REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 7
Trattativa privata
1. La trattativa privata deve essere preceduta dalla pubblicazione di
un bando di gara qualora:
a) ricorrano le condizioni di cui all'art. 15, comma 3, lett. b)
della legge;
b) l'affidamento di servizi di cui all'art. 15, comma 4, lett. b)
della legge ricomprenda lo svolgimento di attivita' strumentali e/o
connesse il cui importo sia superiore a 100.000 Euro.