REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 9
Elenco dei fornitori
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge, le strutture
organizzative regionali utilizzano l'Elenco dei fornitori, come lo
strumento idoneo all'individuazione di soggetti qualificati per
l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle procedure a
trattativa privata o delle procedure in economia. Nessun soggetto
puo' comunque essere escluso o non invitato alle procedure di
affidamento perche' non iscritto nell'Elenco.
2. L'Elenco, a seguito del bando istitutivo, e' approvato con atto
del Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato. E' gestito
anche tramite procedure informatizzate e conservato dalla medesima
struttura organizzativa.