REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 6
Bandi indicativi e di gara
1. I bandi indicativi di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della
legge, redatti dal Servizio Patrimonio e Provveditorato, sono
elaborati sulla base dei programmi di cui all'art. 2 e contengono le
tipologie e l'importo complessivo delle acquisizioni di beni e
servizi da effettuare con procedure di gara.
2. I bandi indicativi sono pubblicati ai sensi dell'art. 13, comma 2
della legge entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e
della loro pubblicazione e' dato avviso, a cura del Servizio
Patrimonio e Provveditorato, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e in almeno due quotidiani, di cui uno a
diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
3. I bandi di gara relativi agli appalti di cui all'art. 1, comma 2,
lett. a) della legge, di importo superiore a 100.000 Euro, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e della loro
pubblicazione e' dato avviso in almeno due quotidiani, di cui uno a
diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
4. Qualora il bando di gara non indichi in quale misura i requisiti
di capacita' tecnica, economica e finanziaria debbano essere
posseduti da ciascun componente il raggruppamento ovvero dal solo
mandatario, si intendono richiesti in capo al raggruppamento
unitariamente considerato. Lo stesso criterio si applica anche nel
caso in cui il bando, pur indicando i suddetti requisiti, si limiti a
richiedere che solo alcuni di essi debbano essere posseduti da uno o
piu' componenti il raggruppamento.