LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 3, lett.
a) e dell'art. 6 della presente legge la Regione fa fronte mediante
l'istituzione di appositi capitoli, o la modifica di capitoli
esistenti, nella parte "spesa" del bilancio regionale, che verranno
dotati della necessaria disponibilita' secondo quanto previsto
dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Lo stanziamento sui capitoli relativi ai costi del personale
trasferito, siano essi di natura retributiva o non retributiva, e al
finanziamento delle funzioni gia' conferite dalle Leggi regionali n.
54 del 1995 e n. 7 del 1998, saranno ridotti in conseguenza di quanto
previsto al comma 1.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
Comma 2
2) La L.R. n. 54 del 1995 e' citata alla nota 5) all'art. 3.
3) La L.R. n. 7 del 1998 e' citata alla nota 2) all'art. 6.