COMUNICATO
Statuto adeguato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma della Legge 3 agosto 1999, n. 265, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale dell'8 febbraio 2000, n. 11
Testo coordinato dell'articolo 24 con le modificazioni apportate con
la presente deliberazione
Art. 24
Giunta - Composizione
1. La Giunta provinciale e' composta dal Presidente della Provincia
che la presiede e da un numero massimo di dieci Assessori.
2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia anche
al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso
dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di
consigliere.
3. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta tra
cui un Vicepresidente e ne da' comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva all'elezione.
4. La carica di Assessore provinciale e' incompatibile con la carica
di Consigliere provinciale.
5. Qualora un Consigliere provinciale assuma la carica di Assessore
nella Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto di
accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non
eletti.
6. Agli Assessori provinciali e' vietato ricoprire incarichi o
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.
7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente
della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati
rappresentanti della Provincia.
8. Il Presidente della Provincia puo' revocare uno o piu' Assessori,
dandone motivata comunicazione al Consiglio.
IL DIRIGENTE
Francesca Zaghi