DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 dicembre 2000, n. 132
Fondo sociale per la locazione di cui all'art. 11, Legge 431/98 e all'art. 4 della L.R. 8/00 - Riparto preventivo ai Comuni e modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive modifiche (proposta della Giunta regionale in data 12 dicembre 2000, n. 2299)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 2299, in data 12 dicembre 2000,
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per il Fondo
sociale per la locazione di cui all'art. 11, Legge 431/98 e all'art.
4 della L.R. 8/00 - Riparto preventivo ai Comuni e modifiche alla
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive modifiche;
preso atto della modificazione apportata sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Territorio ambiente trasporti", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
14846 in data 18 dicembre 2000;
richiamati:
- l'art. 11 della Legge 431/98 che ha istituito il Fondo nazionale
per la locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, di seguito denominato Fondo, stabilendo fra l'altro, al
comma 7, che le Regioni provvedono alla ripartizione fra i Comuni
delle risorse assegnate al Fondo ed attribuite con deliberazione del
CIPE;
- il DLgs n. 109 del 1998 recante "Definizione dei criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successiva modificazione";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999,
n. 221 contenente disposizioni attuative del DLgs 109/98;
- le deliberazioni del CIPE del 30 giugno 1999 e del 15 febbraio 2000
con cui si e' provveduto ad assegnare alla Regione Emilia-Romagna la
quota di risorse presenti nel Fondo relative all'anno 1999;
- la deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 che, in attuazione
delle disposizioni statali in materia, ha provveduto a disciplinare
le modalita' di funzionamento e di erogazione del Fondo, cosi' come
modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 36/00 di
ratifica della deliberazione della Giunta regionale 1068/00;
- il DLgs 130/00 recante "Disposizioni correttive ed integrative del
DLgs 109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate";
- la deliberazione della Giunta regionale 1070/00 con cui si e'
provveduto ad attribuire ai Comuni richiedenti le risorse relative
all'anno 1999;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1101 del 4/7/2000 con
cui si e' provveduto a definire l'entita' e le modalita' di
versamento della quota regionale di partecipazione al finanziamento;
- la deliberazione del CIPE n. 73 del 4/8/2000, di assegnazione alla
Regione Emilia-Romagna della quota delle risorse presenti nel Fondo
relativa all'anno 2000 pari a Lire 60.158.000.000 (pari a Euro
31.069.014,14);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2065 del 28/11/2000 con
la quale si e' preso atto dell'assegnazione della somma di Lire
60.158.000.000 (pari a Euro 31.069.014,14) ed apportato al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario in corso le relative
variazioni;
- la Legge 15/68 e il DPR 403/98 contenenti disposizioni in materia
di certificazioni amministrative;
considerato che:
- i Comuni della Regione, in attuazione di quanto disposto dalla
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99, hanno provveduto ad
aprire i bandi pubblici dal 15/2/2000 al 15/4/2000;
- con deliberazione n. 1070 del 27/6/2000, in attuazione di quanto
previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 1320/99, cosi'
come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 36/00 di
ratifica della deliberazione della Giunta regionale 1068/00, si e'
provveduto ad assegnare ai Comuni richiedenti le risorse relative
all'anno 1999 attribuite alla Regione Emilia-Romagna con
deliberazioni del CIPE del 30 giugno 1999 e del 15 febbraio 2000;
- posteriormente al termine massimo previsto dalla deliberazione del
Consiglio regionale 1320/99, cosi' come modificata dalla
deliberazione 36/00 di ratifica della deliberazione della Giunta
regionale 1068/00, sono pervenute al Servizio regionale Qualita'
edilizia, e dallo stesso trattenute agli atti, ulteriori richieste di
contributo relative alla quota a carico del bilancio regionale (85%
di contribuzione massima) per Lire 267.192.221 (pari a Euro
137.993,27) sulla base dell'istruttoria eseguita dai Comuni sulle
domande presentate dai soggetti beneficiari relativamente ai
sopracitati bandi aperti nell'anno 2000;
- le risorse complessivamente assegnate alla Regione Emilia- Romagna
relativamente all'anno 2000 con deliberazione del CIPE n. 73 del
4/8/2000 sono pari a Lire 60.158.000.000 (pari a Euro 31.069.014,14);
ritenuto, per quanto sopra premesso:
- di ammettere eccezionalmente alla ripartizione dei fondi i suddetti
Comuni in considerazione della brevita' del termine loro attribuito
per l'istruttoria delle domande dei cittadini e per l'invio dei dati
e tenuto conto della novita' e complessita' dell'istruttoria
richiesta e delle finalita' assistenziali del Fondo;
- di provvedere, a tal fine, ad ammettere al riparto i Comuni che
abbiano provveduto all'invio, entro il 31/10/2000, dei dati relativi
all'importo del contributo da erogare con riferimento ai bandi aperti
nell'anno 2000, utilizzando a tal fine una quota parte delle risorse
di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, assegnate con
la sopracitata deliberazione del CIPE 73/00 alla Regione
Emilia-Romagna per l'anno 2000;
- di procedere in via eccezionale, per quanto esposto nei punti
precedenti, al riparto delle risorse ai suddetti Comuni secondo i
criteri di ripartizione adottati con deliberazione della Giunta
regionale n. 1070 del 27/6/2000 relativamente alla quota a carico del
bilancio regionale (85% del contributo erogabile), in attuazione di
quanto disposto dalla sopracitata deliberazione del Consiglio
regionale 1320/99, e cioe' nella misura del 100% per le richieste
delle fasce A + B e nella misura del 64,18% per le richieste delle
fasce C + D, cosi' come risulta dall'Allegato B che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto per un onere finanziario
complessivo di Lire 264.602.471 (pari a Euro 136.655,77);
ritenuto, al fine di consentire il massimo impiego delle risorse, che
ogni singolo Comune ricompreso nell'Allegato B possa procedere, in
caso di eventuali economie registrate all'interno degli importi
ricompresi per ciascuno nella fascia A + B, all'utilizzo delle stesse
per incrementare la percentuale di copertura contributiva della quota
regionale nella fascia C + D fino al raggiungimento del limite
massimo dell'85%, dando atto che tale situazione dovra' essere
espressamente riportata nell'atto del Dirigente comunale in fase di
trasmissione al Servizio regionale competente della documentazione a
consuntivo;
dato atto che, detratta la quota di 264.602.471 (pari a Euro
136.655,77) di cui sopra, l'ammontare complessivamente disponibile, a
valere sulle risorse attribuite alla Regione Emilia-Romagna per
l'anno 2000 con la gia' citata deliberazione del CIPE n. 73 del
4/8/2000, risulta pari a Lire 59.893.397.529 (pari a Euro
30.932.358,36);
considerato altresi', al fine di consentire una tempestiva erogazione
delle risorse ai beneficiari da parte dei Comuni relativamente ai
bandi dell'anno 2001, di procedere ad un riparto preventivo delle
suddette risorse residue disponibili pari a Lire 59.893.397.529 (pari
a Euro 30.932.358,36) attribuendo una quota pari al 50% di quanto
assegnato ai Comuni ricompresi nell'Allegato A alla deliberazione
della Giunta regionale n.1070 del 27/6/2000 e ai Comuni di cui
all'Allegato B alla presente deliberazione (per un importo massimo da
erogare pari complessivamente a Lire 32.479.245.735 pari a Euro
16.774.130,54) che provvedano a far pervenire al Servizio regionale
Qualita' edilizia entro e non oltre il 15/2/2001 una comunicazione in
cui si dichiari che e' stato approvato e pubblicato il bando comunale
di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla presente deliberazione;
ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare le seguenti
modifiche al dispositivo della sopracitata deliberazione del
Consiglio regionale 1320/99:
- il punto g) e' cosi' sostituito: "di assegnare in via preventiva
una quota pari al 50% di quanto assegnato ai Comuni, relativamente
alla gestione dell'anno precedente, che provvedano a far pervenire al
Servizio regionale Qualita' edilizia entro e non oltre il 15/2 di
ogni anno una comunicazione in cui si dichiari che e' stato approvato
e pubblicato il bando comunale di cui all'art. 6 dell'Allegato A";
- il punto h) e' cosi' sostituito: "di demandare a successivo
provvedimento della Giunta regionale il riparto preventivo di cui al
punto precedente e il successivo conguaglio del contributo calcolato
con i criteri di cui al punto b) nonche' l'eventuale rimodulazione
delle fasce e dei contributi e l'apertura di successivi bandi in
relazione all'andamento della domanda, della spesa e della
disponibilita' di ulteriori risorse; e che, relativamente ai Comuni
non beneficiari di contributi nell'anno precedente oppure
relativamente ai Comuni che abbiano beneficiato di contributi
nell'anno precedente ma che non abbiano provveduto ad inviare la
comunicazione di cui al punto g), la Giunta regionale procedera',
contestualmente al provvedimento di conguaglio di cui sopra, alla
determinazione del contributo da erogare con l'applicazione dei
criteri di cui al punto b)";
- dopo il punto h) e' aggiunto il seguente punto i): "di stabilire
che le eventuali economie realizzate dai Comuni con riferimento alla
gestione dell'anno precedente e relative alla quota di contributo a
carico del bilancio regionale sono trattenute dagli stessi a titolo
di anticipo sulle risorse da assegnare e che tali economie saranno
detratte dalla quota da attribuire ai Comuni richiedenti con il
provvedimento della Giunta regionale di cui al punto h) successivo al
riparto preventivo; e che i Comuni beneficiari nell'anno precedente
che non intendano aprire i bandi di cui all'articolo 6 dell'Allegato
A dovranno restituire le eventuali economie relative alla quota di
contributo a carico del bilancio regionale alla Tesoreria della
Regione Emilia-Romagna entro e non oltre il 15/2 di ogni anno con la
seguente causale: "Restituzione somme derivanti dall'art. 11 della
Legge 431/98"";
- dopo il punto i) e' aggiunto il seguente punto l): "di stabilire
che, qualora un Comune beneficiario nell'anno precedente, ammesso al
riparto preventivo con il provvedimento della Giunta regionale di cui
al punto h), non riceva nessuna istanza di contributo ovvero tutte le
istanze ricevute siano dichiarate inammissibili dovra' restituire le
somme accreditate in via preventiva alla Tesoreria della Regione
Emilia-Romagna, comprese le eventuali economie relative alla gestione
dell'anno precedente e relative alla quota di contributo a carico del
bilancio regionale, con le modalita' di cui al punto precedente ed
entro il 30/4; e che tali somme, comprese quelle di cui al punto
precedente, limitatamente agli importi resisi effettivamente
disponibili a bilancio regionale, saranno eventualmente assegnate ai
Comuni richiedenti con il provvedimento della Giunta regionale di cui
ai punto h) successivo al riparto preventivo";
dato atto:
- che con successivo provvedimento della Giunta regionale in sede di
conguaglio di cui al punto h) della sopracitata deliberazione del
Consiglio regionale 1320/99, cosi' come modificato dal presente atto,
si provvedera' ad assegnare ai Comuni richiedenti la quota di fondi
pari al 5% delle entrate derivanti dai canoni di locazione degli
alloggi di proprieta' degli IACP di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 1101 del 4/7/2000;
- che il DLgs 130/00 ha apportato correzioni ed integrazioni al DLgs
109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate e che lo stesso decreto, all'art. 1, comma 2, conferisce la
facolta' di differire l'attuazione della disciplina non oltre
centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di
completamento della normativa previste dall'art. 2, comma 3 dello
stesso DLgs 130/00;
ritenuto, pertanto, di avvalersi della facolta' di differire
l'applicazione delle disposizioni del DLgs 130/00 ai sensi dall'art.
1, comma 2, dello stesso DLgs 130/00;
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che
da' il seguente risultato:
presenti n. 26
assenti n. 24
voti favorevoli n. 23
voti contrari n. 1
voti nulli n. 2
astenuti n. -
delibera:
a) di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito
del riparto delle risorse di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre
1998, n. 431, assegnate per l'anno 2000 alla Regione Emilia-Romagna
con deliberazione del CIPE 73/00, i Comuni che abbiano provveduto,
entro il 31/10/2000, all'invio dei dati relativi all'importo del
contributo da erogare con riferimento ai bandi aperti, in attuazione
della deliberazione del Consiglio regionale 1320/99, nell'anno 2000;
b) di approvare il riparto di cui all'Allegato B che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento comportante
un onere complessivo a carico del bilancio regionale di Lire
264.602.471 (pari a Euro 136.655,77), che trova copertura finanziaria
nell'ambito del Capitolo 32040 "Contributi integrativi di sostegno
per l'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, Legge 9 dicembre
1998, n. 431) Mezzi statali. (CNI)" del Bilancio per l'esercizio
2000;
c) di dare atto che, al fine di consentire il massimo impiego delle
risorse che ogni singolo Comune ricompreso nell'Allegato B possa
procedere, in caso di eventuali economie registrate ali'interno degli
importi ricompresi per ciascuno nella fascia A + B, all'utilizzo
delle stesse per incrementare la percentuale di copertura
contributiva della quota regionale nella fascia C + D fino al
raggiungimento del limite massimo dell'85%, dando atto che tale
situazione dovra' essere espressamente riportata nell'atto del
Dirigente comunale in fase di trasmissione al Servizio regionale
competente della documentazione a consuntivo;
d) di dare atto che i Comuni ricompresi nell'Allegato B dovranno
trasmettere ai fini della rendicontazione a consuntivo al Servizio
regionale competente, entro il termine di 60 giorni dalla espressa
richiesta regionale, l'atto del dirigente comunale contenente nel
rispetto di quanto indicato al punto precedente: - l'importo
complessivamente liquidato diviso nella quota regionale e comunale; -
gli estremi identificativi dei beneficiari; - l'importo relativo ai
singoli beneficiari diviso nella quota regionale e comunale; decorso
tale termine si procedera' alla conseguente predisposizione degli
atti amministrativi per il recupero dei fondi accreditati;
e) di apportare le seguenti modifiche al dispositivo della
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99: 1) il punto g) e'
cosi' sostituito: "di assegnare in via preventiva una quota pari al
50% di quanto assegnato ai Comuni, relativamente alla gestione
dell'anno precedente, che provvedano a far pervenire al Servizio
regionale Qualita' edilizia entro e non oltre il 15/2 di ogni anno
una comunicazione in cui si dichiari che e' stato approvato e
pubblicato il bando comunale di cui all'art. 6 dell'Allegato A"; 2)
il punto h) e' cosi' modificato: "di demandare a successivo
provvedimento della Giunta regionale il riparto preventivo di cui al
punto precedente e il successivo conguaglio del contributo calcolato
con i criteri di cui al punto b) nonche' l'eventuale rimodulazione
delle fasce e dei contributi e l'apertura di successivi bandi in
relazione all'andamento della domanda, della spesa e della
disponibilita' di ulteriori risorse; e che, relativamente ai Comuni
non beneficiari di contributi nell'anno precedente oppure
relativamente ai Comuni che abbiano beneficiato di contributi
nell'anno precedente ma che non abbiano provveduto ad inviare la
comunicazione di cui al punto g), la Giunta regionale procedera',
contestualmente al provvedimento di conguaglio di cui sopra, alla
determinazione del contributo da erogare con l'applicazione dei
criteri di cui al punto b)"; 3) dopo il punto h) e' aggiunto il
seguente punto i): "di stabilire che le eventuali economie realizzate
dai Comuni con riferimento alla gestione dell'anno precedente e
relative alla quota di contributo a carico del bilancio regionale
sono trattenute dagli stessi a titolo di anticipo sulle risorse da
assegnare e che tali economie saranno detratte dalla quota da
attribuire ai Comuni richiedenti con il provvedimento della Giunta
regionale di cui al punto h) successivo al riparto preventivo; e che
i Comuni beneficiari nell'anno precedente che non intendano aprire i
bandi di cui all'articolo 6 dell'Allegato A dovranno versare le
eventuali economie relative alla quota di contributo a carico del
bilancio regionale alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna entro
e non oltre il 15/2 di ogni anno con la seguente causale:
"Restituzione somme derivanti dall'art. 11 della Legge 431/98""; 4)
di aggiungere dopo il punto i) il seguente punto l): "di stabilire
che, qualora un Comune beneficiario nell'anno precedente ed ammesso
al riparto preventivo con il provvedimento della Giunta regionale di
cui al punto h) non riceva nessuna istanza di contributo oppure tutte
le istanze ricevute siano dichiarate inammissibili dovra' restituire
le somme accreditate in via preventiva alla Tesoreria della Regione
Emilia-Romagna, comprese le eventuali economie relative alla gestione
dell'anno precedente e relative alla quota di contributo a carico del
bilancio regionale, con le modalita' di cui al punto precedente ed
entro il 30/4; e che tali somme, comprese quelle di cui al punto
precedente, limitatamente agli importi resisi effettivamente
disponibili a bilancio regionale, saranno eventualmente assegnate ai
Comuni richiedenti con il provvedimento della Giunta regionale di cui
al punto h) successivo al riparto preventivo";
f) di approvare l'Allegato A "Norme per il funzionamento e
l'erogazione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione - Anno 2001" alla presente deliberazione, di cui forma
parte integrante e sostanziale;
g) di avvalersi della facolta' di differire l'applicazione delle
disposizioni del DLgs 130/00 sopra citato ai sensi dall'art. 1, comma
2, dello stesso DLgs 130/00;
h) di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta
regionale, in sede di conguaglio di cui al punto h) della
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 cosi' come modificato
dal presente atto, si provvedera' ad assegnare ai Comuni richiedenti
la quota di fondi pari al 5% delle entrate derivanti dai canoni di
locazione degli alloggi di proprieta' degli IACP di cui alla
deliberazione n. 1101 del 4/7/2000;
i) di dare atto che all'impegno ed alla liquidazione della spesa si
procedera' con successivi atti formali dei Dirigenti competenti per
materia, nel rispetto della normativa contabile vigente;
j) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Norme per il funzionamento e l'erogazione del Fondo per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2001
Art. 1
Finalita'
Il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di
seguito denominato Fondo, e' finalizzato alla concessione di
contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di
locazione.
Art. 2
Risorse
Confluiscono sul Fondo:
a) risorse dello Stato;
b) risorse regionali;
c) risorse comunali.
Art. 3
Beneficiari
Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data
della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per
gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di
soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 6 marzo 1998, n. 40;
- titolarita' di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato
ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione e
regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;
- residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di
contributo nonche' nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- titolarita' di un contratto di assegnazione in godimento di un
alloggio di proprieta' di cooperativa a proprieta' indivisa qualora
siano presenti le seguenti condizioni:
a) la cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita
convenzione, un vincolo di inalienabilita' ai soci del patrimonio
residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di
cambiamento di attivita', a devolvere gli immobili residenziali
assoggettati a tale vincolo ad Enti pubblici appositamente
individuati da disposizioni normative di settore;
b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere
compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della
Legge 179/92 e successive modificazioni, mentre l'ammontare del
canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per
qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal
rappresentante legale della cooperativa assegnante;
- non essere assegnatario di un alloggio erp o di un alloggio
comunale;
- non essere titolare di diritti di proprieta', usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale;
- patrimonio mobiliare familiare non superiore a Lire 30.000.000
(Euro 15.493,71) al netto della franchigia di Lire 50.000.000 (Euro
25.822,84) ai sensi del DLgs 109/98;
- valore ISE (indicatore della situazione economica), calcolato ai
sensi del DLgs 109/98, non superiore a Lire 50.000.000 (Euro
25.822,84);
- canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non
superiore ai limiti di seguito indicati:
Comune Canone massimo mensile
inferiore a 20.000 abitanti L. 1.200.000
(Euro 619,75)
compreso tra 20.000 e 200.000 abitanti L. 1.500.000
(Euro 774,69)
superiore a 200.000 abitanti
e Comuni capoluogo L. 1.800.000
(Euro 929,62)
- valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) e
incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul
valore ISE (indicatore della situazione economica), calcolati ai
sensi del DLgs 109/98, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia Valore ISEE Incidenza canone/valore ISE
Fascia A fino a Lire 12.000.000 non inferiore al 14%
(Euro 6.197,48)
Fascia B da Lire 12.000.001 non inferiore al 18%
(Euro 6.197,48)
a Lire 18.000.000
(Euro 9.296,22)
Fascia C da Lire 18.000.001 non inferiore al 24%
(Euro 9.296,22)
a Lire 24.000.000
(Euro 12.394,97)
Fascia D da Lire 24.000.001 non inferiore al 30%
(Euro 12.394,97)
a Lire 30.000.000
(Euro 15.493,71)
Per le famiglie con presenza di un solo componente, ai fini del
calcolo del valore ISEE si applica il parametro previsto dal DLgs
109/98 aumentato dello 0,25 in presenza di uno dei seguenti
requisiti:
a) eta' superiore a 65 anni;
b) contratto di locazione stipulato in seguito a sfratto,
conciliazione giudiziale o separazione legale;
c) aumento superiore al 100% del canone annuo in seguito a rinnovo
del contratto di locazione.
Il contratto di locazione di cui ai punti b) e c) del secondo comma
deve essere stato stipulato successivamente all'1/1/2000.
Art. 4
Entita' del contributo
Il contributo e' calcolato sulla base dell'incidenza del canone
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (indicatore
della situazione economica) calcolato ai sensi del DLgs 109/98:
- Fascia A: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 14% per
un massimo di Lire 5.000.000 (Euro 2.582,28).
- Fascia B: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 18% per
un massimo di Lire 4.500.000 (Euro 2.324,06).
- Fascia C: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 24% per
un massimo di Lire 3.500.000 (Euro 1.807,60).
- Fascia D: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 30% per
un massimo di Lire 2.500.000 (Euro 1.291,14).
Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le
frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
In caso di contributo inferiore a Lire 100.000 (Euro 51,65) non si
procede alla erogazione.
Per le domande presentate dall'1 settembre al 30 ottobre, il
contributo erogabile e' pari al 50% del contributo annuo.
Art. 5
Certificazione
Ai sensi della Legge 15/68 e del DPR 403/98, i requisiti per
l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono
comprovati con dichiarazione sostitutiva secondo il modello
predisposto dal Comune.
Art. 6
Bandi comunali
L'apertura dei bandi pubblici indetta dai Comuni e' articolata nel
seguente modo:
- i termini massimi di apertura dei bandi comunali decorrono da 15
giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna al 31/3; i Comuni,
nel rispetto di tali termini massimi, possono stabilire propri
termini di apertura piu' brevi;
- dall'1 settembre al 30 ottobre subordinatamente alle disponibilita'
finanziarie e previa comunicazione della Regione.
I Comuni inseriscono nei bandi le disposizioni in materia di
controlli e sanzioni previste dalla Legge 15/68, dal DPR 403/98, dal
DLgs 109/98 e dal DPCM 221/99.
I Comuni fanno pervenire al Servizio Qualita' edilizia della Regione
Emilia-Romagna entro e non oltre il 15/2/2001 una comunicazione in
cui si dichiari che e' stato approvato e pubblicato il bando comunale
di cui al primo punto del primo comma.
Art. 7
Istruttoria domande e procedure di erogazione
di competenza dei Comuni:
- procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del
possesso dei requisiti previsti;
- procedere a verifica prima dell'erogazione del contributo, in
presenza di valore ISE inferiore al canone annuo, della effettiva
situazione economica e sociale del richiedente tramite i servizi
sociali o altra struttura comunale demandata; qualora il richiedente
non sia assistito dai servizi sociali, i Comuni procedono alle
verifiche previste dalla legge presso la Guardia di Finanza, il
Ministero delle Finanze, istituti di credito e intermediari
finanziari con comunicazione al soggetto interessato dell'avvio della
procedura di accertamento a suo carico;
- definire i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi
provvedendo, in caso di eventuali economie registrate all'interno
degli importi a carico del bilancio regionale nelle fasce A + B,
all'utilizzo delle stesse per incrementare la percentuale di
copertura contributiva della quota regionale nella fascia C + D fino
al raggiungimento del limite massimo dell'85%, riportando
espressamente tale situazione nell'atto del Dirigente comunale di cui
al successivo alinea 7;
- quantificare il contributo differenziato per fasce e suddiviso
nella quota a carico del bilancio regionale pari all'85% e nella
quota comunale pari al 15%;
- far pervenire al Servizio Qualita' edilizia della Regione
Emilia-Romagna entro e non oltre 30 giorni dal 31/3 previsto come
termine massimo di chiusura dei bandi comunali i seguenti dati
suddivisi per fasce:
1) il numero delle domande;
2) l'importo del contributo da erogare diviso nella quota regionale e
comunale.
I Comuni che non invieranno tali dati entro i termini di cui sopra
saranno esclusi dalla ripartizione delle risorse;
- far pervenire al Servizio Qualita' edilizia della Regione
Emilia-Romagna entro il termine perentorio di cui all'alinea 5 e
contestualmente con l'invio dei dati ivi previsti l'importo delle
economie relative alla gestione dell'anno precedente;
- trasmettere a consuntivo al Servizio Qualita' edilizia della
Regione Emilia-Romagna, entro e non oltre 60 giorni dalla espressa
richiesta regionale, l'atto del Dirigente comunale contenente:
1) l'importo complessivamente liquidato diviso nella quota regionale
e comunale;
2) gli estremi identificativi dei beneficiari;
3) l'importo relativo ai singoli beneficiari diviso nella quota
regionale e comunale;
decorso tale termine si procedera' alla conseguente predisposizione
degli atti amministrativi per il recupero dei fondi accreditati.
di competenza della Regione:
- procedere al riparto preventivo delle risorse complessivamente
disponibili pari a Lire 59.893.397.529 (pari a Euro 30.932.358,36)
assegnando una quota determinata come specificato nell'atto di
approvazione del presente allegato, ai Comuni che facciano pervenire
la comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, per un importo massimo
complessivo da erogare pari a Lire 32.479.245.735 (pari a Euro
16.774.130,54);
- accertare le economie dei Comuni relative all'anno precedente
nonche' l'importo dei versamenti degli IACP pari al 5% del monte
canoni degli alloggi di proprieta' degli IACP;
- procedere alla determinazione dei contributi da erogare ai Comuni
con ripartizione prioritaria relativamente al fabbisogno delle fasce
A e B e in subordine relativamente al fabbisogno delle fasce C e D
alle quali verranno concesse risorse eventualmente ridotte in misura
proporzionale alle disponibilita' residue; procedere, in caso di
copertura parziale delle fasce A e B, ad una attribuzione delle
risorse ridotte in misura proporzionale alle disponibilita';
- procedere al conguaglio del contributo con detrazione delle
economie relative all'anno precedente e delle somme erogate in via
preventiva provvedendo ad assegnare in tale sede la quota regionale
costituita dai fondi provenienti dagli IACP;
- trasferire al Tesoriere comunale la quota regionale di contributo;
- effettuare il monitoraggio degli interventi.
(segue allegato fotografato)