REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI

          Art. 6                                                                
Bandi indicativi e di gara                                                      
1. I bandi indicativi di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della                
legge, redatti dal Servizio Patrimonio e Provveditorato, sono                   
elaborati sulla base dei programmi di cui all'art. 2 e contengono le            
tipologie e l'importo complessivo delle acquisizioni di beni e                  
servizi da effettuare con procedure di gara.                                    
2. I bandi indicativi sono pubblicati ai sensi dell'art. 13, comma 2            
della legge entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e            
della loro pubblicazione e' dato avviso, a cura del Servizio                    
Patrimonio e Provveditorato, nella Gazzetta Ufficiale della                     
Repubblica Italiana e in almeno due quotidiani, di cui uno a                    
diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.                             
3. I bandi di gara relativi agli appalti di cui all'art. 1, comma 2,            
lett. a) della legge, di importo superiore a 100.000 Euro, sono                 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e della loro                  
pubblicazione e' dato avviso in almeno due quotidiani, di cui uno a             
diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.                             
4. Qualora il bando di gara non indichi in quale misura i requisiti             
di capacita' tecnica, economica e finanziaria debbano essere                    
posseduti da ciascun componente il raggruppamento ovvero dal solo               
mandatario, si intendono richiesti in capo al raggruppamento                    
unitariamente considerato. Lo stesso criterio si applica anche nel              
caso in cui il bando, pur indicando i suddetti requisiti, si limiti a           
richiedere che solo alcuni di essi debbano essere posseduti da uno o            
piu' componenti il raggruppamento.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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