DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2001, n. 193
Programma di intervento regionale ai sensi dell'art. 9 del DL 1 ottobre 1982, n. 697, convertito in Legge 29 novembre 1982, n. 887
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
di approvare il Programma di intervento regionale ai sensi dell'art.
9 del DL 1 ottobre 1982, n. 697, convertito in Legge 29 novembre
1982, n. 887, specificato nell'Allegato A che fa parte integrante del
presente provvedimento;
di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Programma di intervento regionale ai sensi della Legge 887/82
In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 del DL 1 ottobre 1982,
n. 697 convertito in Legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato
dall'art. 1 della Legge 25 marzo 1997, n. 77, la Regione concede
contributi al fine di concorrere allo sviluppo di cooperative di
garanzia o di consorzi fidi a livello locale, provinciale e
regionale.
1) Soggetti beneficiari
1.1 Settori di attivita': commercio, turismo e servizi
1.2 Forma giuridica:
cooperative e consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore
del commercio e del turismo ovvero da questi e altri soggetti
operanti nel settore dei servizi aventi come scopo sociale la
prestazione di garanzie, al fine di facilitare la concessione di
crediti di esercizio o per investimento ai soci.
Le cooperative e i consorzi debbono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- avere sede legale ed operativa nel territorio della regione
Emilia-Romagna;
- essere composti da almeno cinquanta piccole e medie imprese, ai
sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 41/97, appartenenti ad una o
piu' categorie economiche, ivi comprese quelle del settore turismo;
- concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti
dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.
Le cooperative e i consorzi sono tenuti a comunicare preventivamente,
in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione.
2) Natura del contributo
Contributo in conto capitale diretto ad aumentare la disponibilita'
del fondo di garanzia.
3) Misura dei contributi
I contributi, complessivamente disponibili, verranno ripartiti fra
le cooperative e i consorzi in misura non superiore al 2% del volume
delle operazioni di finanziamento, a medio e lungo termine, erogate
nelle varie forme tecniche in uso presso le banche convenzionate,
effettivamente assistite da garanzia dalle cooperative e dai
consorzi, ed in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la
data di presentazione delle domande.
4) Cumulabilita'
Il contributo e' cumulabile con le agevolazioni previste da altre
norme nazionali, regionali o comunitari.
5) Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo, indirizzate al Presidente della Giunta
regionale, dovranno essere inviate con raccomandata o direttamente
consegnate al Servizio Programmazione della distribuzione commerciale
dell'Assessorato Turismo. Commercio della Regione Emilia-Romagna, in
Viale Aldo Moro n. 38, entro il 30 marzo 2001. Fa fede esclusivamente
il timbro a data dell'Ufficio postale accettante ovvero la data del
protocollo regionale.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla cooperativa di
garanzia o consorzio-fidi e sui programmi d'intervento;
b) copia dello statuto in vigore;
c) copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato dall'assemblea
dei soci;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale
versato.
Qualora la suddetta documentazione risultasse gia' presentata alla
Regione il richiedente puo' nella domanda fare rinvio alla
documentazione precedentemente inviata.