DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2000, n. 2546
L.R. 44/95. Convenzione tra la Regione ed ARPA per l'esecuzione dello "Studio finalizzato alla definizione di procedure e metologie per il controllo degli scarichi di fognatura in applicazione del DLgs 152/99 su tre siti campione significativi della regione"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", il cui
obiettivo, tra gli altri e' quello di raggiungere nei corpi idrici
superficiali una adeguata qualita' ambientale, valutata sia in
termini di stato chimico sia di stato ecologico;
considerato che il sopracitato decreto affida alle Regioni il compito
sia di disciplinare l'immissione nei corpi riceventi delle acque di
prima pioggia che dilavano aree caratterizzate dal rischio di
deposizione di sostanze pericolose e non afferenti a reti
fognarie, sia di individuare i criteri secondo i quali devono
essere progettati gli scaricatori che immettono nei corpi riceventi
in occasione di precipitazioni di forte intensita';
acquisita agli atti del Servizio Analisi e Pianificazione ambientale
la specifica tecnico-economica, presentata da ARPA, relativa a
"Studio finalizzato alla definizione di procedure e metodologie per
il controllo degli scarichi di fognatura in applicazione del DLgs
152/99 su tre siti campione significativi della regione
Emilia-Romagna", che prevede un compenso a favore di ARPA pari a Lire
300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) IVA inclusa;
dato atto che il Servizio Analisi e Pianificazione ambientale,
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta presentata
da ARPA, idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello
economico;
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA - Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente, ente strumentale della
Regione affidandole all'art. 5, lett. n), tra le sue funzioni anche
quella di fornire attivita' di supporto alla Regione e agli Enti
locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
- l'art. 20 della sopracitata legge regionale, il quale stabilisce al
comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad ARPA
sono definite con apposita convenzione che specifica le attivita' da
svolgere ed il corrispettivo finanziamento;
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi dell'ARPA per la
realizzazione dello studio di cui sopra, secondo le modalita'
previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale dello stesso; dato atto che alla
spesa di Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) IVA inclusa si fa
fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo 37250 "Spese per la
redazione del Piano territoriale regionale per il risanamento, l'uso
e la tutela delle acque (art. 114, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2000, dotato della necessaria
disponibilita';
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 57,
secondo comma, L.R. 31/77 e successive modificazioni, e che pertanto
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, con la
quale sono state fissate le direttive dell'esercizio delle funzioni
dirigenziali;
dato atto:
- del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica del
presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Analisi e
Pianificazione ambientale, ing. Giuseppe Benedetti, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole in merito alla legittimita' del presente atto
espresso dal Direttore generale all'Ambiente, dott.ssa Leopolda
Boschetti, ai sensi delle predette disposizioni;
- del parere favorevole in merito alla regolarita' contabile del
presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e
Credito, dott. Gianni Mantovani, ai sensi delle predette
disposizioni;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di affidare all'ARPA, secondo le motivazioni espresse in premessa
sulla base della specifica tecnico-economica verificata dal Servizio
regionale competente, la realizzazione dello "Studio finalizzato
alla definizione di procedura e metodologie per il controllo degli
scarichi di fognatura in applicazione del DLgs 152/99 su tre siti
campione significativi della regione Emilia-Romagna", per un importo
di Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) IVA inclusa secondo le
modalita' di cui all'allegato schema di convenzione;
2) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione provvedera'
il Direttore generale all'Ambiente ai sensi delle vigenti
disposizioni;
4) di dare atto che la suddetta convenzione avra' la durata di 9 mesi
e la sua validita' decorre dalla data di esecutivita' del presente
atto;
5) di impegnare la spesa derivante dalla convenzione di cui al
precedente punto 2) di Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) IVA
inclusa al n. 5276 di impegno sul Capitolo 37250 "Spese per la
redazione del Piano territoriale regionale per il risanamento, l'uso
e la tutela delle acque (art. 114, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2000, dotato della necessaria
disponibilita';
6) di dare atto che il Responsabile del Servizio regionale competente
per materia, ai sensi della L.R. 31/77, ed in applicazione della
deliberazione della Giunta regionale 2541/95, provvedera' alla
liquidazione della spesa di cui al punto 1, ed alla emissione della
richiesta dei titoli di pagamento secondo le modalita' di cui
all'art. 5 dell'allegata convenzione;
7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA - Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna per la
realizzazione dello "Studio finalizzato alla definizione di procedure
e metodologie per il controllo degli scarichi di fognatura in
applicazione del DLgs 152/99 su tre siti campione della regione
Emilia-Romagna"
L'anno corrente, il giorno . . . . . . del mese . . . . . . . . .
. . . .
fra
la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21
(c.f. 80062590379) rappresentata per la sottoscrizione della presente
convenzione dal Direttore generale all'Ambiente . . . . . . . . . .
. . . . . . . . , che elegge il domicilio legale presso il
sopracitato indirizzo,
l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna (d'ora in avanti denominata ARPA), p. IVA e c.f.
04290860370, rappresentata dal Direttore generale che elegge il
domicilio legale presso la sede ARPA di Bologna, Via Po n. 5,
visto il DLgs 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole";
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA - Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente, ente strumentale della
Regione affidandole all'art. 5, lett. n), tra le sue funzioni anche
quella di fornire attivita' di supporto alla Regione e agli Enti
locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
visto altresi' l'art. 20 della sopracitata legge regionale, il quale
stabilisce al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla
Regione ad ARPA sono definite con apposita convenzione che specifica
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;
visti altresi':
- l'art. 5, comma 2 della L.R. 44/95 il quale consente ad ARPA di
definire convenzioni con Enti pubblici per l'adempimento delle
proprie funzioni;
- l'art. 5 del DLgs n. 157 del 17 marzo 1995 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano essi stessi un'Amministrazione
aggiudicatrice e che siano titolari di un diritto di esclusiva in
virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
vista la specifica tecnico-economica, presentata da ARPA, relativa
allo "Studio finalizzato alla definizione di procedure e metodologie
per il controllo degli scarichi di fognatura in applicazione del DLgs
152/99 su tre siti campione significativi della regione
Emilia-Romagna";
dato atto che il Servizio Analisi e Pianificazione ambientale,
competente per materia ha ritenuto la specifica anzidetta presentata
da ARPA idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello
economico;
tutto cio' premesso si stipula quanto segue.
Art. 1
Oggetto della convenzione
La Regione affida all'ARPA che accetta l'esecuzione dello "Studio
finalizzato alla definizione di procedure e metodologie per il
controllo degli scarichi di fognatura in applicazione del DLgs 152/99
su tre siti campione significativi della regione Emilia-Romagna",
analiticamente descritto nella specifica tecnico-economica allegata
alla presente convenzione e conservata agli atti del Servizio
regionale competente.
Art. 2
Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione previsti per lo Studio di cui all'art. 1 sono
di 9 mesi a decorrere dalla data di stipula della presente
convenzione, secondo il programma temporale di cui alla specifica
tecnico-economica.
Art. 3
Durata
La durata della presente convenzione e' stabilita in 9 mesi e la sua
validita' decorre dalla data di esecutivita' della deliberazione
della Giunta regionale n. . . . . . . del . . . . . . . . . .
Art. 4
Coordinamento nell'esecuzione della convenzione
Il Direttore generale all'Ambiente nominera' un'Equipe tecnica di
controllo con il compito di sovraintendere alle attivita', attestando
anche il raggiungimento dei livelli di avanzamento previsti per la
liquidazione degli acconti.
L'Equipe svolge le seguenti funzioni:
- supervisione, controllo e valutazioni delle prestazioni
contrattuali;
- esame e valutazione degli stati di avanzamento con relativo nulla
osta alla liquidazione delle rate di acconto e del saldo.
Art. 5
Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento
La Regione corrispondera' ad ARPA quale compenso per l'esecuzione
dello Studio di cui all'art. 1 l'importo di Lire 300.000.000 (pari a
154.937,07 Euro) IVA inclusa.
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione dietro presentazione
di regolari fatture, previo nulla osta dell'Equipe tecnica di
controllo, secondo le seguenti modalita':
A) il 20% dell'importo totale e cioe' Lire 60.000.000 (pari a
30.987,41 Euro) previa sottoscrizione della presente convenzione a
seguito della presentazione del Piano dettagliato delle attivita'
(PDA) suddiviso per ciascuno dei tre siti e dichiarazione attestante
l'inizio dell'attivita';
B) il 50% dell'importo totale e cioe' Lire 150.000.000 (pari a
77.468,53 Euro) a seguito della presentazione di un rapporto
intermedio nel quale dovranno essere illustrate le risultanze degli
studi relativi ai punti dall'1 al 7 di cui al punto 4 della specifica
tecnico-economica allegata;
C) il 30% dell'importo totale e cioe' Lire 90.000.000 (pari a
46.481,12 Euro) ad accettazione e verifica dell'attivita' svolta
sulla base degli elaborati finali dello studio da parte della
Regione, nonche' a presentazione di dichiarazione attestante tutte le
spese sostenute.
Art. 6
Obblighi dell'ARPA
L'ARPA si impegna, altresi', in adempimento della presente
convenzione a:
- comunicare il nominativo del Responsabile dello svolgimento delle
attivita', che la Regione potra' sindacare chiedendone la
sostituzione a suo libero convincimento;
- tenere tempestivamente informata la Regione sullo svolgimento dello
studio;
- mantenere a disposizione della Regione, nonche' esibirla a
richiesta della stessa, la documentazione relativa allo svolgimento
dello studio nonche' predisporre tempestivamente, a richiesta,
relazioni illustrative dell'attivita' stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate
dalla Regione;
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Art. 7
Collaborazioni esterne
Per l'espletanento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra' avvalersi
rispettando la normativa cosiddetta "Antimafia", dell'opera di altri
organismi specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di
professionisti.
Il medesimo contraente, nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel
modo piu' assoluto di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua
cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso pero', i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'esercizio delle prerogative di cui all'art. 3.
Art. 8
Diritti d'autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione l'ARPA riconosce sull'oggetto
della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarita'
a titolo originario del diritto d'autore della Regione.
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto
da parte di enti pubblici.
Art. 9
Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi
dall'esecuzione della presente convenzione.
Art. 10
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.
E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B del DPR 26
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre
1982, n. 955.
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
ALL'AMBIENTE DELL'ARPA
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