DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2000, n. 1970
Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto per la realizzazione del metanodotto Pontremoli - Parma DN 750, presentato da SNAM SpA. Presa d'atto delle determinazioni della conferenza di servizi e dell'intesa con la Regione Toscana (L.R. 18 maggio 1999, n. 9, Titolo III)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, del progetto di realizzazione del
Metanodotto Pontremoli - Parma DN 750 mm (30"), presentato da SNAM
SpA", in quanto esso e' nel complesso ambientalmente compatibile e
realizzabile con le prescrizioni, di cui ai punti 1.C, 2.C, 3.C del
Rapporto di Conferenza di Servizi che costituisce l'Allegato A, parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che qui si
ripetono sinteticamente:
a.1 la realizzazione del Metanodotto Pontremoli Parma, oltre a
svolgere una importante funzione di infrastrutturazione primaria per
il trasporto di gas, di interesse nazionale, svolge una funzione di
estremo rilievo per la diffusione di una fonte di energia a basso
impatto ambientale anche per le comunita' dei territori interessati
dal suo tracciato. A tal fine SNAM favorira' la metanizzazione dei=20
territori attraversati dal metanodotto in oggetto;
a.2 la SNAM, e' tenuta a far sorvegliare da un archeologo gli scavi
lungo l'intero tracciato del metanodotto, per individuare la presenza
di eventuali manufatti o strutture di interesse archeologico e di
adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli elementi di
interesse archeologico che dovessero venire in luce nel corso dei
lavori;
a.3 la SNAM, e' tenuta all'interno delle zone di tutela della
centuriazione recepite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, a
ripristinare tutti gli elementi riconducibili alla centuriazione che
siano stati alterati nel corso dei lavori;
a.4 si prescrive che, a valle del ponte di Calestano, i repellenti
prefabbricati in conci di calcestruzzo gia' esistenti vengano
utilizzati come materiale di fondazione della difesa in massi lunga
250 m prevista dal progetto in esame;
a.5 si prescrive che, a protezione della strada vicinale del campo
sportivo, localita' Rivara (comune di Calestano), vengano costruiti
due pennelli in massi;
a.6 si prescrive che, i lavori di scavo in alveo vengano eseguiti nel
periodo dell'anno con minore probabilita' di formazione di piene,
sulla base degli studi idrogeologici compiuti;
a.7 in merito alle problematiche di cantierizzazione in alveo (quali
larghezza della trincea di lavoro, lunghezza fronte di lavoro,
deposito temporaneo dei materiali di scavo, durata e periodo
d'esecuzione dei lavori) il Servizio provinciale Difesa del suolo di
Parma si riserva di intervenire, in fase di esecuzione, per definire
e prescrivere eventuali accorgimenti tecnici di lavorazione sulla
base delle condizioni contingenti;
a.8 si prescrive che SNAM assicuri la presenza di un geologo,
prescelto tra rose individuate d'intesa tra gli enti competenti a
rilasciare le autorizzazioni in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico, durante la realizzazione delle opere di scavo per le
fondazioni e di sbancamento per le piazzole e per la fascia di lavoro
in zone dissestate o predisposte al dissesto, che potra' individuare,
se necessari, ulteriori accorgimenti tecnici al fine di non alterare
le condizioni di equilibrio idrogeologico esistenti (es. Fioritola,
M. Cervellino, Tavolana, Case Bodero, Marzolara dove e' prevista la
fascia di lavoro allargata); tale geologo trasmettera' ai predetti
enti adeguati rapporti sull'andamento dei lavori ed al termine degli
stessi, secondo un programma prestabilito;
a.9 si prescrive che sia ridotta del 20% la superficie delle aree, in
cui e' previsto l'allargamento della fascia di lavoro, all'imbocco
sud e all'imbocco nord del tunnel del Rio del Castello;
a.10 si prescrive che nel tratto, percorso in crinale, che attraversa
il rilievo del Groppo del Vescovo e il Monte Tesa, nel tratto della
discesa dal crinale del M. Barcone verso Maesta' di Graiana, e da
questa verso il M. Cervellino, siano messe in atto le medesime
precauzioni previste per l'attraversamento del Bosco in localita'
"Casa Margolese", cioe' l'elaborazione di un progetto
particolareggiato di pista che individui puntualmente le piante da
salvaguardare. Inoltre si prescrive che il fronte di cantiere sia, in
queste zone, ridotto a circa 500 m;
a.11 si prescrivono, all'interno del Parco dei Cento Laghi, le
seguenti modalita' d'esecuzione: - tutte le opere dovranno essere
eseguite conformemente al progetto trasmesso, ogni eventuale
variazione al progetto dovra' essere preventivamente autorizzata
dall'Ente Parco; - dovra' essere posta particolare attenzione alle
opere di ripristino che dovranno avvenire in conformita' alle vigenti
norme di salvaguardia all'interno del Parco e del Pre-Parco (Leggi
regionali 11/99 e 40/92); - per eventuali inerbimenti, rimboschimenti
e/o opere di difesa idraulica o di ingegneria naturalistica dovranno
essere utilizzate esclusivamente essenze autoctone; - non dovra'
essere alterato l'aspetto paesaggistico del territorio; - tutte le
opere accessorie agli interventi (realizzazione di viabilita' di
accesso, adeguamento di strade esistenti, ecc.) dovranno essere
ripristinate e riportate allo stato antecedente l'intervento; - le
piazzole di stoccaggio delle tubazioni dovranno essere ubicate fuori
dall'area di Parco e/o Pre-Parco; - i segnalatori del tracciato del
metanodotto dovranno essere ribassati per ridurne l'impatto sul
paesaggio circostante;
a.12 la realizzazione di diaframmi trasversali con interasse di 100 m
nel tratto di interramento del tubo alla profondita' di 6,50 m
compreso tra Molino di Rivara (P157/40) e Giarale (V 183),
a.13 al fine di mantenere l'efficienza idraulica dell'ambito golenale
la vegetazione arborea, prevista a valle dei manufatti (gabbioni),
sara' messa a dimora unicamente in sponda e comunque fuori dall'alveo
di piena ordinaria;
a.14 in aree sottoposte a vincolo idrogeologico si prescrive il
ripristino e/o la manutenzione dei fossi e dei colatori sui versanti
predisposti al dissesto o instabili (risalita Fioritola, imbocco nord
minitunnel Marzolara);
a.15 si prescrive che i segnalatori del tracciato del metanodotto
debbano essere ribassati, per ridurne l'impatto sul paesaggio, nella
zona presso il Castello di Felino;
a.16 si prescrive, che il proponente SNAM debba garantire la zona di
rispetto del pozzo per uso potabile in localita' Giarale (Calestano)
mediante lo spostamento della condotta del metanodotto, oppure
mediante lo spostamento del punto di captazione idrico in altra zona,
garantendo la stessa qualita' e quantita' dell'acqua attualmente
prelevata;
a.17 si prescrive che i manufatti adiacenti al campo sportivo
comunale in localita' San Remigio (un pozzo ad uso irriguo, con
sovrastante manufatto per l'alloggiamento delle apparecchiature di
comando e per i quadri elettrici di comando dell'impianto di
illuminazione generale, un locale ripostiglio-magazzino, un manufatto
per deposito attrezzi), dovranno essere ricostruiti al di fuori dalla
fascia di servitu' del metanodotto;
a.18 si prescrive che sia verificata la posizione esatta delle
piazzole nel comune di Calestano in quanto la scala delle planimetrie
e' tale da non consentire una puntuale verifica;
a.19 si prescrive che la fascia di lavoro sia mantenuta costantemente
bagnata in superficie, onde limitare al massimo il sollevamento di
polvere prodotto dal movimento dei mezzi meccanici;
a.20 si prescrive che SNAM assicuri la presenza di un forestale,
prescelto tra rose individuate d'intesa tra gli enti competenti a
rilasciare le autorizzazioni in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico, che sovrintenda agli interventi di ripristino
agroforestale (con particolare riguardo alle operazioni di prelievo,
stoccaggio e trapianto di cotico erboso, di arbusti e di ceppaie di
alberi), di sistemazione idraulico-forestale (palizzate,
siepi-cespuglio, fascinate, semina, messa a dimora di piantine . .
.), di ripristino e di manutenzione della viabilita' agro-forestale
di servizio;
a.21 si prescrive la predisposizione di un piano antincendio, in
considerazione della presenza di un elevato rischio di incendio
specialmente in corrispondenza delle aree di crinale;
a.22 si prescrive, in relazione all'utilizzo della viabilita'
esistente per la realizzazione del metanodotto, che la SNAM provveda
e presentare e concordare con gli enti locali interessati un piano di
cantierizzazione e di utilizzo della viabilita' esistente. Si
prescrive, in ogni caso, che SNAM provveda al ripristino di eventuali
danni arrecati alla viabilita' entro 6 mesi dalla conclusione dei
lavori. A garanzia di tali ripristini, SNAM prestera' idonee garanzie
fideiussorie agli enti locali interessati;
a.23 si prescrive, che SNAM provveda all'effettuazione delle opere di
ripristino previste nel progetto e nel relativo Studio di impatto
ambientale; in ogni caso, si prescrive che SNAM provveda al
ripristino degli ambienti interessati dai lavori. A garanzia di tali
ripristini, SNAM prestera' idonee garanzie fideiussorie agli enti
locali interessati;
a.24 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni del Comando
provinciale Vigili del Fuoco di Parma: - il sezionamento dei tronchi
deve essere previsto per una lunghezza max di 10 Km; - deve essere
assicurato, con apparecchiature idonee, che le pressioni massime di
esercizio stabilite non vengano superate;
a.25 dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche contenute
nelle concessioni all'attraversamento delle strade provinciali
rilasciate dalla Provincia di Parma; dovranno essere rispettate le
prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare predisposto
dall'Ente Nazionale per le Strade per le modalita' di attraversamento
della SS 665 Massese; dovranno essere rispettate le prescrizioni
tecniche contenute nell'autorizzazione all'attraversamento dei canali
rilasciata dalla Societa' del Canale di Felino; che costituiscono gli
Allegati H, I, L, M, N, P, Q parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione;
b) l'intesa, espressa con la Regione Toscana e la Provincia di Massa
Carrara, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 9/99
dell'Emilia-Romagna, dell'art. 20, comma 1, della L.R. 79/98 della
Toscana e dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90, costituisce
l'Allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
c) di dare atto che la Soprintendenza Archeologica
dell'Emilia-Romagna, con nota prot. n. 9275 del 23 agosto 2000, a
firma del Soprintendente dott. Mirella Marini Calvani, che
costituisce l'Allegato C, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, rilascia il nullaosta, con le prescrizioni
riportate al punto 1C del Rapporto, alla realizzazione del progetto
in oggetto;
d) di dare atto che la Provincia di Parma, Settore Tutela del
territorio, con determina n. 2238 del 16/10/2000, a firma del
Dirigente ing. Gabriele Alifraco, che costituisce l'Allegato D, parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione, autorizza la
realizzazione dell'opera in oggetto in zona soggetta a vincolo
idrogeologico (localita' Castello e Case Cavallo in comune di
Felino);
e) di dare atto che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di
Parma, con nota del 19 settembre 2000 prot. n. 13340, a firma del
Comandante provinciale. ing. Roberto Ungaro, che costituisce
l'Allegato E, parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni
riportate al punto 2C del Rapporto, alla realizzazione del progetto
in oggetto;
f) di dare atto che il Comando Militare Deposito Rete POL, con nota
del 28 settembre 2000 prot. n. TDD/10-3Bc, a firma del Comandante
Int.le Cap.Aara Pier Luigi Alberti, che costituisce l'Allegato F,
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, da' atto
del parere favorevole espresso dall'AM, I ROI di Milano;
g) di dare atto che il Ministero delle Comunicazioni Ispettorato
territoriale, con nota prot. n. 2/003422 del 6 luglio 2000, a firma
del Direttore ing. M. Cevenini, che costituisce l'allegato G, parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione ha rilasciato il
consenso alla costruzione del metanodotto in oggetto;
h) di dare atto che la Provincia di Parma Ufficio Tecnico Viabilita'
e Edilizia, con nota prot. n. 35339 e prot. n 35538 del 4 ottobre
2000, con nota prot. n. 37572, n. 37568, n. 37574 del 20 ottobre
2000, che costituiscono gli Allegati H, I, L, M, N, parte integrante
e sostanziale alla presente deliberazione, ha rilasciato le
concessioni per l'attraversamento da parte del metanodotto, delle
strade di sua competenza;
i) di dare atto che l'Ente nazionale per le strade (ANAS)
Compartimento della viabilita' per l'Emilia-Romagna, con nota prot.
n. 4795 del 7 luglio 2000, a firma del Dirigente Tecnico ing.
Vincenzo Perra, ha rilasciato l'autorizzazione di massima
all'attraversamento della SS n. 665, e con nota prot. n. 029312
dell'11 ottobre 2000 a firma del Dirigente Amministrativo dott.
Vittorio Chianta, ha allegato il disciplinare, che costituiscono
l'Allegato P, parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
i) di dare atto che la Societa' Canale di Felino, con nota prot. n.
1796 del 15 luglio 2000, a firma del Presidente Fausto Fochi, che
costituisce l'Allegato Q, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, ha rilasciato le autorizzazioni
all'attraversamento dei canali, di sua competenza, da parte del
metanodotto;
k) di trasmettere ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 9/99
copia del presente atto deliberativo al Ministero dei Lavori
pubblici, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni previste
dall'art. 14 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
l) di trasmettere ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 9/99
copia del presente atto deliberativo al Comune di Corniglio, anche ai
fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 14 comma 3
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
m) di trasmettere ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 9/99
copia del presente atto deliberativo alla Comunita' Montana Valli
Taro e Ceno Borgo Val di Taro, anche ai fini dell'esercizio delle
funzioni previste dall'art. 14, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni;
n) di trasmettere ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 9/99
copia del presente atto deliberativo alla Comunita' Montana Appennino
Parma est Langhirano, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni
previste dall'art. 14 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni;
o) di trasmettere ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 9/99
copia del presente atto deliberativo alla Societa' del Canale di
Collecchio, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni previste
dall'art. 14 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
p) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99,
copia del presente atto deliberativo alla proponente societa' SNAM
SpA;
q) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99,
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva
competenza, copia del presente atto deliberativo alla Provincia di
Parma, ai Comuni di Berceto, Calestano, Terenzo, Sala Baganza, Felino
e Parma, alla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia-Romagna,
all'Ente Parco Cento Laghi, alla Regione Emilia-Romagna Servizio
provinciale Difesa del suolo, al Comando VVFF di Parma, al Ministero
delle Comunicazioni all'ANAS Ufficio Speciale, all'ANAS Compartimento
viabilita' dell'Emilia- Romagna, all'Aeronautica militare, alla
Societa' del Canale di Felino;
r) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione la presente deliberazione.