REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI

          Art. 17                                                               
Soggetti competenti a concludere i contratti                                    
per procedure in economia                                                       
1. Le spese in economia sono autorizzate, nel rispetto degli importi            
previsti dagli atti di programma, dal Responsabile del Servizio                 
Patrimonio e Provveditorato sui capitoli di bilancio relativi a beni            
e servizi standardizzati e dai Direttori generali sui capitoli di               
spesa di loro competenza nonche' entro i limiti dei budget                      
eventualmente assegnati dagli atti di programma di acquisizione di              
beni e servizi.                                                                 
2. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato puo',               
nell'ambito dei fondi definiti per le proprie autorizzazioni di                 
spesa, delegare ai Cassieri economi periferici, di cui all'art. 25,             
l'ordinazione di spese singolarmente non superiori a 750 Euro per               
minute forniture di beni e servizi di tipo standardizzato, previa               
definizione di specifici budget.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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