REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2000, n. 1970

Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto per la realizzazione del metanodotto Pontremoli - Parma DN 750, presentato da SNAM SpA. Presa d'atto delle determinazioni della conferenza di servizi e dell'intesa con la Regione Toscana (L.R. 18 maggio 1999, n. 9, Titolo III)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, del progetto di realizzazione del           
Metanodotto Pontremoli - Parma DN 750 mm (30"), presentato da SNAM              
SpA", in quanto esso e' nel complesso ambientalmente compatibile e              
realizzabile con le prescrizioni, di cui ai punti 1.C, 2.C, 3.C del             
Rapporto di Conferenza di Servizi che costituisce l'Allegato A, parte           
integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che qui si                
ripetono sinteticamente:                                                        
a.1 la realizzazione del Metanodotto Pontremoli Parma, oltre a                  
svolgere una importante funzione di infrastrutturazione primaria per            
il trasporto di gas, di interesse nazionale, svolge una funzione di             
estremo rilievo per la diffusione di una fonte di energia a basso               
impatto ambientale anche per le comunita' dei territori interessati             
dal suo tracciato. A tal fine SNAM favorira' la metanizzazione dei=20           
territori attraversati dal metanodotto in oggetto;                              
a.2 la SNAM, e' tenuta a far sorvegliare da un archeologo gli scavi             
lungo l'intero tracciato del metanodotto, per individuare la presenza           
di eventuali manufatti o strutture di interesse archeologico e di               
adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli elementi di           
interesse archeologico che dovessero venire in luce nel corso dei               
lavori;                                                                         
a.3 la SNAM, e' tenuta all'interno delle zone di tutela della                   
centuriazione recepite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, a           
ripristinare tutti gli elementi riconducibili alla centuriazione che            
siano stati alterati nel corso dei lavori;                                      
a.4 si prescrive che, a valle del ponte di Calestano, i repellenti              
prefabbricati in conci di calcestruzzo gia' esistenti vengano                   
utilizzati come materiale di fondazione della difesa in massi lunga             
250 m prevista dal progetto in esame;                                           
a.5 si prescrive che, a protezione della strada vicinale del campo              
sportivo, localita' Rivara (comune di Calestano), vengano costruiti             
due pennelli in massi;                                                          
a.6 si prescrive che, i lavori di scavo in alveo vengano eseguiti nel           
periodo dell'anno con minore probabilita' di formazione di piene,               
sulla base degli studi idrogeologici compiuti;                                  
a.7 in merito alle problematiche di cantierizzazione in alveo (quali            
larghezza della trincea di lavoro, lunghezza fronte di lavoro,                  
deposito temporaneo dei materiali di scavo, durata e periodo                    
d'esecuzione dei lavori) il Servizio provinciale Difesa del suolo di            
Parma si riserva di intervenire, in fase di esecuzione, per definire            
e prescrivere eventuali accorgimenti tecnici di lavorazione sulla               
base delle condizioni contingenti;                                              
a.8 si prescrive che SNAM assicuri la presenza di un geologo,                   
prescelto tra rose individuate d'intesa tra gli enti competenti a               
rilasciare le autorizzazioni in aree sottoposte a vincolo                       
idrogeologico, durante la realizzazione delle opere di scavo per le             
fondazioni e di sbancamento per le piazzole e per la fascia di lavoro           
in zone dissestate o predisposte al dissesto, che potra' individuare,           
se necessari, ulteriori accorgimenti tecnici al fine di non alterare            
le condizioni di equilibrio idrogeologico esistenti (es. Fioritola,             
M. Cervellino, Tavolana, Case Bodero, Marzolara dove e' prevista la             
fascia di lavoro allargata); tale geologo trasmettera' ai predetti              
enti adeguati rapporti sull'andamento dei lavori ed al termine degli            
stessi, secondo un programma prestabilito;                                      
a.9 si prescrive che sia ridotta del 20% la superficie delle aree, in           
cui e' previsto l'allargamento della fascia di lavoro, all'imbocco              
sud e all'imbocco nord del tunnel del Rio del Castello;                         
a.10 si prescrive che nel tratto, percorso in crinale, che attraversa           
il rilievo del Groppo del Vescovo e il Monte Tesa, nel tratto della             
discesa dal crinale del M. Barcone verso Maesta' di Graiana, e da               
questa verso il M. Cervellino, siano messe in atto le medesime                  
precauzioni previste per l'attraversamento del Bosco in localita'               
"Casa Margolese", cioe' l'elaborazione di un progetto                           
particolareggiato di pista che individui puntualmente le piante da              
salvaguardare. Inoltre si prescrive che il fronte di cantiere sia, in           
queste zone, ridotto a circa 500 m;                                             
a.11 si prescrivono, all'interno del Parco dei Cento Laghi, le                  
seguenti modalita' d'esecuzione: - tutte le opere dovranno essere               
eseguite conformemente al progetto trasmesso, ogni eventuale                    
variazione al progetto dovra' essere preventivamente autorizzata                
dall'Ente Parco; - dovra' essere posta particolare attenzione alle              
opere di ripristino che dovranno avvenire in conformita' alle vigenti           
norme di salvaguardia all'interno del Parco e del Pre-Parco (Leggi              
regionali 11/99 e 40/92); - per eventuali inerbimenti, rimboschimenti           
e/o opere di difesa idraulica o di ingegneria naturalistica dovranno            
essere utilizzate esclusivamente essenze autoctone; - non dovra'                
essere alterato l'aspetto paesaggistico del territorio; - tutte le              
opere accessorie agli interventi (realizzazione di viabilita' di                
accesso, adeguamento di strade esistenti, ecc.) dovranno essere                 
ripristinate e riportate allo stato antecedente l'intervento; - le              
piazzole di stoccaggio delle tubazioni dovranno essere ubicate fuori            
dall'area di Parco e/o Pre-Parco; - i segnalatori del tracciato del             
metanodotto dovranno essere ribassati per ridurne l'impatto sul                 
paesaggio circostante;                                                          
a.12 la realizzazione di diaframmi trasversali con interasse di 100 m           
nel tratto di interramento del tubo alla profondita' di 6,50 m                  
compreso tra Molino di Rivara (P157/40) e Giarale (V 183),                      
a.13 al fine di mantenere l'efficienza idraulica dell'ambito golenale           
la vegetazione arborea, prevista a valle dei manufatti (gabbioni),              
sara' messa a dimora unicamente in sponda e comunque fuori dall'alveo           
di piena ordinaria;                                                             
a.14 in aree sottoposte a vincolo idrogeologico si prescrive il                 
ripristino e/o la manutenzione dei fossi e dei colatori sui versanti            
predisposti al dissesto o instabili (risalita Fioritola, imbocco nord           
minitunnel Marzolara);                                                          
a.15 si prescrive che i segnalatori del tracciato del metanodotto               
debbano essere ribassati, per ridurne l'impatto sul paesaggio, nella            
zona presso il Castello di Felino;                                              
a.16 si prescrive, che il proponente SNAM debba garantire la zona di            
rispetto del pozzo per uso potabile in localita' Giarale (Calestano)            
mediante lo spostamento della condotta del metanodotto, oppure                  
mediante lo spostamento del punto di captazione idrico in altra zona,           
garantendo la stessa qualita' e quantita' dell'acqua attualmente                
prelevata;                                                                      
a.17 si prescrive che i manufatti adiacenti al campo sportivo                   
comunale in localita' San Remigio (un pozzo ad uso irriguo, con                 
sovrastante manufatto per l'alloggiamento delle apparecchiature di              
comando e per i quadri elettrici di comando dell'impianto di                    
illuminazione generale, un locale ripostiglio-magazzino, un manufatto           
per deposito attrezzi), dovranno essere ricostruiti al di fuori dalla           
fascia di servitu' del metanodotto;                                             
a.18 si prescrive che sia verificata la posizione esatta delle                  
piazzole nel comune di Calestano in quanto la scala delle planimetrie           
e' tale da non consentire una puntuale verifica;                                
a.19 si prescrive che la fascia di lavoro sia mantenuta costantemente           
bagnata in superficie, onde limitare al massimo il sollevamento di              
polvere prodotto dal movimento dei mezzi meccanici;                             
a.20 si prescrive che SNAM assicuri la presenza di un forestale,                
prescelto tra rose individuate d'intesa tra gli enti competenti a               
rilasciare le autorizzazioni in aree sottoposte a vincolo                       
idrogeologico, che sovrintenda agli interventi di ripristino                    
agroforestale (con particolare riguardo alle operazioni di prelievo,            
stoccaggio e trapianto di cotico erboso, di arbusti e di ceppaie di             
alberi), di sistemazione idraulico-forestale (palizzate,                        
siepi-cespuglio, fascinate, semina, messa a dimora di piantine . .              
.), di ripristino e di manutenzione della viabilita' agro-forestale             
di servizio;                                                                    
a.21 si prescrive la predisposizione di un piano antincendio, in                
considerazione della presenza di un elevato rischio di incendio                 
specialmente in corrispondenza delle aree di crinale;                           
a.22 si prescrive, in relazione all'utilizzo della viabilita'                   
esistente per la realizzazione del metanodotto, che la SNAM provveda            
e presentare e concordare con gli enti locali interessati un piano di           
cantierizzazione e di utilizzo della viabilita' esistente. Si                   
prescrive, in ogni caso, che SNAM provveda al ripristino di eventuali           
danni arrecati alla viabilita' entro 6 mesi dalla conclusione dei               
lavori. A garanzia di tali ripristini, SNAM prestera' idonee garanzie           
fideiussorie agli enti locali interessati;                                      
a.23 si prescrive, che SNAM provveda all'effettuazione delle opere di           
ripristino previste nel progetto e nel relativo Studio di impatto               
ambientale; in ogni caso, si prescrive che SNAM provveda al                     
ripristino degli ambienti interessati dai lavori. A garanzia di tali            
ripristini, SNAM prestera' idonee garanzie fideiussorie agli enti               
locali interessati;                                                             
a.24 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni del Comando            
provinciale Vigili del Fuoco di Parma: - il sezionamento dei tronchi            
deve essere previsto per una lunghezza max di 10 Km; - deve essere              
assicurato, con apparecchiature idonee, che le pressioni massime di             
esercizio stabilite non vengano superate;                                       
a.25 dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche contenute              
nelle concessioni all'attraversamento delle strade provinciali                  
rilasciate dalla Provincia di Parma; dovranno essere rispettate le              
prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare predisposto                    
dall'Ente Nazionale per le Strade per le modalita' di attraversamento           
della SS 665 Massese; dovranno essere rispettate le prescrizioni                
tecniche contenute nell'autorizzazione all'attraversamento dei canali           
rilasciata dalla Societa' del Canale di Felino; che costituiscono gli           
Allegati H, I, L, M, N, P, Q parte integrante e sostanziale alla                
presente deliberazione;                                                         
b) l'intesa, espressa con la Regione Toscana e la Provincia di Massa            
Carrara, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 9/99                        
dell'Emilia-Romagna, dell'art. 20, comma 1, della L.R. 79/98 della              
Toscana e dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90, costituisce                
l'Allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente                      
deliberazione;                                                                  
c) di dare atto che la Soprintendenza Archeologica                              
dell'Emilia-Romagna, con nota prot. n. 9275 del 23 agosto 2000, a               
firma del Soprintendente dott. Mirella Marini Calvani, che                      
costituisce l'Allegato C, parte integrante e sostanziale alla                   
presente deliberazione, rilascia il nullaosta, con le prescrizioni              
riportate al punto 1C del Rapporto, alla realizzazione del progetto             
in oggetto;                                                                     
d) di dare atto che la Provincia di Parma, Settore Tutela del                   
territorio, con determina n. 2238 del 16/10/2000, a firma del                   
Dirigente ing. Gabriele Alifraco, che costituisce l'Allegato D, parte           
integrante e sostanziale alla presente deliberazione, autorizza la              
realizzazione dell'opera in oggetto in zona soggetta a vincolo                  
idrogeologico (localita' Castello e Case Cavallo in comune di                   
Felino);                                                                        
e) di dare atto che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di              
Parma, con nota del 19 settembre 2000 prot. n. 13340, a firma del               
Comandante provinciale. ing. Roberto Ungaro, che costituisce                    
l'Allegato E, parte integrante e sostanziale alla presente                      
deliberazione, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni                 
riportate al punto 2C del Rapporto, alla realizzazione del progetto             
in oggetto;                                                                     
f) di dare atto che il Comando Militare Deposito Rete POL, con nota             
del 28 settembre 2000 prot. n. TDD/10-3Bc, a firma del Comandante               
Int.le Cap.Aara Pier Luigi Alberti, che costituisce l'Allegato F,               
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, da' atto            
del parere favorevole espresso dall'AM, I ROI di Milano;                        
g) di dare atto che il Ministero delle Comunicazioni Ispettorato                
territoriale, con nota prot. n. 2/003422 del 6 luglio 2000, a firma             
del Direttore ing. M. Cevenini, che costituisce l'allegato G, parte             
integrante e sostanziale alla presente deliberazione ha rilasciato il           
consenso alla costruzione del metanodotto in oggetto;                           
h) di dare atto che la Provincia di Parma Ufficio Tecnico Viabilita'            
e Edilizia, con nota prot. n. 35339 e prot. n 35538 del 4 ottobre               
2000, con nota prot. n. 37572, n. 37568, n. 37574 del 20 ottobre                
2000, che costituiscono gli Allegati H, I, L, M, N, parte integrante            
e sostanziale alla presente deliberazione, ha rilasciato le                     
concessioni per l'attraversamento da parte del metanodotto, delle               
strade di sua competenza;                                                       
i) di dare atto che l'Ente nazionale per le strade (ANAS)                       
Compartimento della viabilita' per l'Emilia-Romagna, con nota prot.             
n. 4795 del 7 luglio 2000, a firma del Dirigente Tecnico ing.                   
Vincenzo Perra, ha rilasciato l'autorizzazione di massima                       
all'attraversamento della SS n. 665, e con nota prot. n. 029312                 
dell'11 ottobre 2000 a firma del Dirigente Amministrativo dott.                 
Vittorio Chianta, ha allegato il disciplinare, che costituiscono                
l'Allegato P, parte integrante e sostanziale alla presente                      
deliberazione;                                                                  
i) di dare atto che la Societa' Canale di Felino, con nota prot. n.             
1796 del 15 luglio 2000, a firma del Presidente Fausto Fochi, che               
costituisce l'Allegato Q, parte integrante e sostanziale alla                   
presente deliberazione, ha rilasciato le autorizzazioni                         
all'attraversamento dei canali, di sua competenza, da parte del                 
metanodotto;                                                                    
k) di trasmettere ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 9/99               
copia del presente atto deliberativo al Ministero dei Lavori                    
pubblici, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni previste                  
dall'art. 14 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive             
modificazioni;                                                                  
l) di trasmettere ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 9/99               
copia del presente atto deliberativo al Comune di Corniglio, anche ai           
fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 14 comma 3                
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;                   
m) di trasmettere ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 9/99               
copia del presente atto deliberativo alla Comunita' Montana Valli               
Taro e Ceno Borgo Val di Taro, anche ai fini dell'esercizio delle               
funzioni previste dall'art. 14, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n.           
241 e successive modificazioni;                                                 
n) di trasmettere ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 9/99               
copia del presente atto deliberativo alla Comunita' Montana Appennino           
Parma est Langhirano, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni               
previste dall'art. 14 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e               
successive modificazioni;                                                       
o) di trasmettere ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 9/99               
copia del presente atto deliberativo alla Societa' del Canale di                
Collecchio, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni previste                
dall'art. 14 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive             
modificazioni;                                                                  
p) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99,              
copia del presente atto deliberativo alla proponente societa' SNAM              
SpA;                                                                            
q) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99,              
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva                    
competenza, copia del presente atto deliberativo alla Provincia di              
Parma, ai Comuni di Berceto, Calestano, Terenzo, Sala Baganza, Felino           
e Parma, alla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia-Romagna,                  
all'Ente Parco Cento Laghi, alla Regione Emilia-Romagna Servizio                
provinciale Difesa del suolo, al Comando VVFF di Parma, al Ministero            
delle Comunicazioni all'ANAS Ufficio Speciale, all'ANAS Compartimento           
viabilita' dell'Emilia- Romagna, all'Aeronautica militare, alla                 
Societa' del Canale di Felino;                                                  
r) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione la presente deliberazione.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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