrente circolante".                                                    
Al fine di dimensionare dette fasce si ritiene opportuno suddividere            
gli impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia                   
elettrica in:                                                                   
a) LINEE CON TENSIONE SUPERIORE A 35 KV Per questi impianti si                  
assume, come corrente  di riferimento, in via cautelativa, il 50%               
della corrente massima in condizioni di normale esercizio. Detto                
valore e' stato ricavato da un attento esame dei dati statistici                
elaborati dai vari gestori della rete da cui emerge che i valori di             
corrente media annua esercita risultano inferiori al valore di                  
riferimento prescelto. Per quanto riguarda gli altri parametri si fa            
riferimento: - alle tipologie dei sostegni maggiormente diffusi per             
la distribuzione geometrica dei conduttori; - alle altezze minime               
previste dai DM Lavori pubblici 21/3/1988, n. 449 e 16/1/1991, n.               
1260 per le altezze dei conduttori dal suolo; - al conduttore a                 
maggior sezione di normale impiego nelle diverse tipologie                      
d'impianto. Con tali riferimenti i valori delle distanze di rispetto            
dagli elettrodotti sono quelli riportate nella Tabella 1. L'ampiezza            
della fascia va calcolata a partire dalla proiezione sul terreno                
dell'asse centrale della linea e risulta complessivamente pari alla             
somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa come               
definite in Tabella 1.                                                          
Tab. 1 - Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per il           
perseguimento dell'obiettivo di qualita' di 0,2mT al ricettore                  
kV  Terna singola  Doppia terna  Doppia terna         ottimizzata (1)           
 non ottimizzata (2)                                                            
  380  100  70  150                                                             
  220   70  40   80                                                             
  132   50  40   70                                                             
1) fasi diverse per le coppie di conduttori ad eguale altezza e                 
correnti concordi oppure fasi uguali e correnti discordi; 2) caso               
inverso al precedente;                                                          
b) LINEE CON TENSIONE PARI O INFERIORE A 35 KV Da un attento esame              
dei dati forniti dagli Esercenti che attualmente gestiscono la                  
totalita' delle reti MT presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna,            
si e' rilevato che, in condizioni normali di esercizio, l'entita'               
della corrente transitante in una tipica linea di media tensione e'             
notevolmente inferiore alla cosiddetta corrente massima di esercizio            
normale. Solo in condizioni di emergenza e solo nel tratto iniziale             
delle linee, possono circolare correnti di valore prossimo a quelle             
massime previste. Si puo' quindi concludere che: - in condizioni di             
normale esercizio, per garantire la rialimentabilita' degli impianti,           
esiste un limite di sfruttamento massimo dei conduttori che in genere           
non puo' eccedere 50% della portata massima; - tenuto conto che                 
essendo la rete MT esercita in modo "radiale" i valori massimi di               
corrente si presentano solo sui tratti di linea immediatamente                  
uscenti dalla cabina primaria; - visto l'andamento tipico della                 
richiesta di potenza nell'arco del giorno, in via cautelativa, la               
corrente di riferimento e' assunta pari al 50% della corrente massima           
di esercizio normale. Premesso quanto sopra e avendo a riferimento i            
parametri gia' richiamati al punto a), le ampiezze delle fasce di               
rispetto per le linee elettriche a 15 kV possono essere ricavate                
dalla Tabella 2.                                                                
Tab. 2 - Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per il           
perseguimento dell'obiettivo di qualita' di 0,2mT al ricettore                  
Linee a 15 kV  Terna  Doppia terna  Doppia terna       o cavo singolo           
 o cavo  o cavo non      ottimizzato  ottimizzato                            
Linea aerea in  20  12  28                                                      
conduttori nudi                                                                 
Cavo aereo   3  -   4                                                           
Cavo interrato   3  -   4                                                       
c) LINEE DI TIPOLOGIA NON STANDARD Per le linee con tensione pari o             
superiore a 15 kV la cui tipologia non rientra nelle Tabelle 1 e 2              
succitate la dimensione della "fascia laterale di rispetto" e'                  
stabilita dal Comune interessato sulla base delle valutazioni                   
tecniche di ARPA e dell'Azienda Unita' sanitaria locale.                        
d) CABINE PRIMARIE (CP) 132/15 KV E CABINE SECONDARIE MT/BT (15/0,4             
KV) Allo stato attuale delle conoscenze, tenuto conto delle                     
particolari caratteristiche nonche' della varia conformazione                   
impiantistica interna delle cabine elettriche, non e' disponibile,              
come per le linee, un modello su cui dimensionare fasce di rispetto             
standard. Pertanto, in attesa di definire appropriate fasce di                  
rispetto, i gestori, ovvero i soggetti richiedenti l'autorizzazione             
ex L.R. 10/93, devono attestare il perseguimento dell'obiettivo di              
qualita' di 0,2 microTesla valutato ai ricettori ai sensi del comma             
4, art. 13.                                                                     
e) LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI AD ALTA E/O MEDIA TENSIONE COESISTENTI           
Nelle situazioni caratterizzate dalla compresenza di "fasce di                  
rispetto" corrispondenti a piu' linee e/o impianti elettrici,                   
l'ampiezza della "fascia di rispetto" risultante e' stabilita dal               
Comune interessato sulla base delle valutazioni tecniche dell'ARPA e            
dell'Azienda Unita' sanitaria locale.                                           
13.5) Forme di consultazione dei gestori                                        
Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e               
urbanistica la consultazione avviene di norma con le procedure di cui           
ai commi 3 e 4 dell'art. 14 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20. A tal              
fine le Province e i Comuni acquisiscono, nei rispettivi strumenti di           
pianificazione, le valutazioni e le proposte dei gestori in merito:             
a) ai programmi pluriennali di sviluppo delle reti;                             
b) alla quantificazione di nuovi bisogni infrastrutturali (rete AT e            
dorsali MT) indotti dalle scelte di pianificazione territoriale ed              
urbanistica e relativi strumenti attuativi.                                     
13.6) Coordinamento con la L.R. 10/93                                           
La realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di           
energia elettrica nel rispetto delle fasce di rispetto previste dalla           
legge non determina l'obbligo per il gestore di segnalare i punti               
sensibili di cui all'art. 4 della delibera di Giunta regionale n.               
1965 del 2 novembre 1999.                                                       
Art. 14                                                                         
Risanamenti                                                                     
La legge stabilisce le modalita' di presentazione del piano di                  
risanamento per gli impianti con tensione sino a 150.000 volt, che              
non rispettano i valori fissati dalla normativa statale vigente,                
rientranti nell'ambito delle competenze regionali, demandando alla              
disciplina statale medesima i tempi di adeguamento ai limiti ivi                
previsti.                                                                       
Art. 15                                                                         
Censimento e catasto                                                            
I Comuni, per le linee e gli impianti in esercizio e per quelli gia'            
autorizzati, adeguano la pianificazione urbanistica individuando                
prioritariamente le fasce di rispetto previste al comma 4 dell'art.             
13.                                                                             
I Comuni individuano altresi' gli impianti che superano il valore di            
0,5 microTesla misurato al ricettore, sulla base delle indicazioni              
fornite dagli enti gestori delle reti.                                          
Per agevolare l'individuazione di tali ricettori si riportano in                
Tabella 3 le ampiezze dei corridoi (calcolate con lo stesso criterio            
delle fasce di rispetto) all'interno delle quali si possono                     
realizzare esposizioni superiori a 0,5 microTesla di induzione                  
magnetica.                                                                      
Tab. 3 - Impianti AT - Dimensione in metri della fascia laterale di             
rispetto per l'individuazione di potenziali ricettori con esposizione           
superiore a 0,5 mT                                                              
KV  Terna  Doppia terna  Doppia terna       singola  ottimizzata (1)            
non ottimizzata (2)                                                             
  380  65  45  95                                                               
  220  50  25  -                                                                
  132  30  25  45                                                               
1) fasi diverse per le coppie di conduttori ad eguale altezza e                 
correnti concordi oppure fasi uguali e correnti discordi                        
2) caso inverso al precedente.                                                  
Tab. 4 - Impianti MT - Dimensione in metri della fascia laterale di             
rispetto per l'individuazione di potenziali ricettori con esposizione           
superiore a 0,5mT                                                               
Linee a 15 kV  Terna  Doppia terna  Doppia terna       o cavo singolo           
 o cavo ottimizzato  o cavo non        ottimizzato                           
Linea aerea in  13  10  18                                                      
conduttori nudi                                                                 
Cavo aereo  2  -  2,5                                                           
Cavo interrato  2  -  2,5                                                       
E' istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli                 
impianti elettrici con tensione uguale e superiore a 15kV volt. A tal           
fine gli esercenti forniscono su supporto informatico, alle                     
Amministrazioni provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore              
della legge, la mappa completa dello sviluppo delle reti                        
georeferenziate sulla base della Carta Tecnica regionale (CTR)                  
1:5000. Le mappe saranno completate e correlate con le informazioni             
tecniche necessarie alle valutazione standard, in via cautelativa,              
dei campi elettromagnetici gia' previste per l'attribuzione delle               
fasce di rispetto. Tali informazioni, per le sole linee elettriche di           
tensione superiore a 35 kV, devono essere integrate annualmente con             
la consegna dei dati/grafici relativi all'andamento delle correnti              
medie di carico e delle corrispondenti curve di durata.                         
Per le cabine di trasformazione MT/bt debbono essere altresi' fornite           
le indicazioni relative all'ubicazione (via n. civico e/o localita').           
L'ARPA, entro un anno dal termine di presentazione della                        
documentazione, accerta, sulla base delle valutazioni effettuate dai            
gestori, l'entita' del superamento dei valori di 0,5 microTesla                 
misurati al ricettore, dando priorita' ai luoghi destinati                      
all'infanzia.                                                                   
CAPO V                                                                          
Vigilanza e sanzioni                                                            
Art. 16                                                                         
Vigilanza                                                                       
L'attivita' di vigilanza e controllo e' esercitata dai soggetti                 
titolari della funzione amministrativa del rilascio                             
dell'autorizzazione ovvero i Comuni per gli impianti di emittenza               
radio e televisiva e per gli impianti di telefonia mobile e le                  
Province per gli impianti di trasmissione e distribuzione                       
dell'energia elettrica. Per le funzioni sopra richiamate gli Enti si            
avvalgono dell'ARPA e dell'Azienda Unita' sanitaria locale con le               
modalita' previste all'art. 17 della L.R. 44/95.                                
Art. 17                                                                         
Sanzioni                                                                        
Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, l'irrogazione            
della sanzione amministrativa ed il relativo introito sono di                   
competenza dell'Ente che esercita le funzioni di vigilanza.                     
In data 24 gennaio 2001 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale            
il DL 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il               
differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive              
analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti                   
televisivi".                                                                    
Tale provvedimento legislativo contiene all'art. 2 la previsione di             
una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50 milioni a Lire 300            
milioni per i soggetti che non ottemperino all'ordine di riduzione a            
conformita' nei termini e con le modalita' ivi previsti.                        
La severita' del trattamento sanzionatorio previsto dal provvedimento           
statale per coloro i quali, essendo tenuti a presentare un Piano di             
risanamento, non provvedono, o lo fanno senza il rispetto dei tempi o           
delle modalita' prescritte, induce a ritenere che sussista a livello            
di legge dello Stato un principio di gravita' di tale illecito                  
amministrativo, che deve essere punito con sanzione parametrata a               
tale rilevante gravita' e alle conseguenze a livello ambientale e di            
salute pubblica che lo stesso comporta. Tale principio non verrebbe             
rispettato in caso di applicazione della normativa regionale relativa           
alla violazione in esame, in quanto la sanzione amministrativa ivi              
prevista non risulta, per la sua esiguita', proporzionata alla                  
gravita' della violazione cosi' come considerata a livello nazionale.           
Ferma restando l'applicazione della disciplina regionale prevista al            
primo comma dell'art. 17, relativa al superamento dei limiti di                 
legge, e quella del terzo comma, relativa alla installazione di                 
impianti senza la prescritta autorizzazione, violazioni non                     
contemplate dal DL 5/01, si ritiene che sia da disapplicare il                  
disposto del secondo comma della L.R. 30/00 nella vigenza del DL                
5/00.                                                                           
Si evidenzia peraltro che e' gia' stato approvato dalle Camere il               
testo della legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi             
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che presenta un sistema               
sanzionatorio estremamente severo per tutte le violazioni relative              
sia alla violazione dei limiti che alla mancata presentazione o al              
mancato rispetto della tempistica e delle modalita' previste dai                
Piani di risanamento. Dal momento dell'entrata in vigore della legge            
quadro dovranno essere disapplicate le disposizioni regionali sulle             
sanzioni relative a fattispecie disciplinate dalla normativa statale.           
CAPO VI                                                                         
Norme transitorie                                                               
Art. 18                                                                         
Norma transitoria                                                               
18.1) Impianti gia' autorizzati                                                 
Gli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia                
elettrica gia' autorizzati per i quali alla data di entrata in vigore           
della legge non sono state ancora completate le procedure d'appalto,            
ovvero non abbiano ancora avuto inizio i lavori se effettuati                   
direttamente dagli esercenti, sono soggetti alle disposizioni                   
urbanistiche indicate all'art. 13. Per tali elettrodotti, per i quali           
l'efficacia delle suddette autorizzazioni e' sospesa ai sensi della             
legge, la Provincia ne conferma l'efficacia a fronte di                         
autocertificazione dell'esercente, da verificarsi in sede di collaudo           
dell'impianto, che attesti il rispetto dell'obiettivo di qualita' di            
0,2 microTesla di induzione magnetica al ricettore esistente o                  
previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.                                   
Qualora, per gli elettrodotti per i quali l'efficacia delle                     
autorizzazioni rilasciate e' sospesa ai sensi della legge, non sia              
possibile, senza modificare la natura dell'impianto e/o                         
dell'autorizzazione, assicurare l'ampiezza delle fasce di rispetto              
per il perseguimento dell'obiettivo di qualita' di 0,2 mT, la                   
Provincia puo' riconfermare l'autorizzazione, a seguito di verifica             
tecnica dell'ARPA, sulla base di quanto previsto per la definizione             
delle fasce di rispetto previsti ai punti 13.1) e 13.3), in relazione           
al perseguimento degli obiettivi di qualita'.                                   
18.2) Adeguamento degli strumenti di pianificazione                             
Gli strumenti urbanistici comunali vigenti vanno adeguati alle                  
disposizioni di cui all'art. 13 della legge entro e non oltre il 18             
novembre 2003 con le procedure previste all'art. 15. Tale adeguamento           
deve realizzarsi in coerenza con quanto previsto negli strumenti di             
pianificazione territoriale comunale o infraregionale.                          
Nelle more di tale adeguamento si procede secondo quanto previsto al            
secondo comma dell'art. 18 della legge.                                         
Per garantire l'adeguamento della pianificazione urbanistica                    
comunale, secondo quanto stabilito dalla legge, e' necessario che               
anche i Piani infraregionali, approvati ai sensi della L.R. 36/88, e            
i Piani territoriali di coordinamento provinciale, approvati ai sensi           
della L.R. 6/95, vengano adeguati alle disposizioni dell'art. 13                
della legge, almeno entro il 18 novembre 2002.                                  
Le procedure per tale adeguamento si realizzano con l'accordo di                
programma di cui all'art. 40 della L.R. 20/00.                                  
I contenuti di tale adeguamento vanno riferiti sia alle linee ed                
impianti elettrici esistenti con tensione uguale o superiore a 15.000           
volt che ai nuovi impianti previsti dai programmi di sviluppo; per              
questi ultimi si procede con la definizione dei corridoi di                     
fattibilita'.                                                                   
Tuttavia per le linee ed impianti elettrici di MT l'adeguamento dei             
Piani infraregionali o dei PTCP puo' realizzarsi attraverso la                  
definizione di specifici indirizzi normativi per il perseguimento               
degli obiettivi di qualita' in rapporto alle caratteristiche                    
costruttive ed alla tipologia degli impianti stessi.                            
Sino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale             
vigente la Provincia autorizza gli impianti per la trasmissione e               
distribuzione dell'energia elettrica perseguendo l'obiettivo di                 
qualita' di 0,2 microTesla, cosi' come definito al punto 13.1).                 
CAPO VII                                                                        
Norme finali e finanziarie                                                      
Art. 19                                                                         
Intese e accordi                                                                
La Regione e gli Enti locali favoriscono anche con i gestori, intese            
ed accordi di programma per favorire la ricerca lo sviluppo e                   
l'applicazione di tecnologie che consentono di minimizzare sia le               
emissioni degli impianti che l'impatto ambientale ovvero realizzare             
sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni e delle                     
immissioni.                                                                     
In tale ambito i Comuni possono consentire l'installazione su edifici           
di valore storico-archittettonico e monumentale di sistemi                      
microcellulari a bassa emissione qualora non si determini alcuna                
influenza sulla percezione del manufatto edilizio. Tali intese                  
potranno essere contenute nell'autorizzazione del programma annuale             
delle singole installazioni.                                                    
Le intese ed gli accordi potranno altresi' interessare ogni altro               
tema che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi succitati               
quali progetti finalizzati a definire modellistiche previsionali piu'           
avanzate anche al fine di realizzare mappe estese di inquinamento               
elettromagnetico.                                                               
Art. 20                                                                         
Comitato Tecnico provinciale                                                    
per l'emittenza radio e televisiva                                              
Il Comitato Tecnico e' istituito presso la Provincia con le modalita'           
previste all'art. 20 della legge entro 45 giorni dalla pubblicazione            
della presente direttiva. Qualora le associazioni non indichino i               
nominativi dei due esperti di loro competenza il Comitato e' comunque           
validamente costituito. Il Comitato esprime il parere sulle                     
autorizzazioni nelle more di approvazione del Piano provinciale di              
localizzazione delle emittenti e collabora con la Provincia alla                
redazione del piano medesimo.                                                   
Art. 21                                                                         
Misure di semplificazione                                                       
Le domande di autorizzazione per l'installazione di emittenti radio e           
televisive, il Programma annuale degli impianti di telefonia mobile             
nonche' domande di autorizzazione per singole installazioni sono                
presentate allo sportello unico per le attivita' produttive.                    
Le singole autorizzazioni sono concentrate in un unico atto                     
abilitativo comprensivo dell'atto di assenso per la concessione                 
edilizia laddove prevista.                                                      
Art. 22                                                                         
Contributi regionali                                                            
La Regione per agevolare la realizzazione dei piani di risanamento              
delle emittenti radio e televisive locali, di cui all'art. 7 della              
legge, ha previsto l'erogazione di contributi ai gestori degli                  
impianti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta                      
ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi           
ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali.              
Con apposito bando la Regione fissa i criteri per la definizione                
delle spese ammissibili a contributo, per la valutazione delle                  
domande nonche' le modalita' di revoca.                                         
L'entita' del contributo dovra' comunque rispettare la disciplina               
comunitaria in materia di aiuti di minima entita'.                              
NOTE                                                                            
(1) Il perimetro del centro abitato e' definito come "perimetro                 
continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree                 
effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi".                
(2) L'art. 4 della Legge n. 223 del 1990 recante "Norme urbanistiche"           
recita: "1) Il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 o              
della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di             
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere connesse            
e da' titolo per richiedere alle autorita' competenti le necessarie             
concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti               
nelle localita' indicate dal piano di assegnazione e,                           
conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento. 2) I                 
Comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari           
privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o,             
se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della             
Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area               
indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di                  
coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se gia' di              
proprieta' degli stessi richiedenti, che viene a far parte del                  
patrimonio indisponibile dei Comuni; provvedono altresi' a rilasciare           
la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di                    
esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto             
di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione            
degli impianti. L'indennita' in caso di esproprio e' determinata a              
norma dell'articolo 13, terzo comma, della Legge 15 gennaio 1885, n.            
2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo                  
decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e            
seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 597. La domanda si intende               
accolta qualora il Comune non deliberi entro novanta giorni dalla               
ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al           
periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della                     
concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle                
concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di                  
concessione del diritto di superficie e' accompagnata da una                    
convenzione tra il Comune ed il concessionario, da stipularsi per               
atto pubblico, che e' trascritto presso il competente ufficio dei               
registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione           
secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui                   
all'articolo 36, nonche' il corrispettivo delle opere di                        
urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi           
agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza              
degli obblighi posti con l'atto di concessione. 3) Nei casi di                  
estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o                    
televisiva di cui al comma 21 dell'articolo 16 o della concessione              
per servizio pubblico, il Comune revoca il diritto di superficie, che           
e' concesso, previa domanda, al concessionario privato o alla                   
concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda               
valgono le norme di cui al comma 2. 4) Il soggetto al quale e' stato            
revocato il diritto di superficie e' tenuto, a richiesta del soggetto           
subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo               
stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto                     
subentrante liquida al soggetto al quale e' stato revocato il diritto           
di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese                   
sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento                
verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie,                
nonche' delle eventuali spese di rimozione, secondo modalita' che               
saranno definite dal regolamento di cui all'articolo 36. 5) Le norme            
di cui al presente articolo non si applicano alle aree, su cui                  
insistono gli impianti dei privati di cui all'articolo 32 nelle more            
della pronuncia sulla domanda di concessione, nonche' per il periodo            
di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della                      
concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano                         
l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano           
altresi' alle aree su cui insistono gli impianti della concessione              
pubblica, in funzione, alla data di entrata in vigore della presente            
legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa             
concessionaria non ne richieda l'applicazione. Le norme di cui al               
presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai            
sensi degli articoli 38 e 43 della Legge 14 aprile 1975, n. 103.".              
FINE TESTO                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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