REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5

DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI

          Art. 5                                                                
Norme particolari                                                               
per il personale residente in altra provincia                                   
1. Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, sia            
residente da almeno un anno in provincia diversa da quella dell'ente            
di destinazione, permane a domanda nell'organico regionale per il               
tempo necessario ad operare il trasferimento, per l'esercizio delle             
medesime funzioni, presso altro ente della provincia di residenza. In           
tale periodo transitorio detto personale resta in comando presso                
l'ente di attuale assegnazione.                                                 
2. Trascorso un anno dalla data di decorrenza del decreto di                    
trasferimento, il personale ancora in comando presso l'ente di                  
attuale assegnazione viene collocato presso la sede centrale della              
Regione.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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