REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI

          Art. 27                                                               
Quietanza del buono di pagamento                                                
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 26, il creditore              
firma per quietanza l'originale del buono di pagamento che l'Economo            
unira' al rendiconto come documentazione di prova. La firma di                  
quietanza puo' essere apposta sull'originale della fattura. In questo           
caso sul buono dovra' essere fatta espressa menzione della quietanza.           
2. Nel caso di cui alla lettera c) fara' fede la matrice dell'assegno           
circolare e l'avviso di ricevuta della raccomandata o assicurata.               
3. Nel caso di cui alla lettera d) ed h) fara' fede la ricevuta                 
bancaria per i bonifici manuali, e la registrazione del movimento a             
mezzo on-banking per i bonifici elettronici e per l'addebito diretto.           
4. Nel caso di cui alle lettere e) ed f) e' sufficiente, a prova del            
pagamento, la cedola di versamento postale, che dovra' essere unita             
all'originale del buono di pagamento.                                           
5. Nel caso di cui alla lettera g) fara' fede la firma del titolare             
della CARD sugli ordini di pagamento (giustificativo di spesa)                  
nonche' l'estratto conto periodico della societa' emittente la carta            
di credito (S.I.).                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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