REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI

          Art. 9                                                                
Elenco dei fornitori                                                            
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge, le strutture                     
organizzative regionali utilizzano l'Elenco dei fornitori, come lo              
strumento idoneo all'individuazione di soggetti qualificati per                 
l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle procedure a                  
trattativa privata o delle procedure in economia. Nessun soggetto               
puo' comunque essere escluso o non invitato alle procedure di                   
affidamento perche' non iscritto nell'Elenco.                                   
2. L'Elenco, a seguito del bando istitutivo, e' approvato con atto              
del Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato. E' gestito           
anche tramite procedure informatizzate e conservato dalla medesima              
struttura organizzativa.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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