LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 5
Norme particolari
per il personale residente in altra provincia
1. Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, sia
residente da almeno un anno in provincia diversa da quella dell'ente
di destinazione, permane a domanda nell'organico regionale per il
tempo necessario ad operare il trasferimento, per l'esercizio delle
medesime funzioni, presso altro ente della provincia di residenza. In
tale periodo transitorio detto personale resta in comando presso
l'ente di attuale assegnazione.
2. Trascorso un anno dalla data di decorrenza del decreto di
trasferimento, il personale ancora in comando presso l'ente di
attuale assegnazione viene collocato presso la sede centrale della
Regione.