REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 25
Casse economali periferiche
1. Con atto del Direttore generale Risorse Finanziarie e Strumentali
viene determinata l'entita' dei fondi economali assegnati agli uffici
periferici della Regione. La costituzione dei fondi viene effettuata
attraverso il Cassiere economo centrale.
2. I movimenti di cassa fra la Cassa economale centrale e quelle
degli uffici periferici sono registrati separatamente dagli altri.
3. L'incaricato dell'ufficio periferico gestisce il fondo economale
nei limiti d'importo e di tipologia di spesa e con le modalita'
sottoindicate:
a) pagamento delle spese, di cui all'art. 17, comma 2, singolarmente
non superiori a 750 Euro, per minute forniture di beni e servizi di
tipo standardizzato;
b) pagamento delle spese previste all'art. 24, comma 3;
c) pagamento delle spese effettuate in economia previste all'art. 16,
relative alla struttura di appartenenza.
4. Gli incaricati dei servizi, prima di effettuare qualsiasi
pagamento, accertano la relativa disponibilita' sul fondo di cassa,
tenuto conto delle spese aventi una scadenza prefissata.
5. L'ordinazione delle spese, di cui all'art. 17, comma 2, avviene
facendo ricorso ad appositi buoni d'ordinazione, firmati dal cassiere
economo periferico.
6. Il pagamento delle spese e' effettuato previa attestazione, del
cassiere economo periferico a seguito dei documenti contabili
corredati della documentazione di spesa di cui al comma 1 dell'art.
21.
7. I buoni di pagamento debbono in ogni caso riportare la doppia
firma del funzionario incaricato e del Responsabile del Servizio. I
buoni fino a 750 Euro possono riportare la sola firma del Cassiere
economo.
8. Lo stesso funzionario redige almeno trimestralmente, un rendiconto
in cui le spese sostenute vengono raggruppate in ordine cronologico,
per capitolo ed articolo di spesa del bilancio con l'esclusione delle
eventuali anticipazioni, da registrarsi separatamente.
9. Il Cassiere economo centrale controlla i rendiconti e formula la
proposta di approvazione al Direttore generale Risorse Finanziarie e
Strumentali.
10. Il Cassiere economo centrale, una volta ottenuta la
reintegrazione, versera' immediatamente gli importi ai singoli
responsabili dei fondi economali periferici.