REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 8
Servizi di provveditorato
1. Rientrano tra i servizi di provveditorato tutte le attivita'
dirette ad assicurare il funzionamento delle strutture regionali
centrali e periferiche, fornendo alle stesse i beni e i servizi di
contenuto standardizzato e di uso comune alla generalita' degli
uffici e necessari al loro funzionamento.
2. In armonia con gli atti organizzativi sono affidati al Servizio
Patrimonio e Provveditorato, in particolare con riferimento alle
materie di cui alla legge, i seguenti compiti:
a) la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di cui al
comma 1;
b) lo svolgimento delle procedure di gara e delle ricerche di mercato
per l'acquisizione di beni e servizi;
c) l'attivita' contrattuale relativa al godimento di beni mobili;
d) l'attivita' relativa alla tenuta dell'inventario dei beni mobili
di uso durevole;
e) la gestione dell'elenco dei fornitori di cui all'art. 10 della
legge;
f) il decentramento delle acquisizioni di settore con proposte di
definizione di budget e monitoraggio sugli stessi;
g) la predisposizione di locali, attrezzature, strumenti e materiali
in occasione di concorsi, selezioni e simili;
h) gli adempimenti in ordine all'allestimento e partecipazione a
convegni, congressi, seminari, riunioni, mostre ed altre
manifestazioni di rappresentanza;
i) la gestione amministrativa delle spese di rappresentanza degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;
j) il supporto, su richiesta degli altri Servizi regionali,
all'attivita' contrattuale di loro competenza;
k) la tenuta del Repertorio generale dei contratti e la cura degli
adempimenti di legge;
l) la predisposizione dei capitolati speciali e delle clausole
contrattuali nelle materie di propria competenza;
m) la formulazione delle prescrizioni tecniche da osservarsi per le
forniture ed i lavori per il collaudo degli stessi nei casi non
regolati da capitolato;
n) l'organizzazione del servizio automobilistico, di quello di
portineria e di vigilanza in genere dei locali adibiti uffici
regionali; del servizio di stamperia e riproduzione di atti e
documenti; del servizio di spedizione e del centralino telefonico;
o) l'esecuzione dei compiti attribuiti alla Giunta regionale dalla
normativa vigente in occasione delle elezioni e dei referendum
regionali, compresa la gestione delle spese di competenza della
Regione;
p) l'imbandieramento, l'illuminazione e l'addobbo degli uffici
regionali nelle ricorrenze stabilite od in particolari occasioni;
q) l'attivita' amministrativa relativa a: 1) la manutenzione
ordinaria e straordinaria di locali ed impianti destinati agli
uffici, compresi quelli assunti in locazione; 2) la realizzazione di
opere da destinare ad uffici regionali e di lavori su beni di
proprieta' regionale; 3) la logistica.