REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 17
Soggetti competenti a concludere i contratti
per procedure in economia
1. Le spese in economia sono autorizzate, nel rispetto degli importi
previsti dagli atti di programma, dal Responsabile del Servizio
Patrimonio e Provveditorato sui capitoli di bilancio relativi a beni
e servizi standardizzati e dai Direttori generali sui capitoli di
spesa di loro competenza nonche' entro i limiti dei budget
eventualmente assegnati dagli atti di programma di acquisizione di
beni e servizi.
2. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato puo',
nell'ambito dei fondi definiti per le proprie autorizzazioni di
spesa, delegare ai Cassieri economi periferici, di cui all'art. 25,
l'ordinazione di spese singolarmente non superiori a 750 Euro per
minute forniture di beni e servizi di tipo standardizzato, previa
definizione di specifici budget.