DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 1839
Approvazione convenzione Regione Emilia-Romagna ed ENEA per formulazione PER, atti di indirizzo e coordinamento, programmi e progetti di intervento per sviluppo sostenibile del sistema regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che il nuovo assetto delle competenze in materia di energia
delineato dal DLgs 112/98 impone la necessita' di delineare i
connotati di una nuova politica energetica regionale e locale, in
armonia con gli indirizzi nazionali e dell'Unione Europea;
richiamati:
- il DLgs 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il DLgs 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n.
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n.
144";
- il Capo XI della L.R. 26 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema
regionale e locale" ed in particolare l'art. 84 recante disciplina
delle funzioni conferite alla competenza della Regione in materia
energia dagli artt. 30 e 34 del DLgs 112/98, con particolare cenno
alla adozione del Piano Energetico Regionale nonche' degli atti di
indirizzo e coordinamento per la sua articolazione a livello
territoriale, alla approvazione di programmi a dimensione regionale
nonche' di progetti d'interesse regionale finalizzati allo sviluppo
sostenibile del sistema energetico regionale, alla promozione di
attivita' di ricerca applicata nonche' di attivita' sperimentali;
- l'art. 88 della citata L.R. 3/99 in base al quale "La Regione e'
autorizzata a sottoscrivere convenzioni e accordi con ENEA (Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) e con altri Enti
pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del piano
energetico regionale e a fornire alle Province e ai Comuni
informazioni, consulenza tecnica e assistenza nella predisposizione
degli strumenti di programmazione energetica locale";
- l'art. 89 della citata L.R. 3/99 in base al quale, nelle more
dell'adozione del Piano Energetico Regionale, la Giunta regionale
propone al Consiglio l'adozione di indirizzi generali di politica
energetica regionale;
- il DLgs 30 gennaio 1999, n. 36 "Riordino dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11,
comma 1 e 18, comma 1, della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in
particolare l'art. 1, comma 1, l'art. 2 comma 1, lettera d) e l'art.
14;
- l'art. 5 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- il Protocollo d'intesa stipulato il 21 febbraio 1995 tra la Regione
Emilia-Romagna e l'ENEA;
ravvisata la necessita' di predisporre quanto prima gli strumenti di
programmazione energetica regionale e gli atti di indirizzo e
coordinamento con particolare riferimento all'elaborazione del Piano
Energetico Regionale;
ritenuto opportuno per le finalita' sopra accennate ricorrere alla
competenza dell'ENEA;
preso atto:
- che il Direttore della Divisione Promozione degli usi efficienti e
diversificazione dell'energia dell'ENEA, prof. Antonio Sano', con
nota prot. n. 51689-PROM del 29 settembre 2000, trattenuta agli atti
del Servizio Energia al prot. n. 553 del 2 ottobre 2000, ha
presentato una proposta relativa allo svolgimento di studi e ricerche
funzionali alla predisposizione ed attuazione del Piano Energetico
Regionale ed a fornire alle Province ed ai Comuni informazioni,
consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione ed attuazione
degli strumenti di programmazione energetica locale, in conformita'
all'art. 88 della L.R. 26 aprile 1999, n. 3, il cui costo complessivo
ammonta a Lire 685.000.000, IVA esclusa (Euro 353.772,98), con
espressa richiesta all'Ente Regione del compenso complessivo,
articolato per ogni singola attivita', di Lire 330.000.000, IVA
esclusa (Euro 170.430,78);
- che il piano di lavoro formulato dall'ENEA nella nota citata, e'
cosi' ripartito:
A) Sistema informativo regionale sull'energia
Fornire gli elementi conoscitivi di base e delineare il progetto di
massima del Sistema informativo regionale sull'energia (SIRE),
funzionali alla predisposizione del Piano Energetico Regionale (PER)
e alla sua articolazione a livello territoriale, di cui al comma 2,
art. 84, della L.R. 3/99.
B) Indirizzi di politica energetica regionale
Fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai
fini della elaborazione degli indirizzi generali di politica
energetica regionale nelle more della adozione del Piano Energetico
Regionale, ai sensi dell'art. 89 della L.R. 3/99, tenuto conto delle
specifiche situazioni e vocazioni territoriali, in armonia con gli
indirizzi generali fissati in ambito comunitario e nazionale.
C) Programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile
Fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai
fini della formulazione di programmi e progetti di intervento di
interesse regionale, di cui alle lettere a), c), e d), comma 3, art.
84 della L.R. 3/99, finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema
energetico regionale.
D) Indirizzo e coordinamento degli Enti locali
Fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione nell'esercizio
delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti
agli Enti locali ai sensi degli articoli 84, 85, 86 e 87 della L.R.
3/99;
ritenuto:
- che la proposta di incarico presentata dall'ENEA corrisponda alle
esigenze dell'Aministrazione regionale e che il compenso richiesto di
Lire 330.000.000 (Euro 170.430,78), IVA esclusa, possa considerarsi
congruo in relazione alla consistenza ed alla complessita' delle
attivita' da svolgersi con le modalita' indicate dall'ENEA stessa;
- di affidare all'ENEA l'incarico relativo alle attivita' sopra
elencate e di disciplinare i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e
l'ENEA secondo la convenzione allegata quale parte integrante della
presente deliberazione;
considerato che tale convenzione avra' validita' 12 mesi dalla data
della stipulazione;
dato atto che l'onere finanziario indotto dalla presente delibera
grava sul Capitolo 21073 del Bilancio per l'esercizio finanziario
2000;
richiamato l'art. 19, comma 9 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27
cosi' come integrato e modificato dall'art. 9 della L.R. 4 giugno
1988, n. 22 "Norme per l'accesso agli impieghi della Regione
Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali";
dato atto dei seguenti pareri favorevoli espressi sul presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 nonche' della deliberazione 2541/95:
- in ordine alla legittimita', reso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi;
- in ordine alla regolarita' tecnica, reso dal Responsabile del
Servizio Energia, dott. Massimo Cenerini;
- in ordine alla regolarita' contabile, reso dal Responsabile del
Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani;
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, secondo comma
della L.R. 31/77 e successive modificazioni e che pertanto l'impegno
di spesa possa essere assunto con il presente atto;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo
economico e Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di affidare all'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente, con sede legale a Roma, Lungotevere Thaon di Ravel n. 76,
in attuazione dell'art. 88 della L.R. 3/99, il compito di svolgere il
programma delle attivita' previste nell'allegato schema di
convenzione che viene approvato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) di approvare la convenzione nel testo allegato alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte integrante (Allegato A),
dando atto che alla sua stipulazione provvedera' il Responsabile del
Servizio Energia;
3) di fissare la decorrenza dell'incarico dalla data della stipula
della presente convenzione e la sua durata in un anno;
(omissis)
ALLEGATO A
Schema di convenzione incarico per la definizione di strumenti per la
predisposizione del Piano energetico regionale, per la elaborazione
di atti di indirizzo e coordinamento e per la formulazione di
programmi e progetti di intervento finalizzati allo sviluppo
sostenibile del Sistema energetico regionale
L'anno duemila, il giorno . . . . del mese di
tra
la Regione Emilia-Romagna (c.f. ), rappresentata
da ,
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c.f. ),
come da deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . del ,
esecutiva ai sensi di legge, per la carica domiciliato presso
ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (c.f.
01320740580 - p. IVA 00985801000), rappresentato dal Direttore A.I.
della Divisione Promozione usi efficienti e diversificazione
dell'energia, prof. Antonio Sano', nato a . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . (c.f. . . . . . . . . . . . ) per la carica domiciliato
presso Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - 00196 Roma.
Premessa
Le attivita' oggetto della presente convenzione costituiscono la
prima fase di un progetto poliennale, articolato su base annuale, con
produzione di rapporti specifici, che ha l'obiettivo di dare
attuazione alle disposizioni della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in
materia di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale e di
verificare la fattibilita' che ENEA svolga funzioni di "Agenzia
energetica regionale", in conformita' all'art. 1 del DLgs 30 gennaio
1999, n. 36, mediante la prestazione di servizi avanzati, di supporto
tecnico-specialistico e organizzativo a favore della Regione e degli
Enti locali per l'esercizio delle funzioni di competenza.
Art. 1 - Oggetto dell'incarico
La Regione Emilia-Romagna affida all'ENEA, che accetta, il compito di
svolgere gli studi e le ricerche funzionali alla predisposizione e
attuazione del piano energetico regionale e a fornire alle Province e
ai Comuni informazioni, consulenza tecnica e assistenza nella
predisposizione e attuazione degli strumenti di programmazione
energetica locale, ai sensi dell'art. 88 della L.R. 3/99.
Art. 2 - Obiettivi e programma di lavoro
Nello svolgimento dell'incarico l'ENEA si impegna a perseguire i
seguenti obiettivi:
2.1. Sistema informativo regionale sull'energia
Fornire gli elementi conoscitivi di base e delineare il progetto di
massima del Sistema informativo regionale sull'energia (SIRE),
funzionali alla predisposizione del Piano energetico regionale (PER)
e a sua articolazione a livello territoriale, di cui al comma 2, art.
84, della L.R. 3/99.
2.2. Indirizzi di politica energetica regionale
Fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai
fini della elaborazione degli indirizzi generali di politica
energetica regionale nelle more della adozione del Piano energetico
regionale, ai sensi dell'art. 89 della L.R. 3/99, tenuto conto delle
specifiche situazioni e vocazioni territoriali, in armonia con gli
indirizzi generali fissati in ambito comunitario e nazionale.
2.3. Programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile
Fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai
fini della formulazione di programmi e progetti di intervento di
interesse regionale, di cui alle lettere a), c), e d), comma 3, art.
84 della L.R. 3/99, finalizzali allo sviluppo sostenibile del sistema
energetico regionale.
2.4. Indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti
locali
Fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione nell'esercizio
delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti
agli Enti locali ai sensi degli artt. 84, 85, 86 e 87 della L.R.
3/99.
Per il perseguimento di tali obiettivi l'ENEA si impegna a realizzare
il programma di lavoro riportato nell'Allegato 1 che costituisce
parte integrante della presente convenzione.
Art. 3 - Durata della convenzione e adempimento delle prestazioni
La durata dalla convenzione e' di 12 mesi a partire dalla data della
stipula.
La predetta durata potra' essere prorogata di comune accordo tra
Regione Emilia-Romagna ed ENEA per un periodo non superiore a sei
mesi.
L'Amministrazione potra' in ogni tempo risolvere il contratto qualora
l'ENEA si renda inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte ai
sensi della presente convenzione e la diffida all'adempimento
notificata all'ENEA sia rimasta senza effetti per venti giorni dalla
data della notifica stessa.
In caso di risoluzione della convenzione l'ENEA avra' solo il diritto
ad ottenere la corresponsione del compenso per il lavoro svolto e/o
predisposto fino alla data della risoluzione, limitatamente alla
parte di lavoro riconosciuto valido ed accettato dall'Amministrazione
committente tramite il Servizio Energia, salvo compensazione con
l'eventuale riconoscimento del danno subito dalla Regione secondo le
norme comuni.
Art. 4 - Corrispettivo
A fronte delle suddette attivita' la Regione Emilia-Romagna versera'
all'ENEA un compenso totale di Lire 330.000.000 (Euro 170.430,78) +
IVA. 20%.
La disaggregazione dei compensi e' riportata in Allegato 1.
Art. 5 - Pagamenti
La Regione Emilia-Romagna si impegna ad effettuare i seguenti
pagamenti al termine di ciascuna delle quattro linee di attivita'
come specificato nell'Allegato alla presente convenzione, a fronte di
emissione di regolari fatture:
Lire 90.000.000 (Euro 46.481,12) + IVA 20% al termine dell'attivita'
2.1.;
Lire 30.000.000 (Euro 15.493,71) + IVA 20% al termine dell'attivita'
2.2.;
Lire 60.000.000 (Euro 30.987,41) + IVA 20% al termine dell'attivita'
2.3.;
Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53) + IVA 20% al termine dell'attivita'
2.4.
Alla liquidazione della spesa, il Dirigente competente provvede, nel
rispetto di quanto indicato al successivo art. 6.
Art. 6 - Modalita' e valutazione dell'attivita'
L'ENEA nomina un responsabile del programma di lavoro di cui all'art.
2 dandone informazione alla Regione.
Nello svolgimento delle attivita' oggetto della presente convenzione
potra' essere concordata tra la Regione Emilia-Romagna e l'ENEA una
diversa modulazione delle attivita' fermo restando il costo
complessivo e il compenso riconosciuto dalla Regione all'ENEA. In tal
caso sara' valutata la necessita' di procedere ad una eventuale
proroga della convenzione.
I principali risultati del programma di lavoro saranno presentati
sotto forma di rapporti specifici per singola attivita'.
La struttura della Giunta regionale competente per le attivita' di
indirizzo e' il Servizio Energia, che effettuera' la verifica
tecnico-scientifica dei risultati conseguiti.
L'ENEA durante lo svolgimento del programma di lavoro terra' conto di
osservazioni, suggerimenti, indirizzi formulati dall'Amministrazione
regionale tramite il Servizio Energia e all'occorrenza apportera' le
necessarie integrazioni e correzioni alle relazioni e agli elaborati
finali senza che cio' possa comportare alcun aumento dei
corrispettivi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito
con la presente convenzione.
Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente
convenzione l'ENEA si impegna a fare ricorso, per quanto possibile e
nelle more delle procedure in vigore, ai centri ENEA siti in
Emilia-Romagna e alle Universita', agli Enti e organismi di ricerca e
di servizio operanti in regione nella prospettiva di dar vita ad un
sistema a rete di competenze in grado di offrire supporto
tecnico-specialistico ed organizzativo alle Amministrazioni della
regione e degli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni di
competenza. Dell'instaurarsi dei relativi rapporti collaborativi,
l'ENEA da' informazione alla Regione tramite il Servizio Energia.
Art. 7 - Integrazione dell'accordo
Per quanto non contemplato nella presente convenzione valgono le
disposizioni contenute nel Codice civile e le leggi speciali se ed in
quanto compatibili.
Art. 8 - Proprieta' e riservatezza delle conoscenze e dei risultati
Il rapporto finale e gli eventuali elaborati, nonche' il materiale di
documentazione o la strumentazione acquisita su qualunque supporto,
resteranno di piena e assoluta proprieta' della Regione
Emilia-Romagna.
L'ENEA si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e a terzi,
che su suo incarico partecipano alle attivita', la massima
riservatezza per qualsiasi dato e/o informazione in qualsiasi modo
forniti, cosi' come sui risultati realizzati dall'attivita'.
La Regione Emilia-Romagna si impegna, per se' e per qualsiasi persona
o societa' partecipante alle attivita', a non divulgare o trasferire
ad altri le metodologie che l'ENEA mettera' a disposizione.
Qualora l'ENEA voglia pubblicizzare o pubblicare il lavoro svolto o i
risultati ottenuti chiedera' autorizzazione scritta alla Regione
Emilia-Romagna, inviando il testo che si vuole pubblicare o
pubblicizzare. L'ENEA si ritiene comunque autorizzata qualora la
Regione Emilia-Romagna non invii risposta scritta entro un mese dalla
data della richiesta della suddetta autorizzazione.
Art. 9 - Controversie
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si
conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.
Art. 10 - Spese di registrazione
Il presente atto sara' registrato solo in caso di uso ai sensi del
DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a
cura della parte richiedente.
Bologna, li'
Letto e sottoscritto per accettazione.
per LA REGIONE EMILIA- ROMAGNA per L'ENEA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .