REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 19
Ordinazione e conclusione dei contratti
per procedure in economia
1. L'ordinazione delle forniture e dei servizi a seguito degli
affidamenti con procedura in economia di cui all'art. 16, comma 1, e'
predisposta a mezzo di appositi buoni, firmati dai soggetti di cui
all'art. 17. Il contratto si intende concluso all'atto
dell'accettazione dei buoni stessi da parte dei contraenti.
2. L'ordinazione, delle forniture e dei servizi a seguito degli
affidamenti con procedura in economia di cui all'art. 16, comma 2, e'
effettuata dai soggetti di cui all'art. 17 con atti che dovranno
essere sottoscritti per accettazione dall'assuntore o dal legale
rappresentante, e dovranno contenere le condizioni di esecuzione
delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, le eventuali penali
in caso di inadempienza, le modalita' di pagamento.
3. Le spese in economia devono riguardare contratti riferiti a beni e
servizi conclusi entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di
riferimento.