LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 50
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 15
Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2002 entro i limiti di cui al
comma 4 dell'art. 34 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 - di cui e'
data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione
Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'art. 34 citato, a
contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo
di Euro 812.449.000,00.
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2002 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
Euro 357.388.000,00 gia' autorizzati dall'art. 19 della L.R. 18
aprile 2001, n. 10 come modificato dall'art. 5 della L.R. 21 agosto
2001, n. 28, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro
la chiusura dell'esercizio 2001.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50%
annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di venti anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2002.
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo'
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annui Euro 99.536.652,29 a partire dall'esercizio
finanziario 2003 e fino all'esercizio finanziario 2022.
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2003.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino
meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni
stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od
avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la
diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati
con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.
25 della L.R. 15 novembre 2001, n.40.
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo del comma 4 dell'art. 34 della L.R. n. 40 del 2001,
citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 34 - Mutui e prestiti
omissis
4. Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potra' in
ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese
d'investimento erogabili in capitale, escluse fra queste le spese
finanziate con assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea
vincolate; comprese, invece, le spese per l'assunzione di
partecipazioni in societa' finanziarie a norma dell'articolo 10,
comma 1 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la quota parte
del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata
dalla mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati dalla legge di
bilancio di quell'esercizio.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 19 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10 concernente
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno
finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003, e' il seguente:
"Art. 19 - Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2001 entro i limiti di cui al
comma 4 dell'art. 41 della L.R. n.31 del 1977 e successive
modificazioni - di cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11
annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a
norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti
obbligazionari per un importo complessivo di Lire 1.379.000.000.000
(Euro 712.194.063,84).
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2001 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
Lire 546.000.000.000 (Euro 281.985.466,90) gia' autorizzati dall'art.
19 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 come modificato dall'art. 6
della L.R. 16 novembre 2000, n. 33, a seguito della mancata
stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2000.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50%
annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di 20 anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2001.
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo'
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annue Lire 204.729.107.275 (Euro 105.733.759,89) a
partire dall'esercizio finanziario 2002 e fino all'esercizio
finanziario 2021.
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2002.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 risultino meno onerose di quanto
previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in tutto od in parte
debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a
quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entita' degli
stanziamenti annui, cosi' come la diversa decorrenza e durata nel
tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.
31 della L.R. n. 31 del 1977 e successive modificazioni.".
3) Il testo dell'art. 5 della L.R. 21 agosto 2001, n. 28 concernente
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2001 e del Bilancio pluriennale 2001/2003
a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive
modifiche - Primo provvedimento generale di variazione e' il
seguente:
"Art. 5 - Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportare alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art.
19 della L.R. 18 aprile 2000, n. 10, di approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio 2001, ed imputato al Cap. 06500 e'
aumentato di Lire 160.000.000.000 (Euro 8.263.310,39).
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 18
aprile 2001, n. 10 e' ridefinito in Lire 210.000.000.000 (Euro
108.455.948,81).
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
comma 7 dell'art. 19 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, e' ridefinito
in Lire 176.220.372.644 (Euro 91.010.227,21).
Comma 10
4) Il testo dell'art. 25 della L.R. n. 40 del 2001, citata alla nota
all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 25 - Fondo di riserva per spese obbligatorie
1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa e' iscritto un fondo
di riserva per spese obbligatorie.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi
insufficienti delle unita' previsionali di base limitatamente ai
capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la
legislazione vigente, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che
si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di
effettuare fino al termine dell'esercizio
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative
agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e
prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle
relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a
norma dell'articolo 60 e reclamati dai creditori: quelle concernenti
i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla
Regione.
4. L'elenco dei capitoli e delle correlate unita' previsionali di
base che possono essere integrati a norma del secondo comma del
presente articolo e' allegato al bilancio. L'ammontare del fondo di
riserva per le spese obbligatorie e' determinato in misura non
superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui all'articolo
20, comma 1, lettera a).".