DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2000, n. 2079
Riconoscimento giuridico ed approvazione statuto Fondazione Argentina Minardi e Piero Villa di Imola (BO)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Acquisita agli atti del Servizio Servizi socio-sanitari tramite nota
del Ministero della Pubblica Istruzione in data 28 marzo 2000,
l'istanza in data 8 giugno 1995, con cui il Presidente della
"Fondazione Argentina Minardi e Piero Villa" avente sede in Imola
(Bologna), costituita dal sig. Piero Villa con testamento pubblico
ricevuto in data 24 ottobre 1994 dal notaio dr. Carlo Alberto
Angelini con atto rep. n. 77 (registrato ad Imola in data 25 gennaio
1995), chiede il riconoscimento giuridico della predetta fondazione;
dato atto che la suindicata fondazione e' regolata dallo statuto
messo a punto dal dr. Giancarlo Martini (esecutore testamentario del
fondatore e, per volonta' del medesimo, Presidente della fondazione
di cui trattasi), che costituisce l'Allegato B all'atto del citato
notaio dr. Angelini rep. n. 25397, fasc. n.5749 in data 12 maggio
1995;
considerato che, come risulta da detto statuto, scopo della
fondazione in oggetto (la cui attivita' si e' fin qui limitata alla
gestione del patrimonio di proprieta') e' di svolgere attivita'
socio-assistenziali e socio-educative;
considerato inoltre che, come risulta dalla documentazione prodotta,
la consistenza patrimoniale della fondazione di cui trattasi al 31
dicembre 1999 ammonta a circa Lire 1.357.000.000 ed e' costituita in
particolare da:
1) porzioni di immobili urbani per un valore stimato all'epoca
dell'istanza di riconoscimento giuridico della fondazione in circa
513 milioni di Lire;
2) titoli ed azioni per un valore di circa 619 milioni di Lire;
ritenuto di poter accogliere la richiesta di riconoscimento giuridico
in esame, stanti le attivita' che la fondazione si propone di
svolgere e la congruita' dei mezzi di cui dispone;
dato atto che, a seguito di contatti intercorsi fra il suindicato dr.
Martini e l'Assessorato regionale alle Politiche sociali,
Immigrazione, Progetto giovani, Cooperazione internazionale e' stato
messo a punto un nuovo testo statutario che qui di seguito si riporta
e sul quale il predetto esecutore testamentario ha espresso assenso
(come risulta dalla nota dell'Assessorato alle Politiche sociali,
Immigrazione, Progetto giovani, Cooperazione internazionale prot. n.
SOC/42639 del 2 novembre 2000 e dalla risposta del dr. Martini
recante la stessa data;
"Fondazione Argentina Minardi e Piero Villa - Imola - Statuto
Art. 1
La fondazione denominata "Fondazione Argentina Minardi e Piero Villa"
con sede in Imola, Via Appia n. 2, e' stata istituita dal prof. Piero
Villa, deceduto in Imola il 19/12/1994, recependo anche il desiderio
della moglia prof.ssa Argentina Minardi, deceduta in Imola il
21/10/1994.
Art. 2
La fondazione ha per scopo di erogare borse di studio a studenti
delle scuole medie superiori di Imola e di elargire contributi
privilegiando istituti o enti imolesi che si occupano della tutela
dell'infanzia e della gioventu'.
Art. 3
Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni immobili,
mobili, titoli e denaro descritti nell'atto costitutivo della
fondazione.
Tale patrimonio potra' venire aumentato ed alimentato dai beni mobili
ed immobili, nonche' da elargizioni e contributi, che perverranno
alla fondazione da parte di Enti pubblici o privati o da persone
fisiche, purche' espressamente destinati ad incrementare il
patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal fondatore.
fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, fondi o
capitale durante la vita della fondazione.
Art. 4
Per l'adempimento dei suoi compiti, la fondazione dispone delle
seguenti entrate:
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- eventuali contributi o elargizioni destinati all'attuazione degli
scopi statutari.
Art. 5
Organi della fondazione sono:
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione.
Art. 6
La fondazione e' presieduta dall'esecutore testamentario del
fondatore, dr. Giancarlo Martini, che ha la facolta' di nominare la
persona che dovra' succedergli nella presidenza della fondazione.
Tale facolta' spettera' anche ai successivi Presidenti della
fondazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte
ai terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione proponendo le
materie da trattare;
b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli
affari che vengono deliberati;
c) sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione;
d) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma quando si
renda necessario;
e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai
rapporti con gli altri enti o istituzioni;
f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendone
nel piu' breve tempo al Consiglio di amministrazione per la ratifica.
In caso di assenza o impossibilita' del Presidente ne fa le veci il
Vice Presidente eletto dal Consiglio di amministrazione all'inizio di
ogni mandato.
Art. 7
Il Consiglio di amministrazione e' formato dal Presidente nonche' da
due Consiglieri, di cui:
a) uno nominato dai parenti piu' prossimi dei coniugi Piero Villa ed
Argentina Minardi;
b) uno nominato dall'Istituto Santa Teresa del Bambin Gesu' di Imola.
I due Consiglieri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma
durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico
senza interruzioni.
Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte
all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo
giudichi necessario o qualora richiesto dai due Consiglieri.
La convocazione, con avviso scritto inviato per posta o fax almeno
tre giorni prima della data di convocazione, deve portare
l'indicazione degli argomenti da trattare.Le adunanze del Consiglio
di amministrazione sono valide se sono presenti almeno due
componenti.
Le deliberazioni sono prese:
- a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di presenza di tutti i
componenti;
- all'unanimita', in caso di presenza dei soli componenti di cui alle
lett. a) e b) del primo comma del presente articolo;
- con il voto favorevole anche del solo Presidente, in caso di
presenza del Presidente e di un Consigliere.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono
essere trascritti su appositi registri e sottoscritti dal Presidente
e dal Segretario.
Art. 8
Il Consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri per
l'amministrazione del patrimonio della fondazione, la gestione delle
attivita' economiche necessarie alla formazione delle rendite e per
la realizzazione del programma e delle iniziative che costituiscono
lo scopo della fondazione.
Al Consiglio di amministrazione compete inoltre di:
a) eleggere il Vice Presidente e nominare il Segretario;
b) deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del
Presidente;
c) approvare entro il mese di giugno di ogni anno il rendiconto
economico e finanziario dell'esercizio precedente;
d) deliberare lo scioglimento della fondazione.
Art. 9
L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Art. 10
In caso di scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo
verra' devoluto ad altre fondazioni o ad enti che perseguono fini di
pubblica utilita'.
In ogni caso, il destinatario del patrimonio dovra' essere un
soggetto giuridicamente riconosciuto, operante nell'ambito del
territorio provinciale in settori analoghi a quello in cui opera la
fondazione.";
dato atto che la Commissione consiliare Sicurezza sociale,
interpellata ai sensi dell'art. 3 - III comma della L.R. 35/87, si e'
espressa favorevolmente nella seduta del 23 novembre 2000;
visti gli artt. 14 del DPR 616/77, 12 del Codice civile, nonche' gli
artt. 3 e 4 della succitata L.R. 35/87;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla regolarita'
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 - VI
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della
Giunta regionale 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 - VI
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della
Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione,
Progetto giovani, Cooperazione internazionale Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di attribuire personalita' giuridica di diritto privato ai sensi
dell'art. 12 del Codice civile alla "Fondazione Argentina Minardi e
Piero Villa" avente sede in Imola (BO), costituita dal sig. Piero
Villa con testamento pubblico ricevuto in data 24 ottobre 1994 dal
notaio dr. Carlo Alberto Angelini con atto rep. n. 77, registrato ad
Imola in data 25 gennaio 1995;
2) di approvare lo statuto della predetta fondazione nel testo di cui
in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
3) di dare atto che la presente deliberazione verra' pubblicata
integralmente nel Bollettino Ufficiale regionale.