REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 18
Modalita' di scelta del contraente
per procedure in economia
1. Agli affidamenti di cui all'art. 16, comma 1 si procede previo
sondaggio esplorativo sulle condizioni di mercato, salvo che la
specialita' o l'urgenza rendano necessario il ricorso o l'affidamento
ad un esecutore determinato.
2. Gli affidamenti di cui all'art. 16, comma 2 sono preceduti da
indagini di mercato richiedendo almeno tre preventivi-offerta
formulati sulla base degli elementi essenziali della prestazione
richiesta. L'affidamento diretto, previa richiesta di un solo
preventivo-offerta, e' consentito qualora sussistano ragioni di
motivata specialita' o urgenza. Qualora non sia possibile
predeterminare con sufficiente approssimazione l'entita' delle
prestazioni da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo,
non superiore comunque all'anno finanziario, si procede previa
acquisizione di almeno tre preventivi-offerta validi per il periodo
di tempo previsto. L'affidatario da' esecuzione al contratto in
conformita' a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si
verifichi, nel rispetto dei limiti di spesa.