REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 14
Non iscrivibilita' o cancellazione dall'Elenco
1. Non possono essere iscritti all'Elenco o, se iscritti, devono
essere cancellati i soggetti:
a) nei cui confronti sussista una delle condizioni previste dall'art.
17, comma 2 della legge;
b) che non possiedano o abbiano perduto i requisiti necessari per
l'iscrizione;
c) nei cui confronti sussista un procedimento in corso per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3
della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o una delle cause ostative
previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) che, a seguito di gravi inadempienze contrattuali nel corso dei
tre anni precedenti, siano stati esclusi dalle procedure di gara
secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge. A tal
fine, il dirigente competente o il responsabile del procedimento
comunica, immediatamente, in forma scritta al Servizio Patrimonio e
Provveditorato i soggetti esclusi dalle procedure per la scelta dei
contraenti.
2. Sono cancellati dall'Elenco:
a) i soggetti che non abbiano, per tre volte consecutive, risposto
all'invito a presentare offerta all'Amministrazione. In questo caso
la cancellazione avviene limitatamente alle categorie e
sottocategorie relative;
b) i soggetti che presentano istanza scritta di cancellazione.
3. I soggetti rimangono iscritti nell'Elenco fino a quando non
interviene apposito provvedimento di cancellazione.