REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 23
Cassa economale
1. Sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale in materia
di organizzazione delle Direzioni generali e dei Servizi, la
struttura Cassa economale della Direzione generale Risorse
Finanziarie e Strumentali, e' distinta in una cassa centrale ed in
casse economali periferiche. All'assegnazione del fondo economale
provvede la Giunta con propri atti.
2. Il Direttore generale Risorse Finanziarie e Strumentali nomina il
Cassiere economo centrale, il suo sostituto, i cassieri economi
periferici ed i loro sostituti nell'ambito dei collaboratori
appartenenti alla categoria non inferiore alla D, nonche' gli agenti
contabili della Cassa centrale e gli agenti contabili di cui all'art.
24, comma 5 qualora sussistano le condizioni ivi previste.
3. Il fondo economale viene costituito mediante la emissione di un
mandato di pagamento a favore del Cassiere economo della Regione,
sull'apposito capitolo delle partite di giro - Parte Spesa -
dell'anno di competenza. Il fondo si estingue ogni anno per l'intero
importo, con emissione di reversale sul corrispondente capitolo di
Parte Entrata - della competenza dell'esercizio, per essere
restituito con emissione di mandato sul capitolo in partite di giro
della competenza dell'esercizio successivo. Tale mandato viene
quietanzato con la ricevuta di versamento del fondo dell'anno
precedente, senza dar corso a movimenti di denaro. Se per il nuovo
anno il fondo viene aumentato, il Cassiere economo quietanzera' il
mandato per la parte eccedente l'importo del fondo dell'anno
precedente.
4. Il fondo economale centrale ed i fondi economali delle casse
periferiche sono resi disponibili in conti correnti bancari presso
gli istituti di credito che gestiscono la Tesoreria regionale. Gli
interessi netti maturati sui conti sono versati al bilancio regionale
direttamente a cura degli incaricati alla scadenza del periodo di
maturazione e, in ogni caso, all'estinzione del conto corrente.
5. Da tali conti il Cassiere economo centrale e i cassieri economi
periferici, ciascun per il proprio conto corrente, effettueranno
prelievi a mezzo assegni bancari, in contante e tramite "bancomat"
per dotarsi di mezzi liquidi.
6. La Regione provvede, secondo le disposizioni previste dalle leggi
in vigore, ad assicurare i rischi derivanti da furto, incendio e
rapina di denaro e valori custoditi dagli incaricati. E' altresi'
assicurato il rischio per l'attivita' di portavalori svolta dai
dipendenti regionali sulla base del presente regolamento. E' fatto
comunque obbligo agli incaricati di assumere le necessarie cautele
onde evitare la perdita dei valori in custodia, da detenere in
contanti presso l'ufficio in apposite casseforti, nei limiti delle
somme assicurate.
7. Nel corso dell'anno, a periodi non superiore al trimestre, tenendo
presente l'esigenza di conservare una disponibilita' sul fondo di
cassa congrua rispetto alle necessita', e comunque alla fine
dell'esercizio, il Cassiere economo centrale dovra' presentare il
rendiconto analitico delle spese economali articolate per capitoli di
bilancio, e corredato di tutta la documentazione giustificativa della
spesa e dei pagamenti effettuati, al Direttore generale Risorse
Finanziarie e Strumentali per l'approvazione.
8. Sulla base del rendiconto approvato, la Ragioneria regionale
disporra' il reintegro del fondo stesso. Il Cassiere economo centrale
provvedera' a sua volta d'ufficio al reintegro dei fondi delle casse
economali periferiche.