REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI

          Art. 19                                                               
Ordinazione e conclusione dei contratti                                         
per procedure in economia                                                       
1. L'ordinazione delle forniture e dei servizi a seguito degli                  
affidamenti con procedura in economia di cui all'art. 16, comma 1, e'           
predisposta a mezzo di appositi buoni, firmati dai soggetti di cui              
all'art. 17. Il contratto si intende concluso all'atto                          
dell'accettazione dei buoni stessi da parte dei contraenti.                     
2. L'ordinazione, delle forniture e dei servizi a seguito degli                 
affidamenti con procedura in economia di cui all'art. 16, comma 2, e'           
effettuata dai soggetti di cui all'art. 17 con atti che dovranno                
essere sottoscritti per accettazione dall'assuntore o dal legale                
rappresentante, e dovranno contenere le condizioni di esecuzione                
delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, le eventuali penali           
in caso di inadempienza, le modalita' di pagamento.                             
3. Le spese in economia devono riguardare contratti riferiti a beni e           
servizi conclusi entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di             
riferimento.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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