REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 dicembre 2000, n. 132

Fondo sociale per la locazione di cui all'art. 11, Legge 431/98 e all'art. 4 della L.R. 8/00 - Riparto preventivo ai Comuni e modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive modifiche (proposta della Giunta regionale in data 12 dicembre 2000, n. 2299)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 2299, in data 12 dicembre 2000,           
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per il Fondo                
sociale per la locazione di cui all'art. 11, Legge 431/98 e all'art.            
4 della L.R. 8/00 - Riparto preventivo ai Comuni e modifiche alla               
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive modifiche;           
preso atto della modificazione apportata sulla predetta proposta                
dalla Commissione consiliare "Territorio ambiente trasporti", in sede           
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
14846 in data 18 dicembre 2000;                                                 
richiamati:                                                                     
- l'art. 11 della Legge 431/98 che ha istituito il Fondo nazionale              
per la locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in                 
locazione, di seguito denominato Fondo, stabilendo fra l'altro, al              
comma 7, che le Regioni provvedono alla ripartizione fra i Comuni               
delle risorse assegnate al Fondo ed attribuite con deliberazione del            
CIPE;                                                                           
- il DLgs n. 109 del 1998 recante "Definizione dei criteri unificati            
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono           
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della            
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successiva modificazione";                     
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999,           
n. 221 contenente disposizioni attuative del DLgs 109/98;                       
- le deliberazioni del CIPE del 30 giugno 1999 e del 15 febbraio 2000           
con cui si e' provveduto ad assegnare alla Regione Emilia-Romagna la            
quota di risorse presenti nel Fondo relative all'anno 1999;                     
- la deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 che, in attuazione           
delle disposizioni statali in materia, ha provveduto a disciplinare             
le modalita' di funzionamento e di erogazione del Fondo, cosi' come             
modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 36/00 di                 
ratifica della deliberazione della Giunta regionale 1068/00;                    
- il DLgs 130/00 recante "Disposizioni correttive ed integrative del            
DLgs 109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della                
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali            
agevolate";                                                                     
- la deliberazione della Giunta regionale 1070/00 con cui si e'                 
provveduto ad attribuire ai Comuni richiedenti le risorse relative              
all'anno 1999;                                                                  
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1101 del 4/7/2000 con              
cui si e' provveduto a definire l'entita' e le modalita' di                     
versamento della quota regionale di partecipazione al finanziamento;            
- la deliberazione del CIPE n. 73 del 4/8/2000, di assegnazione alla            
Regione Emilia-Romagna della quota delle risorse presenti nel Fondo             
relativa all'anno 2000 pari a Lire 60.158.000.000 (pari a Euro                  
31.069.014,14);                                                                 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2065 del 28/11/2000 con            
la quale si e' preso atto dell'assegnazione della somma di Lire                 
60.158.000.000 (pari a Euro 31.069.014,14) ed apportato al bilancio             
di previsione per l'esercizio finanziario in corso le relative                  
variazioni;                                                                     
- la Legge 15/68 e il DPR 403/98 contenenti disposizioni in materia             
di certificazioni amministrative;                                               
considerato che:                                                                
- i Comuni della Regione, in attuazione di quanto disposto dalla                
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99, hanno provveduto ad              
aprire i bandi pubblici dal 15/2/2000 al 15/4/2000;                             
- con deliberazione n. 1070 del 27/6/2000, in attuazione di quanto              
previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 1320/99, cosi'             
come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 36/00 di            
ratifica della deliberazione della Giunta regionale 1068/00, si e'              
provveduto ad assegnare ai Comuni richiedenti le risorse relative               
all'anno 1999 attribuite alla Regione Emilia-Romagna con                        
deliberazioni del CIPE del 30 giugno 1999 e del 15 febbraio 2000;               
- posteriormente al termine massimo previsto dalla deliberazione del            
Consiglio regionale 1320/99, cosi' come modificata dalla                        
deliberazione 36/00 di ratifica della deliberazione della Giunta                
regionale 1068/00, sono pervenute al Servizio regionale Qualita'                
edilizia, e dallo stesso trattenute agli atti, ulteriori richieste di           
contributo relative alla quota a carico del bilancio regionale (85%             
di contribuzione massima) per Lire 267.192.221 (pari a Euro                     
137.993,27) sulla base dell'istruttoria eseguita dai Comuni sulle               
domande presentate dai soggetti beneficiari relativamente ai                    
sopracitati bandi aperti nell'anno 2000;                                        
- le risorse complessivamente assegnate alla Regione Emilia- Romagna            
relativamente all'anno 2000 con deliberazione del CIPE n. 73 del                
4/8/2000 sono pari a Lire 60.158.000.000 (pari a Euro 31.069.014,14);           
ritenuto, per quanto sopra premesso:                                            
- di ammettere eccezionalmente alla ripartizione dei fondi i suddetti           
Comuni in considerazione della brevita' del termine loro attribuito             
per l'istruttoria delle domande dei cittadini e per l'invio dei dati            
e tenuto conto della novita' e complessita' dell'istruttoria                    
richiesta e delle finalita' assistenziali del Fondo;                            
- di provvedere, a tal fine, ad ammettere al riparto i Comuni che               
abbiano provveduto all'invio, entro il 31/10/2000, dei dati relativi            
all'importo del contributo da erogare con riferimento ai bandi aperti           
nell'anno 2000, utilizzando a tal fine una quota parte delle risorse            
di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, assegnate con           
la sopracitata deliberazione del CIPE 73/00 alla Regione                        
Emilia-Romagna per l'anno 2000;                                                 
- di procedere in via eccezionale, per quanto esposto nei punti                 
precedenti, al riparto delle risorse ai suddetti Comuni secondo i               
criteri di ripartizione adottati con deliberazione della Giunta                 
regionale n. 1070 del 27/6/2000 relativamente alla quota a carico del           
bilancio regionale (85% del contributo erogabile), in attuazione di             
quanto disposto dalla sopracitata deliberazione del Consiglio                   
regionale 1320/99, e cioe' nella misura del 100% per le richieste               
delle fasce A + B e nella misura del 64,18% per le richieste delle              
fasce C + D, cosi' come risulta dall'Allegato B che forma parte                 
integrante e sostanziale del presente atto per un onere finanziario             
complessivo di Lire 264.602.471 (pari a Euro 136.655,77);                       
ritenuto, al fine di consentire il massimo impiego delle risorse, che           
ogni singolo Comune ricompreso nell'Allegato B possa procedere, in              
caso di eventuali economie registrate all'interno degli importi                 
ricompresi per ciascuno nella fascia A + B, all'utilizzo delle stesse           
per incrementare la percentuale di copertura contributiva della quota           
regionale nella fascia C + D fino al raggiungimento del limite                  
massimo dell'85%, dando atto che tale situazione dovra' essere                  
espressamente riportata nell'atto del Dirigente comunale in fase di             
trasmissione al Servizio regionale competente della documentazione a            
consuntivo;                                                                     
dato atto che, detratta la quota di 264.602.471 (pari a Euro                    
136.655,77) di cui sopra, l'ammontare complessivamente disponibile, a           
valere sulle risorse attribuite alla Regione Emilia-Romagna per                 
l'anno 2000 con la gia' citata deliberazione del CIPE n. 73 del                 
4/8/2000, risulta pari a Lire 59.893.397.529 (pari a Euro                       
30.932.358,36);                                                                 
considerato altresi', al fine di consentire una tempestiva erogazione           
delle risorse ai beneficiari da parte dei Comuni relativamente ai               
bandi dell'anno 2001, di procedere ad un riparto preventivo delle               
suddette risorse residue disponibili pari a Lire 59.893.397.529 (pari           
a Euro 30.932.358,36) attribuendo una quota pari al 50% di quanto               
assegnato ai Comuni ricompresi nell'Allegato A alla deliberazione               
della Giunta regionale  n.1070 del 27/6/2000 e ai Comuni di cui                 
all'Allegato B alla presente deliberazione (per un importo massimo da           
erogare pari complessivamente a Lire 32.479.245.735 pari a Euro                 
16.774.130,54) che provvedano a far pervenire al Servizio regionale             
Qualita' edilizia entro e non oltre il 15/2/2001 una comunicazione in           
cui si dichiari che e' stato approvato e pubblicato il bando comunale           
di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla presente deliberazione;                  
ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare le seguenti                   
modifiche al dispositivo della sopracitata deliberazione del                    
Consiglio regionale 1320/99:                                                    
- il punto g) e' cosi' sostituito: "di assegnare in via preventiva              
una quota pari al 50% di quanto assegnato ai Comuni, relativamente              
alla gestione dell'anno precedente, che provvedano a far pervenire al           
Servizio regionale Qualita' edilizia entro e non oltre il 15/2 di               
ogni anno una comunicazione in cui si dichiari che e' stato approvato           
e pubblicato il bando comunale di cui all'art. 6 dell'Allegato A";              
- il punto h) e' cosi' sostituito: "di demandare a successivo                   
provvedimento della Giunta regionale il riparto preventivo di cui al            
punto precedente e il successivo conguaglio del contributo calcolato            
con i criteri di cui al punto b) nonche' l'eventuale rimodulazione              
delle fasce e dei contributi e l'apertura di successivi bandi in                
relazione all'andamento della domanda, della spesa e della                      
disponibilita' di ulteriori risorse; e che, relativamente ai Comuni             
non beneficiari di contributi nell'anno precedente oppure                       
relativamente ai Comuni che abbiano beneficiato di contributi                   
nell'anno precedente ma che non abbiano provveduto ad inviare la                
comunicazione di cui al punto g), la Giunta regionale procedera',               
contestualmente al provvedimento di conguaglio di cui sopra, alla               
determinazione del contributo da erogare con l'applicazione dei                 
criteri di cui al punto b)";                                                    
- dopo il punto h) e' aggiunto il seguente punto i): "di stabilire              
che le eventuali economie realizzate dai Comuni con riferimento alla            
gestione dell'anno precedente e relative alla quota di contributo a             
carico del bilancio regionale sono trattenute dagli stessi a titolo             
di anticipo sulle risorse da assegnare e che tali economie saranno              
detratte dalla quota da attribuire ai Comuni richiedenti con il                 
provvedimento della Giunta regionale di cui al punto h) successivo al           
riparto preventivo; e che i Comuni beneficiari nell'anno precedente             
che non intendano aprire i bandi di cui all'articolo 6 dell'Allegato            
A dovranno restituire le eventuali economie relative alla quota di              
contributo a carico del bilancio regionale alla Tesoreria della                 
Regione Emilia-Romagna entro e non oltre il 15/2 di ogni anno con la            
seguente causale: "Restituzione somme derivanti dall'art. 11 della              
Legge 431/98"";                                                                 
- dopo il punto i) e' aggiunto il seguente punto l): "di stabilire              
che, qualora un Comune beneficiario nell'anno precedente, ammesso al            
riparto preventivo con il provvedimento della Giunta regionale di cui           
al punto h), non riceva nessuna istanza di contributo ovvero tutte le           
istanze ricevute siano dichiarate inammissibili dovra' restituire le            
somme accreditate in via preventiva alla Tesoreria della Regione                
Emilia-Romagna, comprese le eventuali economie relative alla gestione           
dell'anno precedente e relative alla quota di contributo a carico del           
bilancio regionale, con le modalita' di cui al punto precedente ed              
entro il 30/4; e che tali somme, comprese quelle di cui al punto                
precedente, limitatamente agli importi resisi effettivamente                    
disponibili a bilancio regionale, saranno eventualmente assegnate ai            
Comuni richiedenti con il provvedimento della Giunta regionale di cui           
ai punto h) successivo al riparto preventivo";                                  
dato atto:                                                                      
- che con successivo provvedimento della Giunta regionale in sede di            
conguaglio di cui al punto h) della sopracitata deliberazione del               
Consiglio regionale 1320/99, cosi' come modificato dal presente atto,           
si provvedera' ad assegnare ai Comuni richiedenti la quota di fondi             
pari al 5% delle entrate derivanti dai canoni di locazione degli                
alloggi di proprieta' degli IACP di cui alla deliberazione della                
Giunta regionale n. 1101 del 4/7/2000;                                          
- che il DLgs 130/00 ha apportato correzioni ed integrazioni al DLgs            
109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della                     
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali            
agevolate e che lo stesso decreto, all'art. 1, comma 2, conferisce la           
facolta' di differire l'attuazione della disciplina non oltre                   
centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di                 
completamento della normativa previste dall'art. 2, comma 3 dello               
stesso DLgs 130/00;                                                             
ritenuto, pertanto, di avvalersi della facolta' di differire                    
l'applicazione delle disposizioni del DLgs 130/00 ai sensi dall'art.            
1, comma 2, dello stesso DLgs 130/00;                                           
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che              
da' il seguente risultato:                                                      
presenti  n. 26                                                                 
assenti  n. 24                                                                  
voti favorevoli  n. 23                                                          
voti contrari  n.  1                                                            
voti nulli  n.  2                                                               
astenuti  n. -                                                                  
delibera:                                                                       
a) di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito           
del riparto delle risorse di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre             
1998, n. 431, assegnate per l'anno 2000 alla Regione Emilia-Romagna             
con deliberazione del CIPE 73/00, i Comuni che abbiano provveduto,              
entro il 31/10/2000, all'invio dei dati relativi all'importo del                
contributo da erogare con riferimento ai bandi aperti, in attuazione            
della deliberazione del Consiglio regionale 1320/99, nell'anno 2000;            
b) di approvare il riparto di cui all'Allegato B che costituisce                
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento comportante           
un onere complessivo a carico del bilancio regionale di Lire                    
264.602.471 (pari a Euro 136.655,77), che trova copertura finanziaria           
nell'ambito del Capitolo 32040 "Contributi integrativi di sostegno              
per l'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, Legge 9 dicembre           
1998, n. 431) Mezzi statali. (CNI)" del Bilancio per l'esercizio                
2000;                                                                           
c) di dare atto che, al fine di consentire il massimo impiego delle             
risorse che ogni singolo Comune ricompreso nell'Allegato B possa                
procedere, in caso di eventuali economie registrate ali'interno degli           
importi ricompresi per ciascuno nella fascia A + B, all'utilizzo                
delle stesse per incrementare la percentuale di copertura                       
contributiva della quota regionale nella fascia C + D fino al                   
raggiungimento del limite massimo dell'85%, dando atto che tale                 
situazione dovra' essere espressamente riportata nell'atto del                  
Dirigente comunale in fase di trasmissione al Servizio regionale                
competente della documentazione a consuntivo;                                   
d) di dare atto che i Comuni ricompresi nell'Allegato B dovranno                
trasmettere ai fini della rendicontazione a consuntivo al Servizio              
regionale competente, entro il termine di 60 giorni dalla espressa              
richiesta regionale, l'atto del dirigente comunale contenente nel               
rispetto di quanto indicato al punto precedente: - l'importo                    
complessivamente liquidato diviso nella quota regionale e comunale; -           
gli estremi identificativi dei beneficiari; - l'importo relativo ai             
singoli beneficiari diviso nella quota regionale e comunale; decorso            
tale termine si procedera' alla conseguente predisposizione degli               
atti amministrativi per il recupero dei fondi accreditati;                      
e) di apportare le seguenti modifiche al dispositivo della                      
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99: 1) il punto g) e'                
cosi' sostituito: "di assegnare in via preventiva una quota pari al             
50% di quanto assegnato ai Comuni, relativamente alla gestione                  
dell'anno precedente, che provvedano a far pervenire al Servizio                
regionale Qualita' edilizia entro e non oltre il 15/2 di ogni anno              
una comunicazione in cui si dichiari che e' stato approvato e                   
pubblicato il bando comunale di cui all'art. 6 dell'Allegato A"; 2)             
il punto h) e' cosi' modificato: "di demandare a successivo                     
provvedimento della Giunta regionale il riparto preventivo di cui al            
punto precedente e il successivo conguaglio del contributo calcolato            
con i criteri di cui al punto b) nonche' l'eventuale rimodulazione              
delle fasce e dei contributi e l'apertura di successivi bandi in                
relazione all'andamento della domanda, della spesa e della                      
disponibilita' di ulteriori risorse; e che, relativamente ai Comuni             
non beneficiari di contributi nell'anno precedente oppure                       
relativamente ai Comuni che abbiano beneficiato di contributi                   
nell'anno precedente ma che non abbiano provveduto ad inviare la                
comunicazione di cui al punto g), la Giunta regionale procedera',               
contestualmente al provvedimento di conguaglio di cui sopra, alla               
determinazione del contributo da erogare con l'applicazione dei                 
criteri di cui al punto b)"; 3) dopo il punto h) e' aggiunto il                 
seguente punto i): "di stabilire che le eventuali economie realizzate           
dai Comuni con riferimento alla gestione dell'anno precedente e                 
relative alla quota di contributo a carico del bilancio regionale               
sono trattenute dagli stessi a titolo di anticipo sulle risorse da              
assegnare e che tali economie saranno detratte dalla quota da                   
attribuire ai Comuni richiedenti con il provvedimento della Giunta              
regionale di cui al punto h) successivo al riparto preventivo; e che            
i Comuni beneficiari nell'anno precedente che non intendano aprire i            
bandi di cui all'articolo 6 dell'Allegato A dovranno versare le                 
eventuali economie relative alla quota di contributo a carico del               
bilancio regionale alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna entro            
e non oltre il 15/2 di ogni anno con la seguente causale:                       
"Restituzione somme derivanti dall'art. 11 della Legge 431/98""; 4)             
di aggiungere dopo il punto i) il seguente punto l): "di stabilire              
che, qualora un Comune beneficiario nell'anno precedente ed ammesso             
al riparto preventivo con il provvedimento della Giunta regionale di            
cui al punto h) non riceva nessuna istanza di contributo oppure tutte           
le istanze ricevute siano dichiarate inammissibili dovra' restituire            
le somme accreditate in via preventiva alla Tesoreria della Regione             
Emilia-Romagna, comprese le eventuali economie relative alla gestione           
dell'anno precedente e relative alla quota di contributo a carico del           
bilancio regionale, con le modalita' di cui al punto precedente ed              
entro il 30/4; e che tali somme, comprese quelle di cui al punto                
precedente, limitatamente agli importi resisi effettivamente                    
disponibili a bilancio regionale, saranno eventualmente assegnate ai            
Comuni richiedenti con il provvedimento della Giunta regionale di cui           
al punto h) successivo al riparto preventivo";                                  
f) di approvare l'Allegato A "Norme per il funzionamento e                      
l'erogazione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in           
locazione - Anno 2001" alla presente deliberazione, di cui forma                
parte integrante e sostanziale;                                                 
g) di avvalersi della facolta' di differire l'applicazione delle                
disposizioni del DLgs 130/00 sopra citato ai sensi dall'art. 1, comma           
2, dello stesso DLgs 130/00;                                                    
h) di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta                   
regionale, in sede di conguaglio di cui al punto h) della                       
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 cosi' come modificato             
dal presente atto, si provvedera' ad assegnare ai Comuni richiedenti            
la quota di fondi pari al 5% delle entrate derivanti dai canoni di              
locazione degli alloggi di proprieta' degli IACP di cui alla                    
deliberazione n. 1101 del 4/7/2000;                                             
i) di dare atto che all'impegno ed alla liquidazione della spesa si             
procedera' con successivi atti formali dei Dirigenti competenti per             
materia, nel rispetto della normativa contabile vigente;                        
j) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A)                                                                     
Norme per il funzionamento e l'erogazione del Fondo per il sostegno             
all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2001                            
Art. 1                                                                          
Finalita'                                                                       
Il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di           
seguito denominato Fondo, e' finalizzato alla concessione di                    
contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di             
locazione.                                                                      
Art. 2                                                                          
Risorse                                                                         
Confluiscono sul Fondo:                                                         
a) risorse dello Stato;                                                         
b) risorse regionali;                                                           
c) risorse comunali.                                                            
Art. 3                                                                          
Beneficiari                                                                     
Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data             
della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti                 
requisiti:                                                                      
- cittadinanza italiana;                                                        
- cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;                    
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per             
gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di              
soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 6 marzo 1998, n. 40;           
- titolarita' di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato           
ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione e               
regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;                          
- residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di                    
contributo nonche' nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;            
- titolarita' di un contratto di assegnazione in godimento di un                
alloggio di proprieta' di cooperativa a proprieta' indivisa qualora             
siano presenti le seguenti condizioni:                                          
a) la cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita             
convenzione, un vincolo di inalienabilita' ai soci del patrimonio               
residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di            
cambiamento di attivita', a devolvere gli immobili residenziali                 
assoggettati a tale vincolo ad Enti pubblici appositamente                      
individuati da disposizioni normative di settore;                               
b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere            
compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della             
Legge 179/92 e successive modificazioni, mentre l'ammontare del                 
canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per             
qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.                         
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal            
rappresentante legale della cooperativa assegnante;                             
- non essere assegnatario di un alloggio erp o di un alloggio                   
comunale;                                                                       
- non essere titolare di diritti di proprieta', usufrutto, uso o                
abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale;                        
- patrimonio mobiliare familiare non superiore a Lire 30.000.000                
(Euro 15.493,71) al netto della franchigia di Lire 50.000.000 (Euro             
25.822,84) ai sensi del DLgs 109/98;                                            
- valore ISE (indicatore della situazione economica), calcolato ai              
sensi del DLgs 109/98, non superiore a Lire 50.000.000 (Euro                    
25.822,84);                                                                     
- canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non              
superiore ai limiti di seguito indicati:                                        
  Comune  Canone massimo mensile                                                
  inferiore a 20.000 abitanti  L. 1.200.000                                     
(Euro 619,75)                                                                   
  compreso tra 20.000 e 200.000 abitanti  L. 1.500.000                          
(Euro 774,69)                                                                   
  superiore a 200.000 abitanti                                                  
  e Comuni capoluogo  L. 1.800.000                                              
(Euro 929,62)                                                                   
- valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) e             
incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul                 
valore ISE (indicatore della situazione economica), calcolati ai                
sensi del DLgs 109/98, rientranti entro i valori di seguito indicati:           
Fascia  Valore ISEE  Incidenza canone/valore         ISE                        
  Fascia A  fino a Lire 12.000.000  non inferiore al 14%                        
    (Euro 6.197,48)                                                             
  Fascia B  da Lire 12.000.001  non inferiore al 18%                            
    (Euro 6.197,48)                                                             
    a Lire 18.000.000                                                           
    (Euro 9.296,22)                                                             
  Fascia C  da Lire 18.000.001  non inferiore al 24%                            
    (Euro 9.296,22)                                                             
    a Lire 24.000.000                                                           
    (Euro 12.394,97)                                                            
  Fascia D  da Lire 24.000.001  non inferiore al 30%                            
    (Euro 12.394,97)                                                            
    a Lire 30.000.000                                                           
    (Euro 15.493,71)                                                            
Per le famiglie con presenza di un solo componente, ai fini del                 
calcolo del valore ISEE si applica il parametro previsto dal DLgs               
109/98 aumentato dello 0,25 in presenza di uno dei seguenti                     
requisiti:                                                                      
a) eta' superiore a 65 anni;                                                    
b) contratto di locazione stipulato in seguito a sfratto,                       
conciliazione giudiziale o separazione legale;                                  
c) aumento superiore al 100% del canone annuo in seguito a rinnovo              
del contratto di locazione.                                                     
Il contratto di locazione di cui ai punti b) e c) del secondo comma             
deve essere stato stipulato successivamente all'1/1/2000.                       
Art. 4                                                                          
Entita' del contributo                                                          
Il contributo e' calcolato sulla base dell'incidenza del canone                 
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (indicatore               
della situazione economica) calcolato ai sensi del DLgs 109/98:                 
- Fascia A: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 14% per             
un massimo di Lire 5.000.000 (Euro 2.582,28).                                   
- Fascia B: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 18% per             
un massimo di Lire 4.500.000 (Euro 2.324,06).                                   
- Fascia C: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 24% per             
un massimo di Lire 3.500.000 (Euro 1.807,60).                                   
- Fascia D: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 30% per             
un massimo di Lire 2.500.000 (Euro 1.291,14).                                   
Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le           
frazioni di mese inferiori a 15 giorni.                                         
In caso di contributo inferiore a Lire 100.000 (Euro 51,65) non si              
procede alla erogazione.                                                        
Per le domande presentate dall'1 settembre al 30 ottobre, il                    
contributo erogabile e' pari al 50% del contributo annuo.                       
Art. 5                                                                          
Certificazione                                                                  
Ai sensi della Legge 15/68 e del DPR 403/98, i requisiti per                    
l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono                   
comprovati con dichiarazione sostitutiva secondo il modello                     
predisposto dal Comune.                                                         
Art. 6                                                                          
Bandi comunali                                                                  
L'apertura dei bandi pubblici indetta dai Comuni e' articolata nel              
seguente modo:                                                                  
- i termini massimi di apertura dei bandi comunali decorrono da 15              
giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna al 31/3; i Comuni,            
nel rispetto di tali termini massimi, possono stabilire propri                  
termini di apertura piu' brevi;                                                 
- dall'1 settembre al 30 ottobre subordinatamente alle disponibilita'           
finanziarie e previa comunicazione della Regione.                               
I Comuni inseriscono nei bandi le disposizioni in materia di                    
controlli e sanzioni previste dalla Legge 15/68, dal DPR 403/98, dal            
DLgs 109/98 e dal DPCM 221/99.                                                  
I Comuni fanno pervenire al Servizio Qualita' edilizia della Regione            
Emilia-Romagna entro e non oltre il 15/2/2001 una comunicazione in              
cui si dichiari che e' stato approvato e pubblicato il bando comunale           
di cui al primo punto del primo comma.                                          
Art. 7                                                                          
Istruttoria domande e procedure di erogazione                                   
di competenza dei Comuni:                                                       
- procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del                  
possesso dei requisiti previsti;                                                
- procedere a verifica prima dell'erogazione del contributo, in                 
presenza di valore ISE inferiore al canone annuo, della effettiva               
situazione economica e sociale del richiedente tramite i servizi                
sociali o altra struttura comunale demandata; qualora il richiedente            
non sia assistito dai servizi sociali, i Comuni procedono alle                  
verifiche previste dalla legge presso la Guardia di Finanza, il                 
Ministero delle Finanze, istituti di credito e intermediari                     
finanziari con comunicazione al soggetto interessato dell'avvio della           
procedura di accertamento a suo carico;                                         
- definire i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi                
provvedendo, in caso di eventuali economie registrate all'interno               
degli importi a carico del bilancio regionale nelle fasce A + B,                
all'utilizzo delle stesse per incrementare la percentuale di                    
copertura contributiva della quota regionale nella fascia C + D fino            
al raggiungimento del limite massimo dell'85%, riportando                       
espressamente tale situazione nell'atto del Dirigente comunale di cui           
al successivo alinea 7;                                                         
- quantificare il contributo differenziato per fasce e suddiviso                
nella quota a carico del bilancio regionale pari all'85% e nella                
quota comunale pari al 15%;                                                     
- far pervenire al Servizio Qualita' edilizia della Regione                     
Emilia-Romagna entro e non oltre 30 giorni dal 31/3 previsto come               
termine massimo di chiusura dei bandi comunali i seguenti dati                  
suddivisi per fasce:                                                            
1) il numero delle domande;                                                     
2) l'importo del contributo da erogare diviso nella quota regionale e           
comunale.                                                                       
I Comuni che non invieranno tali dati entro i termini di cui sopra              
saranno esclusi dalla ripartizione delle risorse;                               
- far pervenire al Servizio Qualita' edilizia della Regione                     
Emilia-Romagna entro il termine perentorio di cui all'alinea 5 e                
contestualmente con l'invio dei dati ivi previsti l'importo delle               
economie relative alla gestione dell'anno precedente;                           
- trasmettere a consuntivo al Servizio Qualita' edilizia della                  
Regione Emilia-Romagna, entro e non oltre 60 giorni dalla espressa              
richiesta regionale, l'atto del Dirigente comunale contenente:                  
1) l'importo complessivamente liquidato diviso nella quota regionale            
e comunale;                                                                     
2) gli estremi identificativi dei beneficiari;                                  
3) l'importo relativo ai singoli beneficiari diviso nella quota                 
regionale e comunale;                                                           
decorso tale termine si procedera' alla conseguente predisposizione             
degli atti amministrativi per il recupero dei fondi accreditati.                
di competenza della Regione:                                                    
- procedere al riparto preventivo delle risorse complessivamente                
disponibili pari a Lire 59.893.397.529 (pari a Euro 30.932.358,36)              
assegnando una quota determinata come specificato nell'atto di                  
approvazione del presente allegato, ai Comuni che facciano pervenire            
la comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, per un importo massimo             
complessivo da erogare pari a Lire 32.479.245.735 (pari a Euro                  
16.774.130,54);                                                                 
- accertare le economie dei Comuni relative all'anno precedente                 
nonche' l'importo dei versamenti degli IACP pari al 5% del monte                
canoni degli alloggi di proprieta' degli IACP;                                  
- procedere alla determinazione dei contributi da erogare ai Comuni             
con ripartizione prioritaria relativamente al fabbisogno delle fasce            
A e B e in subordine relativamente al fabbisogno delle fasce C e D              
alle quali verranno concesse risorse eventualmente ridotte in misura            
proporzionale alle disponibilita' residue; procedere, in caso di                
copertura parziale delle fasce A e B, ad una attribuzione delle                 
risorse ridotte in misura proporzionale alle disponibilita';                    
- procedere al conguaglio del contributo con detrazione delle                   
economie relative all'anno precedente e delle somme erogate in via              
preventiva provvedendo ad assegnare in tale sede la quota regionale             
costituita dai fondi provenienti dagli IACP;                                    
- trasferire al Tesoriere comunale la quota regionale di contributo;            
- effettuare il monitoraggio degli interventi.                                  
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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