LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 50
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 13
Autorizzazione di spesa per attivita'
o interventi continuativi o ricorrenti
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2002 concernente leggi
regionali e statali attualmente in vigore che regolano attivita' od
interventi di carattere continuativo o ricorrente e' disposta dalla
presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna
unita' previsionale di base di spesa nell'allegato stato di
previsione. Le procedure di gestione e le modalita' di erogazione
sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente
richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta
dall'allegato documento di accompagnamento al Bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2002 e Bilancio pluriennale 2002-2004,
disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione
delle risorse (comma 6 e 8 dell'art. 11 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40).
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo del comma 6 e del comma 8 dell'art. 11 della L.R. n. 40
del 2001, citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 11 - Bilancio annuale di previsione
omissis
6. Al bilancio e' allegato un apposito documento nel quale le unita'
previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini
della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono
altresi' indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna
unita' previsionale di base e il carattere giuridicamente
obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle
relative disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di
unita' previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in
capitoli. I capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 19 e 22.
omissis
8. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o
dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e' prevista la
ripartizione delle unita' previsionali di base in capitoli ai fini
della gestione e rendicontazione e l'assegnazione ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa delle risorse
destinate al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli
interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello
stato di previsione delle spese.
omissis".