REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI

          Art. 25                                                               
Casse economali periferiche                                                     
1. Con atto del Direttore generale Risorse Finanziarie e Strumentali            
viene determinata l'entita' dei fondi economali assegnati agli uffici           
periferici della Regione. La costituzione dei fondi viene effettuata            
attraverso il Cassiere economo centrale.                                        
2. I movimenti di cassa fra la Cassa economale centrale e quelle                
degli uffici periferici sono registrati separatamente dagli altri.              
3. L'incaricato dell'ufficio periferico gestisce il fondo economale             
nei limiti d'importo e di tipologia di spesa e con le modalita'                 
sottoindicate:                                                                  
a) pagamento delle spese, di cui all'art. 17, comma 2, singolarmente            
non superiori a 750 Euro, per minute forniture di beni e servizi di             
tipo standardizzato;                                                            
b) pagamento delle spese previste all'art. 24, comma 3;                         
c) pagamento delle spese effettuate in economia previste all'art. 16,           
relative alla struttura di appartenenza.                                        
4. Gli incaricati dei servizi, prima di effettuare qualsiasi                    
pagamento, accertano la relativa disponibilita' sul fondo di cassa,             
tenuto conto delle spese aventi una scadenza prefissata.                        
5. L'ordinazione delle spese, di cui all'art. 17, comma 2, avviene              
facendo ricorso ad appositi buoni d'ordinazione, firmati dal cassiere           
economo periferico.                                                             
6. Il pagamento delle spese e' effettuato previa attestazione, del              
cassiere economo periferico a seguito dei documenti contabili                   
corredati della documentazione di spesa di cui al comma 1 dell'art.             
21.                                                                             
7. I buoni di pagamento debbono in ogni caso riportare la doppia                
firma del funzionario incaricato e del Responsabile del Servizio. I             
buoni fino a 750 Euro possono riportare la sola firma del Cassiere              
economo.                                                                        
8. Lo stesso funzionario redige almeno trimestralmente, un rendiconto           
in cui le spese sostenute vengono raggruppate in ordine cronologico,            
per capitolo ed articolo di spesa del bilancio con l'esclusione delle           
eventuali anticipazioni, da registrarsi separatamente.                          
9. Il Cassiere economo centrale controlla i rendiconti e formula la             
proposta di approvazione al Direttore generale Risorse Finanziarie e            
Strumentali.                                                                    
10. Il Cassiere economo centrale, una volta ottenuta la                         
reintegrazione, versera' immediatamente gli importi ai singoli                  
responsabili dei fondi economali periferici.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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