REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 4
Attuazione dei programmi
1. Alla Direzione generale Risorse Finanziarie e Strumentali,
Servizio Patrimonio e Provveditorato, compete l'adozione di tutti gli
atti necessari all'individuazione del contraente con riferimento alle
gare per le acquisizioni di beni e servizi di contenuto
standardizzato che siano di uso comune alla generalita' degli uffici
e necessari al loro funzionamento.
2. Alla Direzione generale Risorse Finanziarie e Strumentali,
Servizio Patrimonio e Provveditorato, compete, altresi', l'adozione
degli atti di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), c) e d) della legge,
con riferimento alle procedure di gara per le acquisizioni di beni e
servizi non standardizzati.
3. L'individuazione degli elementi di cui all'art. 5, comma 2, lett.
a) della legge nonche' la predisposizione dei capitolati speciali,
relativi all'acquisizione di beni e servizi non standardizzati,
competono alla Direzione generale interessata alla procedura
contrattuale di acquisizione, che li trasmette alla Direzione
generale Risorse Finanziarie e Strumentali, Servizio Patrimonio e
Provveditorato, per gli adempimenti di cui al comma 2.
4. Qualora si proceda ad affidamento diretto ai sensi della normativa
vigente, l'adozione degli atti a tal fine necessari compete alla
Direzione generale interessata alla procedura contrattuale di
acquisizione.
5. In deroga ai commi 2 e 3, gli atti di programmazione
dell'attivita' contrattuale di settore possono affidare alle singole
Direzioni generali competenze specifiche in ordine alle procedure di
gara necessarie ai fini delle acquisizioni stesse, fino al limite di
100.000 Euro.