REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 febbraio 2001, n. 156

Programma regionale per il triennio 2000-2002 per l'attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285 ("Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza"). Obiettivi, criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali d'intervento (proposta della Giunta regionale in data 29 dicembre 2000, n. 2675)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 2675, in data 29 dicembre 2000,           
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per il programma            
regionale per il triennio 2000-2002 per l'attuazione della Legge 28             
agosto 1997, n. 285 ("Disposizioni per la promozione di diritti e di            
opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza"). Obiettivi, criteri di            
assegnazione delle risorse finanziarie e linee di indirizzo per la              
predisposizione dei piani territoriali d'intervento;                            
preso atto:                                                                     
- della modificazione apportata sulla predetta proposta dalla                   
Commissione consiliare "Sicurezza sociale", in sede preparatoria e              
referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 1601 del 7               
febbraio 2001,                                                                  
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della           
discussione di Consiglio;                                                       
premesso che con la Legge 28/8/1997, n. 285 "Disposizioni per la                
promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e                        
l'adolescenza" e in attuazione del Piano d'azione del Governo per               
l'infanzia e l'adolescenza 1997/98, si e' dato avvio a un processo              
fortemente innovativo e partecipato, finalizzato alla programmazione            
e attuazione di piani territoriali di intervento rivolti ai soggetti            
in eta' 0-18 anni, sulla base di alcuni principi fondamentali: il               
pieno riconoscimento dei diritti e delle potenzialita' di tutti i               
bambini e gli adolescenti, valorizzando il loro apporto e la loro               
partecipazione alla vita civile e collettiva; una programmazione e              
attuazione degli interventi in una logica di sistema delle attivita',           
tale da ricomprendere, integrandole, le politiche e le competenze di            
settore sul piano sociale, educativo, sanitario e culturale; la                 
collaborazione tra tutti i soggetti attuatori, pubblici e privati, in           
un'ottica capace di cogliere e valorizzare, fin dalla fase                      
progettuale, l'insieme delle risorse e delle esperienze proprie delle           
comunita' locali;                                                               
viste:                                                                          
- la deliberazione n. 915 del 26 maggio 1998, con la quale il                   
Consiglio regionale ha approvato il Programma regionale per                     
l'attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285, con riferimento al             
primo triennio 1997-1999, definendo gli obiettivi, i criteri di                 
assegnazione delle risorse finanziarie, le linee di indirizzo e le              
procedure per la predisposizione dei piani territoriali di                      
intervento, individuando nel contempo nelle Province gli ambiti                 
territoriali di programmazione e attuazione degli stessi piani;                 
- la deliberazione n. 2102 del 24 novembre 1998, con la quale la                
Giunta regionale, in attuazione della delibera del Consiglio                    
regionale 915/98 sopracitata, ha approvato i piani territoriali -               
adottati in ciascuna Provincia con Accordo di programma tra tutti i             
soggetti interessati - provvedendo, contestualmente, a ripartire le             
risorse finanziarie tra gli Enti locali, individuati dalla stessa               
Legge 285/97 quali titolari degli interventi, e dei progetti                    
espressamente indicati in ogni piano provinciale;                               
preso atto:                                                                     
- che su tutto il territorio regionale tali progetti sono attualmente           
in fase di avanzata realizzazione e sono in corso inoltre, con                  
l'impegno diretto delle Province, attivita' di monitoraggio e                   
valutazione degli interventi, per verificarne l'efficacia e l'impatto           
sulla popolazione;                                                              
- che in ciascuna Provincia si sono costituiti gruppi di lavoro                 
interistituzionali, con il compito di assicurare la necessaria                  
integrazione delle attivita' e coerenza con gli obiettivi indicati              
nei piani territoriali, la piena valorizzazione delle risorse                   
impegnate ai fini della loro realizzazione e il mantenimento e                  
consolidamento delle collaborazioni avviate tra i diversi soggetti;             
richiamati:                                                                     
a) l'art. 1 della Legge 285/97, che prevede l'istituzione di un Fondo           
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da ripartirsi, per il 70%,            
tra le Regioni e le Province autonome e per il 30% ai Comuni                    
"riservatari", cosi' come indicati nella stessa legge, tra i quali il           
Comune di Bologna;                                                              
b) l'art. 2 della stessa legge che, nell'ambito della programmazione            
regionale, assegna alle Regioni, i compiti di: - definire ogni tre              
anni gli ambiti territoriali, corrispondenti a Comuni, Comuni                   
associati, Province e Comunita' Montane, all'interno dei quali                  
elaborare e attuare i piani territoriali di intervento, nonche' i               
criteri programmatici per la predisposizione degli stessi piani; -              
procedere al riparto delle risorse finanziarie a favore degli Enti              
locali, ad avvenuta approvazione dei piani territoriali, nell'ambito            
delle quote assegnate alle stesse Regioni a far leva sul fondo                  
nazionale di cui sopra, eventualmente integrandole con propri                   
finanziamenti;                                                                  
c) il comma 2 dello stesso articolo 2, che prevede, in particolare,             
che le Regioni possano impiegare una quota delle risorse nazionali              
loro attribuite, non superiore al 5%, per la realizzazione di                   
programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di               
servizi per l'infanzia e l'adolescenza;                                         
preso atto del "Piano di azione e di interventi per la tutela dei               
diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva. Anni 2000-2001"           
approvato dal Governo;                                                          
visto il Decreto interministeriale di approvazione delle tabelle di             
ripartizione del Fondo istituito dalla Legge 285/97 alle Regioni,               
alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle citta' riservatarie           
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21/11/2000, con il               
quale si e' provveduto alla ripartizione del Fondo nazionale per                
l'infanzia e l'adolescenza tra le Regioni e le Province autonome di             
Trento e Bolzano, nonche' tra i Comuni "riservatari" per l'anno 2000,           
sulla base dei criteri indicati al comma 2 dell'art. 1 della Legge              
285/97 soprarichiamata e dato atto che gli stessi criteri e il peso             
attribuito a ciascuno di essi vengono confermati per il triennio                
2000-2002;                                                                      
dato atto che le quote assegnate rispettivamente alla Regione                   
Emilia-Romagna e al Comune di Bologna per l'anno 2000 sono le                   
seguenti:                                                                       
- quota attribuita alla Regione Emilia-Romagna: Lire 10.022.179.000             
(pari a 5.176.023,49 Euro);                                                     
- quota attribuita al Comune di Bologna: Lire 2.182.468.000 (pari a             
1.127.150,66 Euro);                                                             
visti:                                                                          
- l'art. 9 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16;                                  
- l'art. 40, comma 4, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, cosi' come               
modificato dall'art. 8 della L.R. 5 settembre 1994, n. 40;                      
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2671 del 29 dicembre               
2000 con la quale si e' preso atto dell'assegnazione della somma di             
Lire 10.022.179.000 (pari a 5.176.023,49 Euro) e sono state disposte            
le conseguenti variazioni di bilancio, autorizzando ai sensi                    
dell'art. 40, comma 4, della L.R. 31/77, cosi' come modificato                  
dall'art. 8 della L.R. 40/94, l'iscrizione al Capitolo di spesa 58422           
"Interventi per la realizzazione dei piani di intervento territoriali           
e per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di              
formazione in materia di servizi per l'infanzia (Legge 285/97). Mezzi           
statali" del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001;                       
richiamate le finalita' generali della Legge 285/97, di seguito                 
sinteticamente indicate, e visti in particolare gli articoli 4, 5, 6            
e 7, che definiscono le aree prioritarie d'intervento per                       
l'assunzione delle iniziative locali a favore dell'infanzia e                   
dell'adolescenza:                                                               
- servizi di preparazione e sostegno alla relazione genitori-figli,             
di contrasto della poverta' e della violenza, interventi alternativi            
al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali;                     
- innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la               
prima infanzia;                                                                 
- realizzazione di servizi educativi e ricreativi per il tempo                  
libero;                                                                         
- azioni per la promozione dei diritti dell'infanzia e                          
dell'adolescenza, per migliorare la qualita' della loro vita nelle              
citta' e per valorizzare le differenze di genere, culturali ed                  
etniche;                                                                        
- sostegno economico attraverso servizi specifici a famiglie naturali           
o affidatarie e con minori disabili;                                            
visto l'allegato Programma triennale per l'attuazione della Legge               
28/8/1997, n. 285 relativo agli anni 2000-2002, parte integrante e              
sostanziale della presente deliberazione, contenente la definizione             
degli ambiti territoriali, gli obiettivi e le linee di indirizzo ai             
fini dell'elaborazione dei piani territoriali, nonche' i criteri di             
ripartizione delle risorse finanziarie per ciascun ambito                       
territoriale;                                                                   
considerate le profonde innovazioni intervenute a livello nazionale e           
regionale, a seguito dei numerosi provvedimenti adottati sul piano              
legislativo e programmatico nel corso del triennio 1998/2000 a favore           
dell'infanzia, dell'adolescenza e a sostegno delle famiglie, e                  
ritenuto importante richiamarli in appendice al Programma allegato              
(Tabella D), soprattutto al fine di offrire a tutti i soggetti                  
interessati un quadro complessivo e integrato delle iniziative                  
assunte, tale da consentire di coglierne a pieno le possibilita' di             
sviluppo nella fase di predisposizione dei nuovi piani territoriali;            
richiamato l'Accordo Stato-Regioni e Province autonome per                      
l'attuazione della Legge 285/97, stipulato in data 11/9/1997, n. 377            
e riconfermato in sede di coordinamento interregionale, nel quale, ai           
fini della realizzazione dei piani territoriali, si e' convenuto                
sulla necessita' di indicare tempi definiti e omogenei a livello                
nazionale per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti                      
amministrativi sia da parte delle stesse Regioni e Province autonome            
sia da parte degli Enti locali;                                                 
dato atto che, conseguentemente alla definizione dei tempi indicati             
nell'Accordo di cui sopra, e richiamati nel Programma allegato alla             
presente deliberazione, gli Enti locali dovranno presentare alla                
Regione i propri piani territoriali di intervento entro quattro mesi            
dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del              
Consiglio regionale, e che tali piani saranno esaminati e approvati             
dalla Regione stessa entro i sessanta giorni successivi,                        
visti:                                                                          
- il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali" approvato con             
DLgs 18/8/2000, n. 267;                                                         
- la L.R. 40/99 "Promozione delle citta' dei bambini e delle                    
bambine", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha inteso                      
espressamente rafforzare quanto previsto all'art. 7 della Legge                 
285/97, sia per quanto attiene alle finalita' degli interventi sia in           
rapporto ai progetti e alle iniziative da attuare per il loro                   
raggiungimento;                                                                 
ritenuto opportuno integrare la quota di competenza regionale del               
Fondo nazionale di cui all'art. 1 della Legge 285/97 attribuita alla            
Regione per il finanziamento dei piani di intervento territoriali,              
con risorse regionali a valere sulla citata L.R. 40/99, art. 4, comma           
3, da quantificare con successivo atto della Giunta regionale, in               
relazione alle effettive disponibilita' finanziarie di cui sara'                
dotato l'apposito capitolo in sede di approvazione della legge                  
annuale di bilancio;vista la deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995,           
esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le                 
direttive per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;                          
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera                                                                        
1) l'approvazione del Programma triennale 2000-2002 per l'attuazione            
della Legge 28/8/1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di                
diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza", allegato             
alla presente deliberazione e della quale costituisce parte                     
integrante e sostanziale, comprensivo delle Tabelle A, B, C, D, E,              
contenente la definizione degli ambiti territoriali, gli obiettivi,             
le linee di indirizzo e la ripartizione delle risorse finanziarie per           
ciascun ambito ai fini dell'elaborazione dei piani territoriali,                
nonche' delle procedure per la concessione dei finanziamenti a favore           
degli Enti locali;                                                              
2) di dare atto che, secondo quanto stabilito nell'allegato Programma           
le risorse complessive assegnate alla Regione Emilia-Romagna per                
l'anno 2000, a seguito della ripartizione del Fondo nazionale di cui            
all'art. 1 della Legge 285/97, nonche' ai sensi del Decreto                     
Interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del                
21/11/2000, e pari a Lire 10.022.179.000 (pari a 5.176.023,49 Euro),            
vengono destinate come segue:                                                   
a) quanto a Lire 9.621.291.840 (pari a 4.968.982,55 Euro) da                    
ripartire tra gli ambiti territoriali;                                          
b) quanto a Lire 400.887.160 (pari a 207.040,94 Euro), corrispondenti           
al 4% delle risorse complessive, per la realizzazione di programmi              
interregionali di scambio e di formazione, ai sensi del comma 2                 
dell'art. 2 della Legge 285/97;                                                 
3) di dare atto:                                                                
- che tali risorse finanziarie, attribuite alla competenza                      
dell'esercizio immediatamente successivo a norma dell'art. 40 della             
L.R. 31/77, cosi' come modificato dall'art. 8 della L.R. 40/94,                 
risultano iscritte al Capitolo 58422 "Interventi per la realizzazione           
dei piani di intervento territoriali e per la realizzazione di                  
programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di               
servizi per l'infanzia (Legge 285/97). Mezzi statali" del Bilancio              
regionale di previsione per l'esercizio 2001;                                   
- che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che             
all'assegnazione dei finanziamenti a favore degli Enti locali                   
interessati, sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel             
Programma allegato alla presente deliberazione, cosi' come                      
all'attuazione dei programmi interregionali di scambio e formazione             
di cui alla precedente lett. b), provvedera' la Giunta regionale con            
propri atti successivi, e, per quanto riguarda in modo specifico le             
annualita' 2001 e 2002, ad avvenuta iscrizione nel bilancio regionale           
dei mezzi statali riferiti a tali annualita';                                   
4) di demandare alla Giunta regionale la quantificazione delle                  
risorse regionali aggiuntive rispetto alla quota del fondo nazionale            
attribuita alla Regione per il finanziamento dei piani di intervento            
territoriali, a valere sulla L.R. 40/99, art. 4, comma 3, cosi' come            
esplicitato in premessa, in relazione alle effettive disponibilita'             
finanziarie di cui sara' dotato l'apposito capitolo in sede di                  
approvazione della legge annuale di bilancio, dando atto che si                 
provvedera' al riparto delle risorse e all'assegnazione ai soggetti             
beneficiari nel rispetto delle condizioni previste dalla sopracitata            
legge regionale e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti            
nel Programma allegato alla presente deliberazione;                             
5) di pubblicare il provvedimento consiliare, comprensivo di tutti              
gli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,            
garantendone la piu' ampia diffusione.                                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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