REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 26
Pagamenti sulla Cassa economale
1. I pagamenti vengono effettuati a mezzo degli addetti al servizio
di cassa in base a buoni di pagamento, numerati progressivamente,
compilati con procedure automatizzate o da staccarsi da un registro a
ricalco a madre e figlia, emessi dal Cassiere economo. Per le spese
di cui all'art. 24, comma 3, il buono di pagamento costituisce anche
buono di ordinazione.
2. Per l'estinzione dei titoli di pagamento possono essere applicate
le seguenti modalita' e procedure, secondo le scelte operate dal
creditore:
a) in contanti;
b) con assegno bancario a firma dei cassieri economi, o dei loro
sostituti;
c) con assegno circolare non trasferibile intestato al creditore da
inviarsi con avviso di raccomandata o assicurata e spese a carico del
richiedente;
d) con bonifico bancario, anche elettronico con gestione tramite
remote banking;
e) con versamento postale mediante apposito bollettino con spese a
carico del richiedente;
f) con vaglia postale ordinario o vaglia internazionale con tassa e
spesa a carico del richiedente;
g) con carta di credito aziendale nei casi in cui e' ammessa e con le
modalita' definite dal Direttore generale Risorse Finanziarie e
Strumentali;
h) addebito diretto sul conto corrente bancario dove sono conservati
i fondi della Cassa economale centrale o periferica.