REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 22
Spese di rappresentanza
1. Sono da considerarsi di rappresentanza le spese funzionali
all'attivita' di relazione istituzionale della Regione nell'ambito
dei rapporti esterni, con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai
fini istituzionali e rappresentativi della Giunta regionale, del suo
Presidente, degli assessori e dei consiglieri delegati alla
Presidenza, purche' tali spese siano riferibili alle esigenze
inerenti la carica rivestita.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce budget
di spesa per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1.
3. Le spese di rappresentanza, debbono essere autorizzate dal
Presidente o dai singoli membri della Giunta, o dai consiglieri
delegati alla Presidenza, mediante apposito buono, ciascuno con
riferimento alle proprie funzioni.
4. I relativi rimborsi o contabilizzazione sono effettuati sulla base
della richiesta dell'interessato cui compete conservare la
documentazione concernente le spese sostenute.
5. Sono altresi' da considerarsi di rappresentanza le spese per
l'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti
convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di
rappresentanza. La Giunta regionale programma la relativa spesa. Tali
spese fino ad un importo stimato non superiore a 5.000 Euro, sono
autorizzate con lettera dal Presidente o dai singoli membri della
Giunta. L'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti
convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di
rappresentanza di importo non superiore a 25.000 Euro vengono
realizzate secondo le modalita' di cui all'art. 16, secondo comma e
sono autorizzate con lettera dal Presidente o dai singoli membri
della Giunta.
6. L'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti
convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di
rappresentanza di importo superiore a 25.000 Euro, specificatamente
individuate nell'atto di programma, vengono singolarmente impegnate
con atto del Direttore generale alle Risorse Finanziarie e
Strumentali.
7. Le strutture di rappresentanza della Regione in Roma e presso la
CEE possono effettuare, inoltre, le spese di cui ai commi 5 e 6 con
riferimento al budget autorizzato dal Presidente, anche con carta di
credito aziendale e sono dal Dirigente responsabile della struttura
opportunamente rendicontate.
8. La Direzione generale alla Presidenza garantisce il monitoraggio
delle iniziative autorizzate e la loro congruenza al programma
deliberato.