REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2000, n. 2546

L.R. 44/95. Convenzione tra la Regione ed ARPA per l'esecuzione dello "Studio finalizzato alla definizione di procedure e metologie per il controllo degli scarichi di fognatura in applicazione del DLgs 152/99 su tre siti campione significativi della regione"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto il DLgs 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque                     
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE                      
concernente il trattamento delle acque reflue e della direttiva                 
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque  dall'inquinamento              
provocato  dai  nitrati provenienti da fonti agricole", il cui                  
obiettivo, tra gli altri e' quello di raggiungere nei corpi idrici              
superficiali una adeguata qualita' ambientale, valutata sia in                  
termini di stato chimico sia di stato ecologico;                                
considerato che il sopracitato decreto affida alle Regioni il compito           
sia di disciplinare l'immissione nei corpi riceventi delle acque di             
prima pioggia che dilavano aree caratterizzate dal rischio  di                  
deposizione  di  sostanze pericolose  e non afferenti a reti                    
fognarie, sia  di individuare i criteri  secondo i quali devono                 
essere progettati gli scaricatori che immettono nei corpi riceventi             
in occasione di precipitazioni di forte intensita';                             
acquisita agli atti del Servizio Analisi e Pianificazione ambientale            
la specifica tecnico-economica, presentata da ARPA, relativa a                  
"Studio finalizzato alla definizione di procedure e metodologie per             
il controllo degli scarichi di fognatura in applicazione del DLgs               
152/99 su tre siti campione significativi della regione                         
Emilia-Romagna", che prevede un compenso a favore di ARPA pari a Lire           
300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) IVA inclusa;                               
dato atto che il Servizio Analisi e Pianificazione ambientale,                  
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta presentata           
da ARPA, idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello                 
economico;                                                                      
visti:                                                                          
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA - Agenzia                 
regionale per la prevenzione e l'ambiente, ente strumentale della               
Regione affidandole all'art. 5, lett. n), tra le sue funzioni anche             
quella di fornire attivita' di supporto alla Regione e agli Enti                
locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;                   
- l'art. 20 della sopracitata legge regionale, il quale stabilisce al           
comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad ARPA            
sono definite con apposita convenzione che specifica le attivita' da            
svolgere ed il corrispettivo finanziamento;                                     
ravvisata quindi l'opportunita' di  avvalersi dell'ARPA per la                  
realizzazione dello studio di cui sopra, secondo le modalita'                   
previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto quale            
parte integrante e sostanziale dello stesso;    dato atto che alla              
spesa di Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) IVA inclusa si fa            
fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo 37250 "Spese per la              
redazione del Piano territoriale regionale per il risanamento, l'uso            
e la tutela delle acque (art. 114, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" del              
Bilancio per l'esercizio finanziario 2000, dotato della necessaria              
disponibilita';                                                                 
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 57,                
secondo comma, L.R. 31/77 e  successive modificazioni, e che pertanto           
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;                   
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, con la                
quale sono state fissate le  direttive dell'esercizio delle funzioni            
dirigenziali;                                                                   
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica del                  
presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Analisi e                  
Pianificazione ambientale, ing. Giuseppe Benedetti, ai sensi                    
dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della             
deliberazione 2541/95;                                                          
- del parere favorevole in merito alla legittimita' del presente atto           
espresso dal Direttore generale all'Ambiente, dott.ssa Leopolda                 
Boschetti, ai sensi delle predette disposizioni;                                
- del parere favorevole in merito alla  regolarita' contabile del               
presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e               
Credito, dott. Gianni Mantovani, ai sensi delle predette                        
disposizioni;                                                                   
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di affidare all'ARPA, secondo le motivazioni espresse in premessa            
sulla base della specifica tecnico-economica verificata dal Servizio            
regionale competente,  la realizzazione dello "Studio finalizzato               
alla definizione di procedura e metodologie per il controllo degli              
scarichi di fognatura in applicazione del DLgs 152/99 su tre siti               
campione significativi della regione Emilia-Romagna", per un importo            
di Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) IVA inclusa secondo le             
modalita' di cui all'allegato schema di convenzione;                            
2) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto              
quale parte integrante e sostanziale;                                           
3) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione provvedera'           
il Direttore generale all'Ambiente ai sensi delle vigenti                       
disposizioni;                                                                   
4) di dare atto che la suddetta convenzione avra' la durata di 9 mesi           
e la sua validita' decorre dalla data di esecutivita' del presente              
atto;                                                                           
5) di impegnare la spesa derivante dalla convenzione di cui al                  
precedente punto 2) di Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) IVA            
inclusa al n. 5276 di impegno sul Capitolo 37250 "Spese per la                  
redazione del Piano territoriale regionale per il risanamento, l'uso            
e la tutela delle acque (art. 114, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" del              
Bilancio per l'esercizio finanziario 2000, dotato della necessaria              
disponibilita';                                                                 
6) di dare atto che il Responsabile del Servizio regionale competente           
per materia, ai sensi della L.R. 31/77, ed in applicazione della                
deliberazione della  Giunta regionale 2541/95, provvedera' alla                 
liquidazione della spesa di cui al punto 1, ed alla emissione della             
richiesta dei titoli di pagamento secondo le modalita' di cui                   
all'art. 5 dell'allegata convenzione;                                           
7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA - Agenzia           
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna per la            
realizzazione dello "Studio finalizzato alla definizione di procedure           
e metodologie per il controllo degli scarichi di fognatura in                   
applicazione del DLgs 152/99 su tre siti campione della regione                 
Emilia-Romagna"                                                                 
   L'anno corrente, il giorno . . . . . . del mese . . . . . . . . .            
. . . .                                                                         
fra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21             
(c.f. 80062590379) rappresentata per la sottoscrizione della presente           
convenzione dal Direttore  generale all'Ambiente . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . , che elegge il domicilio legale presso il                      
sopracitato indirizzo,                                                          
l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente                             
dell'Emilia-Romagna (d'ora in avanti denominata ARPA), p. IVA e c.f.            
04290860370, rappresentata dal Direttore generale che elegge il                 
domicilio legale presso la sede ARPA di Bologna, Via Po n. 5,                   
visto il DLgs 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque                     
dall'inquinamento e recepimento della  direttiva 91/271/CEE                     
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della                    
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                       
dall'inquinamento  provocato dai  nitrati provenienti da fonti                  
agricole";                                                                      
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA - Agenzia             
regionale per la prevenzione e l'ambiente, ente strumentale della               
Regione affidandole all'art. 5, lett. n), tra le sue funzioni anche             
quella di fornire attivita' di supporto alla Regione e agli Enti                
locali per  la predisposizione di piani e progetti ambientali;                  
visto altresi' l'art. 20 della sopracitata legge regionale, il quale            
stabilisce al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla              
Regione ad ARPA sono definite con apposita convenzione che specifica            
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;                     
visti altresi':                                                                 
- l'art. 5, comma 2 della L.R. 44/95 il quale consente ad ARPA di               
definire convenzioni con Enti pubblici per l'adempimento delle                  
proprie funzioni;                                                               
- l'art. 5 del DLgs n. 157 del 17 marzo 1995 che consente di affidare           
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione            
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o               
trattativa privata ad Enti che siano essi  stessi un'Amministrazione            
aggiudicatrice e che siano titolari di un diritto di esclusiva in               
virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;             
vista la specifica tecnico-economica, presentata da ARPA, relativa              
allo "Studio finalizzato alla definizione  di procedure e metodologie           
per il controllo degli scarichi di fognatura in applicazione del DLgs           
152/99 su tre siti campione significativi della regione                         
Emilia-Romagna";                                                                
dato atto che il Servizio Analisi e  Pianificazione ambientale,                 
competente per materia ha ritenuto la specifica anzidetta presentata            
da ARPA idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello                  
economico;                                                                      
tutto cio' premesso si stipula quanto segue.                                    
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
La Regione affida all'ARPA che accetta l'esecuzione dello "Studio               
finalizzato alla definizione di procedure e metodologie per il                  
controllo degli scarichi di fognatura in applicazione del DLgs 152/99           
su tre siti  campione significativi della regione Emilia-Romagna",              
analiticamente descritto nella specifica tecnico-economica allegata             
alla presente convenzione e conservata agli atti del Servizio                   
regionale competente.                                                           
Art. 2                                                                          
Tempi di esecuzione                                                             
I tempi di esecuzione previsti per lo Studio di cui all'art. 1 sono             
di 9 mesi a decorrere dalla data di stipula della presente                      
convenzione, secondo il programma temporale di cui alla specifica               
tecnico-economica.                                                              
Art. 3                                                                          
Durata                                                                          
La durata della presente convenzione e' stabilita in 9 mesi e la sua            
validita' decorre dalla data di esecutivita' della deliberazione                
della Giunta regionale n. . . . . . . del . . . . . . . . . .                   
Art. 4                                                                          
Coordinamento nell'esecuzione della convenzione                                 
Il Direttore generale all'Ambiente nominera' un'Equipe tecnica di               
controllo con il compito di sovraintendere alle attivita', attestando           
anche il raggiungimento dei livelli di avanzamento previsti per la              
liquidazione degli acconti.                                                     
L'Equipe svolge le seguenti funzioni:                                           
- supervisione, controllo e valutazioni delle prestazioni                       
contrattuali;                                                                   
- esame e valutazione degli stati di avanzamento con relativo nulla             
osta alla liquidazione delle rate di acconto e del saldo.                       
Art. 5                                                                          
Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento                        
La Regione corrispondera' ad ARPA quale compenso per l'esecuzione               
dello Studio di cui all'art. 1 l'importo di Lire 300.000.000 (pari a            
154.937,07 Euro) IVA inclusa.                                                   
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione dietro presentazione           
di regolari fatture, previo nulla  osta dell'Equipe tecnica di                  
controllo, secondo le seguenti modalita':                                       
A) il 20% dell'importo totale e cioe' Lire 60.000.000 (pari a                   
30.987,41 Euro) previa sottoscrizione della presente convenzione a              
seguito della presentazione del Piano dettagliato delle attivita'               
(PDA) suddiviso per ciascuno dei tre siti e dichiarazione attestante            
l'inizio dell'attivita';                                                        
B) il 50% dell'importo totale e cioe' Lire 150.000.000 (pari a                  
77.468,53 Euro) a seguito della presentazione di un rapporto                    
intermedio nel quale dovranno essere illustrate le risultanze degli             
studi relativi ai punti dall'1 al 7 di cui al punto 4 della specifica           
tecnico-economica allegata;                                                     
C) il 30% dell'importo totale e cioe' Lire 90.000.000 (pari a                   
46.481,12 Euro) ad accettazione e verifica dell'attivita' svolta                
sulla base degli elaborati finali dello studio da parte della                   
Regione, nonche' a presentazione di dichiarazione attestante tutte le           
spese sostenute.                                                                
Art. 6                                                                          
Obblighi dell'ARPA                                                              
L'ARPA si impegna, altresi', in adempimento della presente                      
convenzione a:                                                                  
- comunicare il nominativo del Responsabile dello svolgimento delle             
attivita', che la Regione potra' sindacare chiedendone la                       
sostituzione a suo libero convincimento;                                        
- tenere tempestivamente informata la Regione sullo svolgimento dello           
studio;                                                                         
- mantenere a disposizione della Regione, nonche' esibirla a                    
richiesta della stessa, la documentazione relativa allo svolgimento             
dello  studio nonche'  predisporre tempestivamente, a  richiesta,               
relazioni  illustrative dell'attivita' stessa;                                  
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate               
dalla Regione;                                                                  
- fornire  alla Regione l'assistenza tecnica  per  la diffusione dei            
risultati.                                                                      
Art. 7                                                                          
Collaborazioni esterne                                                          
Per l'espletanento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra' avvalersi           
rispettando  la normativa cosiddetta "Antimafia", dell'opera di altri           
organismi specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di                  
professionisti.                                                                 
Il medesimo contraente, nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel            
modo piu' assoluto di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua               
cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.                  
In nessun caso pero', i contratti con i terzi dovranno essere di                
impedimento all'esercizio delle prerogative di  cui all'art. 3.                 
Art. 8                                                                          
Diritti d'autore e riservatezza                                                 
Con la firma della presente convenzione l'ARPA riconosce sull'oggetto           
della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarita'            
a titolo originario del diritto d'autore della Regione.                         
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti            
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione                  
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,             
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le              
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto             
da parte di enti pubblici.                                                      
Art. 9                                                                          
Responsabilita' nei confronti di terzi                                          
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che            
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi                        
dall'esecuzione della  presente convenzione.                                    
Art. 10                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR           
26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.             
E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B del DPR 26             
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre               
1982, n. 955.                                                                   
IL DIRETTORE GENERALE  IL DIRETTORE GENERALE                                    
ALL'AMBIENTE  DELL'ARPA                                                         
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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