REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 50

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 15                                                               
Mutui e prestiti                                                                
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di           
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede            
di accertare nel corso dell'esercizio 2002 entro i limiti di cui al             
comma 4 dell'art. 34 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 - di cui e'             
data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione           
Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'art. 34 citato, a                   
contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo            
di Euro 812.449.000,00.                                                         
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2002 le autorizzazioni               
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di            
Euro 357.388.000,00 gia' autorizzati dall'art. 19 della L.R. 18                 
aprile 2001, n. 10 come modificato dall'art. 5 della L.R. 21 agosto             
2001, n. 28, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro            
la chiusura dell'esercizio 2001.                                                
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50%            
annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima                           
dell'ammortamento di venti anni.                                                
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti                    
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa            
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario           
2002.                                                                           
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei           
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle                    
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.                    
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei             
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio            
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle                
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo'            
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli                
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di                    
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.                                    
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annui Euro 99.536.652,29 a partire dall'esercizio                   
finanziario 2003 e fino all'esercizio finanziario 2022.                         
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno                 
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di            
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2003.                        
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni             
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino               
meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni                 
stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od            
avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi                     
corrispondenti sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la            
diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati             
con legge di bilancio.                                                          
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di                  
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le              
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.            
25 della L.R. 15 novembre 2001,  n.40.                                          
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 34 della L.R. n. 40 del 2001,                 
citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:                                    
"Art. 34 - Mutui e prestiti                                                     
omissis                                                                         
4. Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potra' in           
ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese                     
d'investimento erogabili in capitale, escluse fra queste le spese               
finanziate con assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea                   
vincolate; comprese, invece, le spese per l'assunzione di                       
partecipazioni in societa' finanziarie a norma dell'articolo 10,                
comma 1 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la quota parte              
del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata            
dalla mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati dalla legge di             
bilancio di quell'esercizio.                                                    
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 19 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10 concernente           
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno                  
finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003, e' il seguente:              
"Art. 19 - Mutui e prestiti                                                     
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di           
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede            
di accertare nel corso dell'esercizio 2001 entro i limiti di cui al             
comma 4 dell'art. 41 della L.R.  n.31 del 1977 e successive                     
modificazioni - di cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11                  
annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a               
norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti                         
obbligazionari per un importo complessivo di Lire 1.379.000.000.000             
(Euro 712.194.063,84).                                                          
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2001 le autorizzazioni               
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di            
Lire 546.000.000.000 (Euro 281.985.466,90) gia' autorizzati dall'art.           
19 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 come modificato dall'art. 6               
della L.R. 16 novembre 2000, n. 33, a seguito della mancata                     
stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2000.                
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50%            
annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima                           
dell'ammortamento di 20 anni.                                                   
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti                    
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa            
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario           
2001.                                                                           
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei           
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle                    
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.                    
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei             
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio            
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle                
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo'            
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli                
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di                    
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.                                    
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annue Lire 204.729.107.275 (Euro 105.733.759,89) a                  
partire dall'esercizio finanziario 2002 e fino all'esercizio                    
finanziario 2021.                                                               
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno                 
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di            
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2002.                        
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni             
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 risultino meno onerose di quanto              
previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in tutto od in parte            
debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a           
quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entita' degli               
stanziamenti annui, cosi' come la diversa decorrenza e durata nel               
tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.                      
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di                  
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le              
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.            
31 della L.R. n. 31 del 1977 e successive modificazioni.".                      
3) Il testo dell'art. 5 della L.R. 21 agosto 2001, n. 28 concernente            
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna            
per l'esercizio finanziario 2001 e del Bilancio pluriennale 2001/2003           
a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive               
modifiche - Primo provvedimento generale di variazione e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 5 - Mutui e prestiti                                                      
1. Per effetto delle variazioni apportare alle previsioni di ricorso            
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle                
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art.            
19 della L.R. 18 aprile 2000, n. 10, di approvazione del Bilancio di            
previsione per l'esercizio 2001, ed imputato al Cap. 06500 e'                   
aumentato di Lire 160.000.000.000 (Euro 8.263.310,39).                          
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o                   
prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 18            
aprile 2001, n. 10 e' ridefinito in Lire 210.000.000.000 (Euro                  
108.455.948,81).                                                                
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
comma 7 dell'art. 19 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, e' ridefinito            
in Lire 176.220.372.644 (Euro 91.010.227,21).                                   
Comma 10                                                                        
4) Il testo dell'art. 25 della L.R. n. 40 del 2001, citata alla nota            
all'art. 4, e' il seguente:                                                     
"Art. 25 - Fondo di riserva per spese obbligatorie                              
1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa e' iscritto un fondo           
di riserva per spese obbligatorie.                                              
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale              
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi             
insufficienti delle unita' previsionali di base limitatamente ai                
capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la                  
legislazione vigente, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che            
si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di                 
effettuare fino al termine dell'esercizio                                       
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative            
agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e              
prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle            
relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a               
norma dell'articolo 60 e reclamati dai creditori: quelle concernenti            
i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla                  
Regione.                                                                        
4. L'elenco dei capitoli e delle correlate unita' previsionali di               
base che possono essere integrati a norma del secondo comma del                 
presente articolo e' allegato al bilancio. L'ammontare del fondo di             
riserva per le spese obbligatorie e' determinato in misura non                  
superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui all'articolo            
20, comma 1, lettera a).".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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