REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 27
Quietanza del buono di pagamento
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 26, il creditore
firma per quietanza l'originale del buono di pagamento che l'Economo
unira' al rendiconto come documentazione di prova. La firma di
quietanza puo' essere apposta sull'originale della fattura. In questo
caso sul buono dovra' essere fatta espressa menzione della quietanza.
2. Nel caso di cui alla lettera c) fara' fede la matrice dell'assegno
circolare e l'avviso di ricevuta della raccomandata o assicurata.
3. Nel caso di cui alla lettera d) ed h) fara' fede la ricevuta
bancaria per i bonifici manuali, e la registrazione del movimento a
mezzo on-banking per i bonifici elettronici e per l'addebito diretto.
4. Nel caso di cui alle lettere e) ed f) e' sufficiente, a prova del
pagamento, la cedola di versamento postale, che dovra' essere unita
all'originale del buono di pagamento.
5. Nel caso di cui alla lettera g) fara' fede la firma del titolare
della CARD sugli ordini di pagamento (giustificativo di spesa)
nonche' l'estratto conto periodico della societa' emittente la carta
di credito (S.I.).