REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5

DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI

          Art. 9                                                                
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art.            
31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo              
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.                  
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 22 febbraio 2001  VASCO ERRANI                                         
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione, e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale, e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 31                                                                        
omissis                                                                         
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora si dichiarata           
urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo consenta                 
mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                             
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetti di legge d'iniziativa:                                                 
dei consiglieri Nervegna, Balboni, Parma, Marri e Cane', presentato             
in data 2 novembre 2000; oggetto consiliare n. 673 (VII legislatura);           
con richiesta di dichiarazione dell'urgenza, approvata dal Consiglio            
regionale nella seduta dell'8 novembre 2000;                                    
della Giunta regionale: deliberazione n. 2295 del 12 dicembre 2000;             
oggetto consiliare n. 897 (VII legislatura); con richiesta di                   
dichiarazione dell'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella             
seduta del 20 dicembre 2000;                                                    
- pubblicati nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione rispettivamente, nel n. 47 in data 16 novembre 2000 e nel n.            
68 in data 29 dicembre 2000;                                                    
- assegnati alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari Generali", in sede referente.                             
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 18 del 20              
dicembre 2000, con richiesta di relazione orale del consigliere                 
Lorenzi;                                                                        
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23            
gennaio 2001 atto n. 19/2001;                                                   
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 165/4.1.2/C.G. del            
19 febbraio 2001.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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