REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 50

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 13                                                               
Autorizzazione di spesa per attivita'                                           
o interventi continuativi o ricorrenti                                          
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2002 concernente leggi             
regionali e statali attualmente in vigore che regolano attivita' od             
interventi di carattere continuativo o ricorrente e' disposta dalla             
presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna              
unita' previsionale di base di spesa nell'allegato stato di                     
previsione. Le procedure di gestione e le modalita' di erogazione               
sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente              
richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta                        
dall'allegato documento di accompagnamento al Bilancio di previsione            
per l'anno finanziario 2002 e Bilancio pluriennale 2002-2004,                   
disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione            
delle risorse (comma 6 e 8 dell'art. 11 della L.R. 15 novembre 2001,            
n. 40).                                                                         
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 6 e del comma 8 dell'art. 11 della L.R. n. 40             
del 2001, citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:                          
"Art. 11 - Bilancio annuale di previsione                                       
omissis                                                                         
6. Al bilancio e' allegato un apposito documento nel quale le unita'            
previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini                
della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono              
altresi' indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna           
unita' previsionale di base e il carattere giuridicamente                       
obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle            
relative disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di            
unita' previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in                 
capitoli. I capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto               
dagli articoli 19 e 22.                                                         
omissis                                                                         
8. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o                   
dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e' prevista la                    
ripartizione delle unita' previsionali di base in capitoli ai fini              
della gestione e rendicontazione e l'assegnazione ai dirigenti                  
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa delle risorse             
destinate al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli                 
interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello               
stato di previsione delle spese.                                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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