REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI

          Art. 22                                                               
Spese di rappresentanza                                                         
1. Sono da considerarsi di rappresentanza le spese funzionali                   
all'attivita' di relazione istituzionale della Regione nell'ambito              
dei rapporti esterni, con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai             
fini istituzionali e rappresentativi della Giunta regionale, del suo            
Presidente, degli assessori e dei consiglieri delegati alla                     
Presidenza, purche' tali spese siano riferibili alle esigenze                   
inerenti la carica rivestita.                                                   
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce budget            
di spesa per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1.                           
3. Le spese di rappresentanza, debbono essere autorizzate dal                   
Presidente o dai singoli membri della Giunta, o dai consiglieri                 
delegati alla Presidenza, mediante apposito buono, ciascuno con                 
riferimento alle proprie funzioni.                                              
4. I relativi rimborsi o contabilizzazione sono effettuati sulla base           
della richiesta dell'interessato cui compete conservare la                      
documentazione concernente le spese sostenute.                                  
5. Sono altresi' da considerarsi di rappresentanza le spese per                 
l'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti                   
convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di                   
rappresentanza. La Giunta regionale programma la relativa spesa. Tali           
spese fino ad un importo stimato non superiore a 5.000 Euro, sono               
autorizzate con lettera dal Presidente o dai singoli membri della               
Giunta. L'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti           
convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di                   
rappresentanza di importo non superiore a 25.000 Euro vengono                   
realizzate secondo le modalita' di cui all'art. 16, secondo comma e             
sono autorizzate con lettera dal Presidente o dai singoli membri                
della Giunta.                                                                   
6. L'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti                
convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di                   
rappresentanza di importo superiore a 25.000 Euro, specificatamente             
individuate nell'atto di programma, vengono singolarmente impegnate             
con atto del Direttore generale alle Risorse Finanziarie e                      
Strumentali.                                                                    
7. Le strutture di rappresentanza della Regione in Roma e presso la             
CEE possono effettuare, inoltre, le spese di cui ai commi 5 e 6 con             
riferimento al budget autorizzato dal Presidente, anche con carta di            
credito aziendale e sono dal Dirigente responsabile della struttura             
opportunamente rendicontate.                                                    
8. La Direzione generale alla Presidenza garantisce il monitoraggio             
delle iniziative autorizzate e la loro congruenza al programma                  
deliberato.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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