REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 24
Pagamenti effettuabili
tramite la Cassa economale centrale
1. Coi fondi della Cassa economale si provvede ai pagamenti
concernenti le spese di cui all'art. 16, alle spese di rappresentanza
di cui all'art. 22 ed alle anticipazioni di cui all'art. 33.
2. L'incaricato del Servizio di Cassa economale centrale della
Regione provvede al pagamento di spese per le quali sono necessarie
procedure piu' tempestive o comunque idonee a garantire la loro
puntuale effettuazione, entro scadenze predeterminate.
3. Possono in ogni caso essere pagate attraverso la Cassa economale
centrale, senza limite di importo, le seguenti spese:
a) spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua,
gas ed energia elettrica);
b) oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei
canoni d'affitto;
c) canoni radiofonici e televisivi;
d) canoni telefonici e spese di allacciamento;
e) tasse, imposte ed altri diritti erariali;
f) spese postali e di telecomunicazione;
g) carte e valori bollati;
h) spese di registro e contrattuali;
i) oneri e dei diritti di sdoganamento;
j) buoni pasto;
k) spese per i pedaggi autostradali;
l) spese sostenute dai dipendenti autorizzati per l'ingresso alle
manifestazioni fieristiche;
m) premi di assicurazione;
n) tessere e biglietti per i pubblici servizi di trasporto;
o) spese per il trasporto dei dipendenti autorizzati o degli
amministratori nel caso in cui non sia previsto il trattamento di
missione, e sia impossibile l'uso del mezzo pubblico;
p) inserzioni di carattere obbligatorio e per bandi di concorso sulla
stampa periodica e nella Gazzetta Ufficiale;
q) spese per diritti di segreteria e per il rilascio di
documentazioni, di copie di fogli catastali e di certificazioni in
genere;
r) spese autorizzate dal Responsabile del Servizio Ragioneria e
Credito sempreche' si verifichino i presupposti previsti al comma 2.
4. Al pagamento delle predette spese la Cassa economale centrale
provvede direttamente a seguito di richiesta dei Responsabili delle
strutture organizzative competenti, corredata della documentazione di
spesa di cui all'art. 21.
5. In casi eccezionali, per il periodo strettamente necessario
all'espletamento della funzione, le somme necessarie ai pagamenti
possono essere affidate ad agenti contabili individuati con atto del
Direttore generale Risorse Finanziarie e Strumentali, su segnalazione
della struttura organizzativa interessata, dal quale risultino la
causale dei pagamenti, gli importi ed i beneficiari. L'agente
contabile ha l'obbligo di consegnare all'incaricato della Cassa
economale centrale, non appena effettuato il pagamento, la
documentazione di spesa regolarmente liquidata e quietanzata.